REGOLAMENTO (CEE) N. 2290/89 DELLA COMMISSIONE del 27 luglio 1989 che modifica il regolamento (CEE) n. 671/89 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1988/1989, la produzione stimata di olio d' oliva e l' importo dell' aiuto unitario alla produzione che può essere anticipato -
Gazzetta ufficiale n. L 218 del 28/07/1989 pag. 0027 - 0027
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 2290/89 DELLA COMMISSIONE del 27 luglio 1989 che modifica il regolamento (CEE) n. 671/89 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1988/1989, la produzione stimata di olio d'oliva e l'importo dell'aiuto unitario alla produzione che può essere anticipato LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1225/89 (2), visto il regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1226/89 (4), in particolare l'articolo 17 bis, paragrafo 1, considerando che il regolamento (CEE) n. 671/89 della Commissione (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 1457/89 (6) ha stabilito, per la campagna di commercializzazione 1988/1989, la produzione stimata per l'olio d'oliva e l'importo dell'aiuto unitario alla produzione che può essere anticipato; che per il versamento dell'anticipo devono essere ancora fissate le rese forfettarie in olive e in olio per zona di produzione; che, sulla base delle ultime informazioni disponibili in materia di produzione per la campagna 1988/1989, è opportuno adeguare l'importo dell'aiuto unitario che può essere anticipato, onde evitare il rischio di versamenti indebiti connessi al superamento del quantitativo massimo garantito per la campagna considerata; che è pertanto necessario modificare il regolamento (CEE) n. 671/89; considerando che il comitato di gestione per i grassi non ha formulato il proprio parere nel termine fissato dal suo presidente, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 671/89, il testo degli ultimi tre trattini è sostituito dal seguente testo: « - 23,76 ECU/100 kg per la Spagna, - 18,46 ECU/100 kg per il Portogallo, - 63,05 ECU/100 per gli altri Stati membri. » Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1989. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (2) GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 15. (3) GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 3. (4) GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 17. (5) GU n. L 73 del 17. 3. 1989, pag. 8. (6) GU n. L 144 del 27. 5. 1989, pag. 27.