REGOLAMENTO (CEE) N. 2301/89 DELLA COMMISSIONE del 28 luglio 1989 che modifica il regolamento (CEE) n. 3153/85 che stabilisce le modalità di calcolo degli importi compensativi monetari -
Gazzetta ufficiale n. L 220 del 29/07/1989 pag. 0009 - 0009
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 2301/89 DELLA COMMISSIONE del 28 luglio 1989 che modifica il regolamento (CEE) n. 3153/85 che stabilisce le modalità di calcolo degli importi compensativi monetari LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87 (2), in particolare l'articolo 12, considerando che il regolamento (CEE) n. 3153/85 della Commissione (3) modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3521/88 (4), ha stabilito le modalità di calcolo degli importi compensativi monetari; che è opportuno indicare che i tassi di conversione utilizzati in caso di applicazione dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1677/85 sono i tassi bilaterali derivanti dai tassi di cui all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 3152/85 della Commissione, dell'11 novembre 1985, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2300/89 (6); considerando che le misure previste dal presente regolamente sono conformi ai pareri dei comitati di gestione interessati, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 3153/85 è modificato come segue: All'articolo 3, aggiungere il seguente comma: « In caso di applicazione dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1677/85, i tassi da applicare per la conversione degli importi compensativi monetari sono i tassi bilaterali derivanti dai tassi di cui all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 3152/85. » Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 31 luglio 1989. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1989. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6. (2) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1. (3) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 4. (4) GU n. L 307 del 12. 11. 1988, pag. 28. (5) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 1. (6) Vedi pagina 8 della presente Gazzetta ufficiale.