31989R2352

Regolamento (CEE) n. 2352/89 della Commissione del 28 luglio 1989 recante modifica del regolamento (CEE) n. 3105/88 che stabilisce le modalità d'applicazione delle distillazioni obbligatorie di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 822/87

Gazzetta ufficiale n. L 222 del 01/08/1989 pag. 0054 - 0055
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 30 pag. 0039
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 30 pag. 0039


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2352/89 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1989

recante modifica del regolamento (CEE) n. 3105/88 che stabilisce le modalità d'applicazione delle distillazioni obbligatorie di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 822/87

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1236/89 (2), in particolare l'articolo 35, paragrafo 8 e l'articolo 36, paragrafo 6,

considerando che occorre provvedere ad un miglior coordinamento di alcune disposizioni del regolamento (CEE) n. 3105/88 della Commissione (3), relativo in particolare alle condizioni di pagamento degli aiuti e dei prezzi dell'alcole conferito agli organismi d'intervento, con le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2179/83 del Consiglio, del 25 luglio 1983, che stabilisce le disposizioni generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2505/88 (5);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3105/88 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 11 è sostituito dal seguente testo:

« Articolo 11

1. Gli importi degli aiuti di cui all'articolo 35, paragrafo 6, primo trattino e all'articolo 36, paragrafo 4, primo trattino del regolamento (CEE) n. 822/87 sono fisati ogni anno anteriormente al 1o agosto per la campagna successiva. Contemporaneamente sono fissati anche gli importi degli aiuti applicabili nei casi in cui si ricorra all'articolo 18, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2179/83.

2. Il distillatore che intenda beneficiare dell'aiuto di cui al paragrafo 1 presenta, entro il 31 dicembre successivo alla campagna considerata, la domanda e la documentazione previste dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2179/83.

3. La presentazione della prova di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2179/83 può essere sostituita dalla prova del deposito di una cauzione a favore dell'organismo d'intervento. Tale cauzione è pari al 110 % dell'aiuto richiesto.

In questo caso il distillatore deve presentare all'organismo d'intervento, entro il 31 marzo successivo alla campagna considerata, la prova di aver versato l'intero prezzo di acquisto previsto all'articolo 10. Nel termine di tre mesi dalla presentazione della prova l'organismo d'intervento svincola la cauzione.

Se la prova di cui al secondo comma è presentata dopo il 31 marzo, ma anteriormente ai 31 maggio dell'anno successivo e se il ritardo non è imputabile ad una negligenza grave del distillatore, l'organismo d'intervento svincola l'80 % della cauzione.

4. Nel caso di cui all'articolo 10, paragrafo 2, secondo comma la prova dell'avvenuto pagamento del prezzo d'acquisto è sostituita dalla prova dell'avvenuto pagamento dell'acconto.

5. Se dalla prova di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2179/83 emerge che il termine previsto all'articolo 10, paragrafo 2 non è stato rispettato ma che il ritardo non supera trenta giorni, l'aiuto da versare al distillatore è ridotto del 20 %. Se il ritardo supera trenta giorni, non viene versato alcun aiuto.

6. Qualora si accerti che il distillatore non ha versato il prezzo d'acquisto al produttore, l'organismo d'intervento versa a quest'ultimo, anteriormente al 1o giugno successivo alla campagna considerata, un importo pari all'aiuto, se del caso tramite l'organismo d'intervento dello Stato membro del produttore. »

2) Il testo dell'articolo 13 è sostituito dal seguente testo:

« Articolo 13

1. La consegna all'organismo d'intervento da parte del distillatore del prodotto avente un titolo alcolometrico di almeno 92 % vol si effettua entro il 30 novembre successivo alla campagna considerata oppure, in caso di applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2179/83, entro la data fissata dalla competente autorità nazionale.

2. I prezzi da pagare al distillatore per l'alcole neutro e per gli altri prodotti della distillazione che possono essere conferiti agli organismi d'intervento sono fissati ogni anno anteriormente al 1o agosto per la campagna successiva, conformemente all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2179/83.

Se il distillatore non ha beneficiato dell'aiuto, si applicano le disposizioni dell'articolo 11, paragrafi da 2 a 6, fatti salvi i necessari adeguamenti.

Se dalla prova di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2179/83 emerge che il termine previsto all'articolo 10, paragrafo 2 non è stato rispettato ma che il ritardo non supera trenta giorni, il prezzo da pagare al distillatore per l'alcole conferito è ridotto del 20 %. Se il ritardo supera trenta giorni non viene versato alcun importo.

3. Il pagamento del prezzo al distillatore da parte dell'organismo d'intervento è effettuato entro i tre mesi successivi al giorno di consegna dell'alcole. »

3) All'articolo 15, paragrafo 5, il testo del secondo e terzo comma è sostituito dal seguente testo:

« Per beneficiare dell'aiuto, l'elaboratore presenta, entro il 31 dicembre successivo alla campagna considerata, una domanda all'organismo d'intervento competente allegando la prova del deposito della cauzione prevista dall'articolo 26, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2179/83. »

4) All'articolo 15, il testo del paragrafo 6 è sostituito dal seguente testo:

« 6. Fatto salvo il disposto dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2179/83, la cauzione è svincolata solo se, entro i dodici mesi successivi alla presentazione della domanda, è presentata all'organismo d'intervento competente la documentazione prevista dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2179/83.

La cauzione viene svincolata proporzionalmente ai quantitativi per i quali è fornita la documentazione richiesta.

Se dalla prova di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2179/83 emerge che il termine previsto dall'articolo 10, paragrafo 2 non è stato rispettato ma che il ritardo non supera trenta giorni, si procede allo svincolo dell'80 % della cauzione. Se il ritardo supera trenta giorni la cauzione è incamerata.

Qualora si accerti che l'elaboratore di vino alcolizzato non ha pagato il prezzo d'acquisto al produttore, l'organismo d'intervento versa a quest'ultimo, anteriormente al 1o luglio della campagna successiva a quella della consegna del vino, un importo pari all'aiuto, se del caso tramite l'organismo d'intervento dello Stato membro del produttore. »

5) All'articolo 17 il testo dei paragrafi 1 e 2 è sostituito dal seguente testo:

« 1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, contemporaneamente alle informazioni previste all'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2179/83, i quantitativi di vino, di fecce e di vino alcolizzato distillati. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o settembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 31.

(3) GU n. L 277 dell'8. 10. 1988, pag. 21.

(4) GU n. L 212 del 3. 8. 1983, pag. 1.

(5) GU n. L 225 del 15. 8. 1988, pag. 14.