31989R2656

REGOLAMENTO (CEE) N. 2656/89 DELLA COMMISSIONE del 31 agosto 1989 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1988/1989, la produzione effettiva e, per la campagna 1989/1990, la produzione stimata, nonché l' adeguamento dell' importo dell' integrazione per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci -

Gazzetta ufficiale n. L 255 del 01/09/1989 pag. 0071 - 0071


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2656/89 DELLA COMMISSIONE

del 31 agosto 1989

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1988/1989, la produzione effettiva e, per la campagna 1989/1990, la produzione stimata, nonché l'adeguamento dell'importo dell'integrazione per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che prevede misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1104/88 (2), in particolare l'articolo 3 bis, paragrafo 6,

considerando che l'articolo 24 bis del regolamento (CEE) n. 3540/85 della Commissione, del 5 dicembre 1985, recante modalità d'applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3870/88 (4), ha precisato gli elementi da stabilire in applicazione del sistema dei quantitativi massimi garantiti; che, per la campagna di commercializzazione 1988/1989, è opportuno fissare la produzione effettiva di piselli, fave, favette e lupini dolci e, per la campagna 1989/1990, la loro produzione stimata, nonché la riduzione dell'integrazione che ne deriva in base ai dati disponibili;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi essicati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1989/1990, la produzione stimata di piselli, fave, favette e lupini dolci per i quali è prevista l'integrazione è fissta a 4 060 000 t.

Articolo 2

Per la campagna di commercializzazione 1988/1989, la produzione effettiva di piselli, fave, favette e lupini dolci per i quali è prevista l'integrazione è fissata a 4 276 000 t.

Articolo 3

Per la campagna di commercializzazione 1989/1990, la riduzione da applicare all'importo del'integrazione è fissata a:

- 2,62 ECU/100 kg per i piselli, le fave e le favette;

- 2,89 ECU/100 kg per i lupini dolci raccolti in Spagna;

- 2,90 ECU/100 kg per i lupini dolci raccolti in un altro Stato membro.

Il prezzo minimo di ogni prodotto è pertanto diminuito di un importo pari all'adeguamento dell'integrazione.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.

(2) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 16.

(3) GU n. L 342 del 19. 12. 1985, pag. 1.

(4) GU n. L 345 del 14. 12. 1988, pag. 21.