REGOLAMENTO (CEE) N. 2275/89 DEL CONSIGLIO del 24 luglio 1989 che modifica il regolamento (CEE) n. 1117/78 relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati -
Gazzetta ufficiale n. L 218 del 28/07/1989 pag. 0001 - 0002
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 2275/89 DEL CONSIGLIO del 24 luglio 1989 che modifica il regolamento (CEE) n. 1117/78 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione, considerando che l'articolo 120, paragrafo 2 dell'atto di adesione precisa le modalità di adattamento dell'aiuto per i foraggi essiccati in Spagna; considerando che il regolamento (CEE) n. 1117/78 (1), modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 3996/87 (2), prevede che l'aiuto per i foraggi altrimenti essiccati sia pari all'aiuto per i foraggi disidratati mediante essiccazione artificiale e al calore, previa deduzione di un importo fissato tenendo conto della differenza dei costi di produzione dei prodotti in questione; che il regolamento (CEE) n. 1528/78 della Commissione, del 30 giugno 1978, relativo alle modalità d'applicazione del regime di aiuto per i foraggi essiccati (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1963/88 (4), fissa detto importo a 43 ECU per tonnellata; considerando che l'applicazione dell'articolo 120 dell'atto di adesione porta in Spagna ad un livello del prezzo d'obiettivo dei foraggi essiccati inferiore a quello applicabile negli altri Stati membri; che, se si deduce da questo prezzo inferiore l'importo stabilito per la Comunità, il livello degli aiuti per i foraggi essiccati al sole è inferiore a quello che sarebbe necessario per garantire la capacità concorrenziale di questi prodotti nei confronti dei foraggi disidratati mediante essiccazione artificiale; considerando che, a causa di questa situazione, gli operatori spagnoli hanno iniziato a riconvertire i propri impianti, aumentando considerevolmente la produzione di foraggi disidratati mediante essiccazione artificiale e riducendo quella dei foraggi altrimenti essiccati; che detta tendenza è pregiudizievole per gli interessi di bilancio della Comunità poiché fa aumentare la proporzione dei prodotti che beneficiano dell'aiuto più elevato; che detta tendenza è altresì contraria alla politica della Comunità in materia di utilizzazione delle energie rinnovabili; che è quindi opportuno istituire un regime che preveda che, durante il periodo transitorio nel caso dei foraggi essiccati prodotti in Spagna, si deduca dall'importo previsto all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1117/78 la differenza fra il prezzo d'obiettivo applicabile per detto Stato membro e quello applicabile per gli altri Stati membri; che è quindi necessario modificare detto regolamento; considerando che, per evitare qualsiasi rischio di perturbazioni sui mercati dei foraggi essiccati, tale misura deve essere resa applicabile a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Nell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1117/78, è aggiunto il comma seguente: « Per i foraggi essiccati prodotti in Spagna, e sino al 31 dicembre 1992, dall'importo di cui al secondo comma, è dedotto un importo pari alla differenza fra il prezzo d'obiettivo applicabile per detto Stato membro e quello applicabile per gli altri Stati membri. » Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o maggio 1989. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1989. Per il Consiglio Il Presidente H. NALLET (1) GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 1. (2) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 35. (3) GU n. L 179 dell'1. 8. 1978, pag. 10. (4) GU n. L 173 del 5. 7. 1988, pag. 9.