REGOLAMENTO (CEE) N. 2404/89 DELLA COMMISSIONE del 31 luglio 1989 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata -
Gazzetta ufficiale n. L 227 del 04/08/1989 pag. 0032 - 0033
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 2404/89 DELLA COMMISSIONE del 31 luglio 1989 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1), relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1672/89 (2), in particolare l'articolo 9, considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento; considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte o aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regoalmentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci; considerando che, in applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3; considerando che il comitato della nomenclatura non ha emesso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 21o giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1989. Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione (1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 169 del 19. 6. 1989, pag. 1. ALLEGATO 1.2.3 // // // // Descrizione della merce // Classificazione Codice NC // Motivazione // // // // (1) // (2) // (3) // // // // Composizione di due indumenti presentati in un imballaggio per la vendita al dettaglio: a) un giubbotto di tessuto (100 % fibre sintetiche), leggero, ampio, composto da tre tessuti di struttura e di colori diversi, foderato con stoffa a maglia, con collo, con apertura completa sul davanti che si chiude, mediante cerniera lampo e i cui bordi non si sovrappongono, con maniche lunghe. L'indumento presenta nastri elastici all'estremità delle maniche a alla base, nonché due tasche sul davanti. (Vedi fotografia n. 437 A) (*) // 6202 93 00 // Le classificazioni sono determinate dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 13 della sezione XI, dalla nota 8 del capitolo 62, nonché dai testi dei codici NC 6202, 6202 93 00, 6204 e 6204 63 19. La classificazione come insieme è esclusa in quanto i due indumenti non sono conformi alle disposizioni della nota 3 b) del capitolo 62 (i due indumenti sono realizzati con tessuti che non sono della stessa struttura e dello stesso colore). La classificazione come tuta sportiva è esclusa per la presenza di una fodera (vedi le note esplicative del SA relative al codice NC 6211). // b) pantaloni di tessuto (100 % fibre sintetiche) leggero, confezionato in tessuto dello stesso colore e della stessa struttura di uno dei tre tessuti del giubbotto, foderato con stoffa a maglia, che dalla vita scende sino alle caviglie, senza apertura in vita, stretto in vita da un nastro elastico e da un cordone; le estremità delle gambe dei pantaloni presentano chiusure lampo e nastri elastici. (Vedi fotografia n. 437 B) (*) // 6204 63 19 // // // // (*) Le fotografie hanno carattere puramente indicativo.