REGOLAMENTO (CEE) N. 2656/89 DELLA COMMISSIONE del 31 agosto 1989 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1988/1989, la produzione effettiva e, per la campagna 1989/1990, la produzione stimata, nonché l' adeguamento dell' importo dell' integrazione per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci -
Gazzetta ufficiale n. L 255 del 01/09/1989 pag. 0071 - 0071
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 2656/89 DELLA COMMISSIONE del 31 agosto 1989 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1988/1989, la produzione effettiva e, per la campagna 1989/1990, la produzione stimata, nonché l'adeguamento dell'importo dell'integrazione per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che prevede misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1104/88 (2), in particolare l'articolo 3 bis, paragrafo 6, considerando che l'articolo 24 bis del regolamento (CEE) n. 3540/85 della Commissione, del 5 dicembre 1985, recante modalità d'applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3870/88 (4), ha precisato gli elementi da stabilire in applicazione del sistema dei quantitativi massimi garantiti; che, per la campagna di commercializzazione 1988/1989, è opportuno fissare la produzione effettiva di piselli, fave, favette e lupini dolci e, per la campagna 1989/1990, la loro produzione stimata, nonché la riduzione dell'integrazione che ne deriva in base ai dati disponibili; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi essicati, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per la campagna di commercializzazione 1989/1990, la produzione stimata di piselli, fave, favette e lupini dolci per i quali è prevista l'integrazione è fissta a 4 060 000 t. Articolo 2 Per la campagna di commercializzazione 1988/1989, la produzione effettiva di piselli, fave, favette e lupini dolci per i quali è prevista l'integrazione è fissata a 4 276 000 t. Articolo 3 Per la campagna di commercializzazione 1989/1990, la riduzione da applicare all'importo del'integrazione è fissata a: - 2,62 ECU/100 kg per i piselli, le fave e le favette; - 2,89 ECU/100 kg per i lupini dolci raccolti in Spagna; - 2,90 ECU/100 kg per i lupini dolci raccolti in un altro Stato membro. Il prezzo minimo di ogni prodotto è pertanto diminuito di un importo pari all'adeguamento dell'integrazione. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 1989. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 1989. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28. (2) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 16. (3) GU n. L 342 del 19. 12. 1985, pag. 1. (4) GU n. L 345 del 14. 12. 1988, pag. 21.