31989R2159

Regolamento (CEE) n. 2159/89 della Commissione, del 18 luglio 1989, che fissa le modalità di applicazione delle misure specifiche per la frutta a guscio e le carrube di cui al titolo II bis del regolamento (CEE) n. 1035/72

Gazzetta ufficiale n. L 207 del 19/07/1989 pag. 0019 - 0034
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 29 pag. 0246
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 29 pag. 0246


1 . I MEZZI DI PRODUZIONE :

_ RISTRUTTURAZIONE E/O RICONVERSIONE DEI FRUTTETI ( REIMPIANTO DI NUOVE VARIETA O SOSTITUZIONE CON ALTRI ALBERI DA FRUTTA A GUSCIO E/O CARRUBI );

_ TECNICHE COLTURALI ( SISTEMI DI CONDUZIONE E DI TAGLIO, RINNOVO DEGLI ALBERI, DENSITA, SELEZIONE VARIETALE E DEI PORTINNESTI, ECC .);

_ MIGLIORAMENTO GENETICO ( RICERCA DI NUOVI IBRIDI );

_ ADATTAMENTO DI NUOVE VARIETA ( FRUTTETI SPERIMENTALI, PER STUDIARNE IL COMPORTAMENTO E LA RESA );

_ COSTITUZIONE DI MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE CERTIFICATO ( VIVAI E FRUTTETI PER LA PRODUZIONE DI NESTI UTILIZZATI NEI LAVORI DI SELEZIONE E CLONAZIONE );

_ LOTTA CONTRO I PREDATORI;

_ IMPOLLINAZIONE;

_ PREPARAZIONE, FERTILIZZAZIONE E CORREZIONE DEI SUOLI ( ANALISI PEDOLOGICHE, CORREZIONI DELLA NUTRIZIONE E DELLA FERTILIZZAZIONE, LAVORAZIONE DEI SUOLI ).

2 . L'ASSISTENZA TECNICA ( FABBISOGNO DI PERSONALE IN RAPPORTO ALLA PRODUZIONE, ALLA FORMAZIONE E ALLA GESTIONE COMMERCIALE E AMMINISTRATIVA ).

3 . LA COMMERCIALIZZAZIONE ( ACQUISTO DI ATTREZZATURE NECESSARIE ALLA PREPARAZIONE COMMERCIALE, AL CONDIZIONAMENTO, AL MAGAZZINAGGIO, ALL'INFORMATIZZAZIONE E ALLA GESTIONE DELLE SCORTE ).

E . INVESTIMENTI NECESSARI :

1 . COSTO GLOBALE, RIPARTITO PER AZIONE PREVISTA .

2 . COSTO DI PREVISIONE, RIPARTITO PER ANNO D'ESECUZIONE .

F . TERMINI PREVISTI D'ESECUZIONE E SCAGLIONAMENTO ANNUO :

ESECUZIONE PREVISTA PER UN PERIODO MASSIMO DI 10 ANNI .

ALLEGATO IV

DOMANDA DI AIUTO PREVISTA ALL'ARTICOLO 19

RAGIONE SOCIALE DELL'ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI :

INDIRIZZO AMMINISTRATIVO :

( VIA, NUMERO, LOCALITA, TELEFONO, TELEX ):

BANCA E NUMERO DI CONTO SUL QUALE DEVE ESSERE VERSATO L'AIUTO :

RICONOSCIMENTO SPECIFICO AI SENSI DELL'ARTICOLO 14 TER DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1035/72 :

DATA : NUMERO DELLA DECISIONE :

SUPERFICIE TOTALE DELL'AZIENDA :

PERIODO DI RIFERIMENTO : DAL :

AL :

ELENCO DEI LAVORI EFFETTUATI DURANTE IL PERIODO

1,2.3TIPO DI AZIONE E DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI ALLEGATI

IMPORTI // // // //

A . ESTIRPAZIONE DI ALBERI DA FRUTTA A GUSCIO E/O CARRUBI SEGUITA DA UN NUOVO IMPIANTO : //

1.2.31 . FATTURA N .:

DEL : //

2 . FATTURA N .:

DEL : //

3 . FATTURA N .:

DEL : //

4 . FATTURA N .:

DEL : //

1,2.3B . RICONVERSIONE VARIETALE : //

1.2.31 . FATTURA N .:

DEL : //

2 . FATTURA N .:

DEL : //

3 . FATTURA N .:

DEL : //

4 . FATTURA N .:

DEL : //

1,2.3C . MIGLIORAMENTO DELLE TECNICHE COLTURALI, CONDUZIONE E TAGLIO DEI FRUTTETI : //

1.2.31 . FATTURA N .:

DEL : //

2 . FATTURA N .:

DEL : //

3 . FATTURA N .:

DEL : //

4 . FATTURA N .:

DEL : //

1,2.3D . MIGLIORAMENTO GENETICO E CERTIFICAZIONE, STIMOLAZIONE DELL'IMPOLLINAZIONE OPERATA DALLE API : //

1.2.31 . FATTURA N .:

DEL : //

2 . FATTURA N .:

DEL : //

3 . FATTURA N .:

DEL : //

4 . FATTURA N .:

DEL : //

1,2.3E . PREPARAZIONE, FERTILIZZAZIONE E CORREZIONE DEI SUOLI : //

1.2.31 . FATTURA N .:

DEL : //

2 . FATTURA N .:

DEL : //

3 . FATTURA N .:

DEL : //

4 . FATTURA N .:

DEL : //

1,2.3 // //

DA RIPORTARE

TIPO DI AZIONE E DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI ALLEGATI

IMPORTI // // //

RIPORTO

F . LOTTA CONTRO I PREDATORI : //

1.2.31 . FATTURA N .:

DEL : //

2 . FATTURA N .:

DEL : //

3 . FATTURA N .:

DEL : //

4 . FATTURA N .:

DEL : //

1,2.3G . ASSISTENZA TECNICA D'INQUADRAMENTO E DI GESTIONE DELLE COLTURE : //

1.2.31 . FATTURA N .:

DEL : //

2 . FATTURA N .:

DEL : //

3 . FATTURA N .:

DEL : //

4 . FATTURA N .:

DEL : //

1,2.3H . ACQUISTO E UTILIZZAZIONE DI IMPIANTI DI PREPARAZIONE ALLA COMMERCIALIZZAZIONE, AL MAGAZZINAGGIO, AL CONDIZIONAMENTO, ECC .: //

1.2.31 . FATTURA N .:

DEL : //

2 . FATTURA N .:

DEL : //

3 . FATTURA N .:

DEL : //

4 . FATTURA N .:

DEL : //

1,2.3I . ASSISTENZA TECNICA ALLA GESTIONE COMMERCIALE : //

1.2.31 . FATTURA N .:

DEL : //

2 . FATTURA N .:

DEL : //

3 . FATTURA N .:

DEL : //

4 . FATTURA N .:

DEL : //

1,2.3 // //

TOTALE DELLE SPESE RELATIVE AL PIANO DI MIGLIORAMENTO PER IL PERIODO DI RIFERIMENTO :

1,2.3RISERVATO ALLO STATO MEMBRO : //

DOMANDA PERVENUTA IL // // //

A . SPESE AMMISSIBILI

IMPORTI

1 . TOTALE DELLE SPESE DICHIARATE : //

2 . TOTALE DEGLI IMPORTI NON AMMISSIBILI : //

3 . ( 1 _ 2 ) SPESE DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE : //

4 . ( 3 X 0,55 ) SPESE AMMISSIBILI : // // //

B . IMPORTO MASSIMO AMMESSO //

1.2.31 . ECU : // //

2 . TASSO DELL'1 . 9 . 19 . .: // //

3 . SUPERFICIE TOTALE : // //

1,2.34 . ( 1 X 2 X 3 ) IMPORTO TOTALE AMMISSIBILE : // // //

C . IMPORTO DA PAGARE : // // //

PAGATO IL*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 2159/89 DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 1989

che fissa le modalità di applicazione delle misure specifiche per la frutta a guscio e le carrube di cui al titolo II bis del regolamento (CEE) n. 1035/72

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1119/89 (2), in particolare l'articolo 14 octies,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e al tasso di cambio da applicare nel quadro della politica agraria comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 (4), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando che il titolo II bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede varie misure specifiche intese a rimediare all'inadeguatezza delle condizioni di produzione e di commercializzazione di alcuni frutti a guscio e delle carrube; che gli aiuti previsti sono concessi a organizzazioni di produttori che sono state oggetto di un riconoscimento specifico e che hanno presentato un piano di miglioramento della qualità e della commercializzazione approvato dalla competente autorità nazionale;

considerando che è opportuno ricordare che detto riconoscimento specifico non è subordinato a un precedente riconoscimento ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1035/72, ma è concesso indipendentemente da quest'ultimo, purché siano rispettate le condizioni particolari poste per il suo rilascio;

considerando che le condizioni imposte per la concessione del riconoscimento devono costituire una valida garanzia che le organizzazioni di produttori beneficiarie degli aiuti comunitari contribuiranno, per l'ampiezza e la durata della loro attività come per il modo di funzionamento, al perseguito miglioramento delle condizioni di produzione e di commercializzazione dei prodotti in causa; che, per garantire una certa stabilità delle organizzazioni di produttori, è opportuno fissare i limiti minimi per quanto riguarda il numero di aderenti e il volume di produzione della frutta a guscio e delle carrube, in funzione delle caratteristiche delle varie regioni della Comunità; che allo stesso scopo è necessario esigere che dette organizzazioni presentino nei loro statuti clausole precise volte a garantire ai produttori il controllo delle decisioni e del funzionamento dell'organizzazione, nonché clausole che sanzionino le infrazioni alle discipline permesse;

considerando che ai fini dell'efficacia e della corretta gestione, per il finanziamento dei piani di miglioramento della qualità e della commercializzazione è opportuno limitare il contributo dello Stato membro e della Comunità al finanziamento di frutteti specializzati in frutta a guscio e carrube, escludendo piantagioni puramente marginali; che è anzi opportuno definire, per regioni di produzione, una superficie minima di frutteto specializzato;

considerando che è opportuno definire i tipi di azioni che possono comprendere progetti aventi come obiettivo prioritario il miglioramento della qualità della produzione, conformemente all'articolo 14 quinquies del regolamento (CEE) n. 1035/72; che, se all'autorità nazionale spetta di approvare i piani, una concertazione e una cooperazione amministrativa con la Commissione, intesa a salvaguardare gli obiettivi della regolamentazione, deve consentire alla Commissione di chiedere eventualmente modifiche del progetto di piano o di opporsi alla concessione dei contributi finanziari sia nazionali sia comunitari;

considerando che è opportuno precisare le azioni intese a sviluppare e a migliorare il consumo e l'utilizzazione nella Comunità di frutta a guscio e carrube, che beneficiano di un contributo finanziario comunitario, azioni che per il perseguimento di tale obiettivo i progetti sottoposti devono offrire delle garanzie circa la realizzazione dell'interesse comunitario, l'efficacia delle azioni e la loro incidenza diretta o indiretta sull'aumento del consumo e dell'utilizzazione dei prodotti; che i progetti devono emanare da organismi o associazioni professionali aventi una comprovata esperienza tecnica o rappresentativi dei settori economici interessati; che, salvo deroghe concesse dalla Commissione, l'esecuzione o il controllo diretto dei lavori da parte dell'organismo o dell'associazione che ha presentato il piano può garantire la serietà dell'impegno del cocontraente della Commissione; che è opportuno precisare che le modalità di esecuzione degli impegni saranno oggetto di un contratto;

considerando che è opportuno adottare talune modalità generali e di finanziamento per gli aiuti che saranno assunti a carico dal FEAOG, sezione garanzia, alle condizioni definite nel titolo II bis del regolamento (CEE) n.

1035/72; che occorre ricordare che, comunque, il contributo comunitario potrà essere versato dallo Stato membro solo successivamente o quanto meno simultaneamente al pagamento del contributo nazionale, dopo adeguate verifiche;

considerando che è opportuno prevedere che l'aiuto alla realizzazione del piano di miglioramento della qualità e della commercializzazione sia versato annualmente in funzione dei lavori realmente eseguiti conformemente al piano approvato; che, per la conversione in moneta nazionale, l'importo massimo per ettaro dell'aiuto fissato dal regolamento (CEE) n. 790/89 del Consiglio (1) è convertito in base al tasso di conversione agricolo valido il primo giorno di ogni campagna di commercializzazione, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1676/85;

considerando che l'attuazione delle misure specifiche in questione comporta l'obbligo inderogabile per l'organizzazione di produttori beneficiaria di trasmettere all'autorità designata dallo Stato membro informazioni particolareggiate e precise, secondo una periodicità stabilita, per consentire a detta autorità un controllo dell'esecuzione degli impegni assunti dall'organizzazione di produttori;

considerando che l'obbligo di informazione per il beneficiario dell'aiuto non può garantire da solo una buona gestione delle misure; che è quindi necessario precisare le verifiche dei documenti e i controlli in loco che l'autorità nazionale deve effettuare in funzione dei diversi contributi previsti al titolo II bis del regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che le violazioni gravi agli obblighi imposti dal regolamento (CEE) n. 1035/72 o dal presente regolamento devono essere oggetto di appropriate sanzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le organizzazioni di produttori la cui attività economica riguarda la produzione e la commercializzazione di frutta a guscio e/o carrube,

- che sono state oggetto di un riconoscimento specifico alle condizioni definite al titolo I,

- e che hanno presentato un piano di miglioramento della qualità e della commercializzazione conforme alle disposizioni del titolo II, approvato dallo Stato membro interessato,

beneficiano delle misure specifiche previste al titolo II bis del regolamento (CEE) n. 1035/72, secondo modalità dei titoli II, III e IV del presente regolamento.

2. La Comunità contribuisce al finanziamento di azioni intese a sviluppare e migliorare il consumo e l'utilizzazione dei summenzionati prodotti alle condizioni definite ai titoli IV e V del presente regolamento.

TITOLO I

Riconoscimento specifico delle organizzazioni di produttori di frutta a guscio e/o carrube

Articolo 2

Gli Stati membri concedono il riconoscimento specifico alle organizzazioni di produttori e associazioni di produttori - in appresso denominate « organizzazioni di produttori » - la cui attività economica concerne la produzione e la commercializzazione di frutta a guscio e/o carrube,

1) costituite per iniziativa dei produttori stessi nell'intento di realizzare nel settore della frutta a guscio e delle carrube gli obiettivi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1035/72;

2) che contemplano per i propri aderenti gli obblighi elencati nel presente articolo;

3) che mettono a disposizione dei propri aderenti i mezzi tecnici adeguati alle operazioni preliminari alla vendita, in particolare al magazzinaggio e al condizionamento dei prodotti;

4) che contemplano, nei loro statuti,

a) l'obbligo per gli aderenti di far effettuare all'organizzazione di produttori la vendita di tutta la frutta a guscio e/o delle carrube da essi prodotte;

b) disposizioni intese a garantire ai produttori il controllo dell'organizzazione e delle decisioni;

c) disposizioni intese a sanzionare qualsiasi violazione, da parte dei produttori associati, delle norme stabilite dall'organizzazione di produttori;

d) l'obbligo per i produttori

- di aderire all'organizzazione per un periodo minimo di tre anni,

- di notificare il loro ritiro con un preavviso di almeno dodici mesi;

e) disposizioni relative ai contributi degli aderenti;

5) che comprovano un'attività economica sufficiente, ossia:

- l'adesione di un numero minimo di produttori,

- unitamente a un volume minimo di produzione per prodotto e per regione (allegato I);

6) che si impegnano per iscritto a presentare un piano di miglioramento della qualità e della commercializzazione conformemente al titolo II;

7) che tengono una contabilità distinta per le attività connesse alla frutta a guscio e/o alle carrube.

Articolo 3

1. Le organizzazioni di produttori presentano la domanda di riconoscimento specifico alla competente autorità designata dallo Stato membro, unitamente al loro atto costitutivo e alle informazioni di cui all'allegato II.

2. La competente autorità accerta mediante un controllo dei documenti e verifiche in loco la realtà delle informazioni comunicate. In caso di dubbio, la competente autorità procede a un'appropriata verifica, per accertare il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 2.

3. Il riconoscimento specifico viene concesso entro il termine di tre mesi dall'inoltro della domanda, con riserva di un termine ulteriore giustificato da indagini complementari.

4. Anteriormente al 1o novembre di ogni anno le organizzazioni di produttori comunicano alla competente autorità l'attualizzazione delle informazioni di cui all'allegato II.

Articolo 4

La competente autorità accerta periodicamente e, almeno ogni tre anni, il regolare funzionamento delle organizzazioni di produttori riconosciute conformemente all'articolo 3 e il rispetto delle condizioni cui è subordinato il riconoscimento.

La competente autorità procede al ritiro del riconoscimento specifico, qualora constati che, a seconda dei casi,

- non sono soddisfatti gli obblighi imposti per il riconoscimento;

- non sono comunicate le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 4;

- le informazioni comunicate sono fraudolentemente errate.

Articolo 5

Al più tardi il 31 dicembre di ogni anno gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione:

1) l'elenco delle organizzazioni di produttori di frutta a guscio e/o carrube che sono state oggetto di un riconoscimento specifico;

2) per ciascuna organizzazione di produttori il modulo debitamente compilato di cui all'allegato II.

TITOLO II

Piano di miglioramento della qualità e della commercializzazione

Articolo 6

Per piantagione omogenea, non dispersa, di alberi da frutta a guscio e/o carrubi, ai sensi del presente regolamento, appresso denominata « frutteto », si intende una piantagione non interrotta da altre colture o piantagioni e geograficamente senza soluzione di continuità. Non si considera come frutteto una semplice fila di alberi da frutta a guscio e/o di carrube che fiancheggia una strada o altre piantagioni.

Il frutteto preso in considerazione per l'applicazione del presente titolo e la concessione del contributo finanziario dello Stato membro e della Comunità non può essere inferiore ad una superficie di 0,20 ha.

Articolo 7

Il piano di miglioramento della qualità e della commercializzazione, qui di seguito denominato « piano », che l'organizzazione di produttori si impegna a realizzare in tutti o in parte dei frutteti degli aderenti riguarda uno o più tipi di azioni seguenti, allo scopo di migliorare la produttività a lungo termine:

- estirpazione di alberi da frutta a guscio e/o di carrube, seguita da un nuovo impianto;

- riconversione varietale;

- miglioramento delle tecniche colturali, conduzione e taglio dei frutteti;

- miglioramento genetico e certificazione, stimolazione dell'impollinazione;

- preparazione, fertilizzazione e correzione dei suoli;

- predisposizione e attuazione della lotta contro i predatori;

- prestazione agli aderenti di un'assistenza tecnica concernente la formazione del personale e la gestione delle colture;

- acquisto e funzionamento di attrezzature di preparazione alla commercializzazione, al magazzinaggio, al condizionamento, ecc.;

- assistenza tecnica alla gestione commerciale.

Le azioni che beneficiano di un contributo a norma della regolamentazione in materia struttuale non sono ammissibili nell'ambito del presente regolamento.

Articolo 8

1. L'organizzazione di produttori sottopone per approvazione alla competente autorità designata dallo Stato membro il progetto di piano, presentato conformemente all'allegato III e accompagnato dai documenti giustificativi.

I lavori d'esecuzione del piano non possono iniziare prima che esso sia stato approvato dalla competente autorità.

2. L'autorità competente adotta una decisione sul progetto di piano presentato entro cinque mesi a decorrere dalla ricezione del progetto. Questo termine è interrotto dall'eventuale presentazione di domande a norma del paragrafo 3, lettera b).

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

(2) GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 12.

(3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

(4) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

(1) GU n. L 85 del 30. 3. 1989, pag. 6.

L'autorità competente accerta:

- con tutti i mezzi utili, compresi controlli in loco, l'esattezza delle informazioni, fornite al momento della presentazione del piano, sullo stato e sulla composizione del frutteti dei membri dell'organizzazione di produttori;

- la conformità del piano alla descrizione dell'allegato III e agli obiettivi del presente titolo;

- la coerenza economica, la qualità tecnica del progetto, la fondatezza delle stime e del finanziamento nonché la programmazione dell'esecuzione.

Prima dello scadere del secondo mese successivo alla ricezione del progetto, l'autorità competente comunica alla Commissione i piani che essa ritiene approvabili in applicazione dell'articolo 14 quinquies del regolamento (CEE) n. 1035/72, con una valutazione generale del rispetto dei criteri di cui al terzo trattino del comma precedente.

Entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione la Commissione trasmette eventualmente all'autorità competente una domanda di rigetto o una domanda dei modifica del piano.

3. A seconda dei casi, l'autorità nazionale:

a) approva il piano che soddisfa le disposizioni dell'articolo 14 quinquies del regolamento (CEE) n. 1035/72 e quelle del presente titolo;

b) chiede di modificare il progetto di propria iniziativa o su richiesta della Commissione. Possono essere approvati soltanto i progetti che hanno recepito le modifiche richieste;

c) respinge il piano di propria iniziativa o su richiesta della Commissione.

4. In caso di presentazione di una domanda di modifica del piano, per motivi di ordine tecnico o al fine di ampliare la superficie in esso indicata, in particolare in ragione di un aumento nel numero degli aderenti, l'autorità competente adotta una decisione a norma del disposto del presente articolo. Tuttavia, il termine di esecuzione del piano modificato non può superare quello inizialmente previsto.

5. Durante l'esecuzione del piano, l'autorità competente accerta periodicamente, in base a relazioni che le sono comunicate annualmente dalle organizzazioni di produttori interessate e mediante controlli in loco, lo stato d'esecuzione dei piani approvati e la conformità delle realizzazioni sotto il profilo tecnico e finanziario, nonché l'esattezza dei documenti giustificativi presentati.

Ogni piano è oggetto almeno di due controlli in loco durante il periodo della sua esecuzione.

Articolo 9

L'autorità competente trasmette annualmente alla Commissione, al più tardi il 31 dicembre, una relazione sullo stato di realizzazione dei piani approvati e sui risultati dei controlli effettuati, comunicandole tutte le informazioni utili in caso di difficoltà di esecuzione che possono compromettere il buon fine degli impegni sottoscritti dalle organizzazioni di produttori.

TITOLO III

Aiuti per la formazione delle organizzazioni di produttori e la creazione di un fondo d'esercizio

Articolo 10

Per il calcolo dell'aiuto supplementare forfettario alla costituzione delle organizzazioni di produttori previsto all'articolo 14 ter del regolamento (CEE) n. 1035/72,

1) le quantità da prendere in considerazione sono quelle che si riferiscono ai prodotti in guscio; per le carrube, dette quantità si riferiscono ai frutti in baccello;

2) le quantità commercializzate si riferiscono a quelle effettivamente vendute durante la prima campagna di commercializzazione successiva alla data del riconoscimento specifico.

Articolo 11

Per beneficiare dell'aiuto specifico alla costituzione del fondo d'esercizio previsto all'articolo 14 quater del regolamento (CEE) n. 1035/72, le organizzazioni di produttori comunicano alla competente autorità:

1) la struttura del capitale che costituisce il fondo di esercizio e le prove della partecipazione dell'organizzazione a detto capitale;

2) le modalità d'approvigionamento del fondo d'esercizio atte a garantire il suo regolare funzionamento, al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 14 quater, paragrafo 2; ciò può essere attestato, in particolare, da estratti di un conto bancario distinto;

3) i documenti giustificativi che attestano il valore della produzione commercializzata:

- nella prima campagna di commercializzazione successiva alla data del riconoscimento specifico,

- oppure, se del caso, nel corso di un'altra campagna successiva al riconoscimento.

Il valore della produzione commercializzata è stabilito in base:

- al volume annuo effettivamente venduto nella campagna in questione;

- ai prezzi medi alla produzione ottenuti durante la stessa campagna.

Articolo 12

La competente autorità accerta nelle tre campagne successive al pagamento dell'aiuto, effettuato conformemente all'articolo 18,

- che il fondo d'esercizio ha funzionato ed è stato approvvigionato conformemente alla comunicazione di cui all'articolo 11, punto 2; - che all'inizio di ciascuna campagna il fondo d'esercizio viene ricostituito. Ai fini dell'osservanza di quest'obbligo si può prendere in considerazione il valore delle scorte.

Ai fini dei controlli l'organizzazione di produttori tiene sempre a disposizione della competente autorità gli estratti bancari e i documenti giustificativi che attestano le operazioni concernenti il funzionamento del fondo d'esercizio.

TITOLO IV

Azioni di promozione

Articolo 13

1. Le azioni intese a sviluppare e migliorare il consumo e l'utilizzazione nella Comunità di frutta a guscio e/o di carrube, previste all'articolo 14 sexties del regolamento (CEE) n. 1035/72, rispondono a uno dei seguenti tipi:

- studi di mercato;

- ricerca di nuovi sbocchi;

- studi economici di concezione degli imballaggi e del condizionamento;

- organizzazione di contatti fra i diversi operatori economici;

- organizzazione e partecipazione a fiere ed altre manifestazioni commerciali;

- azioni promozionali diverse dalle campagne pubblicitarie;

- indagini e test sul consumo;

- pubblicazioni specializzate;

- studi nutrizionali e dietetici.

2. Per beneficiare del finanziamento della Comunità, le azioni proposte devono:

- mettere particolarmente in risalto l'origine comunitaria dei prodotti;

- avere una notevole portata in rapporto alla situazione del mercato e alla sua evoluzione;

- offrire garanzie relativamente alla loro effettiva realizzazione;

- essere presentate sia da un organismo avente una comprovata esperienza tecnica specifica sia da un'associazione rappresentativa dei settori professionali o delle attività economiche interessate della Comunità. Le azioni sono proposte da organismi o associazioni aventi sede nella Comunità.

Sono escluse le azioni orientate in funzione di marchi commerciali e le azioni che fanno riferimento a paesi o regioni di produzione determinati.

Articolo 14

Salvo deroga approvata dalla Commissione, le azioni devono essere realizzate dall'organismo o dall'associazione che ha presentato il progetto.

Le azioni possono essere prese in considerazione ai sensi del presente regolamento soltanto se la realizzazione è iniziata dopo l'approvazione del progetto da parte della Commissione.

Le spese generali relative alle azioni sono assunte a carico solo nei limiti della percentuale fissata nel contratto stipulato con la Commissione.

Articolo 15

1. I progetti di azioni sono presentati in duplice esemplare alla Commissione al più tardi il 31 dicembre di ogni anno.

2. I progetti contengono almeno i seguenti dati:

a) il titolo del progetto, ossia il riferimento all'azione o alle azioni di cui all'articolo 13;

b) il nome o la ragione sociale dell'organismo o dell'associazione che presenta il progetto;

c) una presentazione del progetto che espone in forma concisa gil obiettivi chiaramente definiti (diagnosi, scopi, strategia, ecc.):

- i risultati previsti, in particolare per quanto riguarda l'incidenza diretta o indiretta sulla commercializzazione e sul consumo dei prodotti;

- le fasi successive di realizzazione e il calendario d'esecuzione;

d) il costo del progetto in ecu, tasse escluse, con la ripartizione dell'importo per ciascuna azione e ciascuna voce, eventualmente giustificato in base a più preventivi, e con il relativo piano di finanziamento;

e) eventualmente, l'ultima relazione disponibile sull'attività dell'organismo o dell'associazione interessati.

3. La Commissione informa, anteriormente al 1o giugno dell'anno successivo, l'organismo o l'associazione interessati del seguito dato alla proposta. Essa stipula i contratti relativi alle azioni di cui all'articolo 14 con gli interessati le cui proposte sono prese in considerazione.

Articolo 16

1. A richiesta del beneficiario, a partire dal quarto mese successivo alla data di conclusione del contratto di cui all'articolo 14, viene versato un acconto, dietro presentazione dei documenti giustificativi necessari, il cui importo può arrivare al 50 % del contributo comunitario al costo globale del piano. Il versamento dell'acconto è subordinato alla costituzione di una cauzione di importo equivalente a favore della Commissione. La cauzione può essere svincolata solo previo accordo della Commissione. 2. Il versamento del saldo del contributo comunitario è subordinato alla buona esecuzione del contratto e alla presentazione, entro tre mesi dal termine di esecuzione del piano, di un rapporto redatto dal beneficiario, in cui si valutano i risultati dell'azione o delle azioni intraprese.

Articolo 17

Il beneficiario del contributo comunica alla Commissione, di propria iniziativa o su richiesta, qualsiasi informazione sull'esecuzione del progetto e si sottopone a qualsiasi verifica o controllo effettuati dalla Commissione.

TITOLO V

Disposizioni generali e di finanziamento

Articolo 18

L'importo dell'aiuto specifico per la costituzione di un fondo d'esercizio, comprendente il contributo dello Stato membro e l'aiuto comunitario, è versato dalla competente autorità nazionale alle organizzazioni di produttori al massimo entro tre mesi dalla presentazione della domanda di contributo, previa verifica del rispetto delle disposizioni dell'articolo 11.

Articolo 19

Per riscuotere l'aiuto comunitario relativo al piano di miglioramento della qualità e della commercializzazione, le organizzazioni di produttori beneficiarie presentano al termine di ciascun periodo di riferimento una domanda d'aiuto alla competente autorità nazionale.

Per periodo di riferimento si intende ciascun periodo annuo d'esecuzione del piano a decorrere dalla data di approvazione di quest'ultimo.

Le domande d'aiuto sono presentate conformemente all'allegato IV nei due mesi di ogni anno successivi alla data di approvazione del piano, unitamente alle fatture e agli altri documenti giustificativi dell'esecuzione dei lavori.

Articolo 20

Previa verifica delle domande di aiuti e dei documenti giustificativi, le competenti autorità degli Stati membri versano, nei due mesi di ogni anno successivi all'inoltro della domanda di aiuto, il contributo dello Stato membro e l'aiuto comunitario, determinati conformemente all'articolo 14 quinquies, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/72.

Articolo 21

Il tasso da applicare per convertire ogni anno in moneta nazionale l'importo massimo per ettaro dell'aiuto previsto all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 790/89 è il tasso di conversione agricolo vigente il primo giorno della campagna di commercializzazione che inizia nel periodo di riferimento.

Articolo 22

1. Qualora un aiuto sia stato indebitamente versato e salvo caso di forza maggiore, gli Stati membri procedono al recupero degli importi versati, maggiorati di un interesse calcolato a decorrere dalla data del versamento dell'aiuto fino all'effettivo recupero. Il tasso d'interesse applicato è quello vigente per operazioni di recupero analoghe secondo il diritto nazionale.

Gli Stati membri procedono al recupero di tutti gli aiuti versati in applicazione del titolo II bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 a organizzazioni di produttori che cessano la loro attività prima della fine del terzo anno successivo alla data del riconoscimento specifico di cui al titolo I del presente regolamento, o a organizzazioni di produttori il cui riconoscimento specifico è stato ritirato in applicazione dell'articolo 4.

2. L'aiuto recuperato è versato ai servizi o organismi pagatori e da essi dedotto dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) proporzionalmente al finanziamento comunitario.

3. Le conseguenze finanziarie derivanti dall'impossibilità di procedere al recupero delle somme pagate sono a carico della Comunità proporzionalmente al finanziamento comunitario.

Articolo 23

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per sanzionare le infrazioni gravi agli impegni e obblighi che risultano dal titolo II bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 e dal presente regolamento.

TITOLO VI

Disposizione finale

Articolo 24

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO I

ELEMENTI MINIMI RAPPRESENTATIVI DELL'ATTIVITÀ ECONOMICA DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PUNTO 5

1.2.3,4.5 // // // // // Codice NC // Prodotti // Organizzazione di produttori // Regioni 1.2.3.4.5 // // // Numero di aderenti // Volume minimo di produzione commercializzabile (t) (1) // // // // // // // // // // // // 0802 11 // Mandorle // // // Francia: // // // 10 // 100 t // tutte le regioni // // // // // Spagna: // // // 50 // 1 000 t // - regioni di montagna e svantaggiate (2) e regioni insulari // // // 50 // 2 000 t // - altre // // // // // Portogallo: // // // 10 // 150 t // tutte le regioni // // // // // Grecia: // // // 30 // 50 t // tutte le regioni // // // // // Italia: // // // 40 // 3 000 t // - Sicilia // // // 40 // 2 500 t // - Puglia // // // 30 // 1 000 t // - Sardegna e altre regioni // // // 10 // 50 t // Altri Stati membri // // // // // // 0802 21 00 // Nocciole // // // Francia: // // // 100 // 1 000 t // tutte le regioni // // // // // Spagna: // // // 50 // 1 000 t // - regioni di montagna e svantaggiate (2) e regioni insulari // // // 50 // 2 000 t // - altre // // // // // Portogallo: // // // 10 // 50 t // tutte le regioni // // // // // Grecia: // // // 30 // 40 t // tutte le regioni // // // // // Italia: // // // 30 // 1 000 t // - Sicilia // // // 40 // 3 000 t // - Campania // // // 40 // 2 500 t // - Lazio // // // 30 // 1 000 t // - Piemonte e altre regioni // // // 10 // 40 t // Altri Stati membri // // // // // // 0802 31 00 // Noci comuni // // // Francia: // // // 25 // 250 t // tutte le regioni // // // // // Spagna: // // // 25 // 250 t // - regioni di montagna e svantaggiate (2) e regioni insulari // // // 25 // 500 t // - altre // // // // // Portogallo: // // // 10 // 50 t // tutte le regioni // // // // // Lussemburgo: // // // 5 // 10 t // tutte le regioni // // // // // Grecia: // // // 40 // 15 t // tutte le regioni // // // // // Italia: // // // 30 // 2 000 t // tutte le regioni // // // 5 // 10 t // Altri Stati membri // // // // // 1.2.3,4.5 // // // // // Codice NC // Prodotti // Organizzazione di produttori // Regioni 1.2.3.4.5 // // // Numero di aderenti // Volume minimo di produzione commercializzabile (t) (1) // // // // // // // // 0802 50 00 // Pistacchi // // // Grecia: // // // 30 // 25 t // tutte le regioni // // // // // Italia: // // // 20 // 150 t // tutte le regioni // // // 20 // 25 t // Altri Stati membri // // // // // // 1212 10 10 // Carrube // // // Spagna: // // // 50 // 1 000 t // - regioni di montagna e svantaggiate (2) e regioni insulari // // // 50 // 2 000 t // - altre // // // // // Portogallo: // // // 25 // 100 t // tutte le regioni // // // // // Grecia: // // // 50 // 25 t // tutte le regioni // // // // // Italia: // // // 20 // 500 t // tutte le regioni // // // 20 // 25 t // Altri Stati membri // // // // //

(1) Se l'organizzazione di produttori tratta diversi frutti a guscio e/o carrube, il volume minimo di produzione da rispettare è la somma dei volumi minimi fissati per i rispettivi prodotti, in ciascuna regione.

(2) Ai sensi della direttiva 86/466/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1986, relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Spagna) (GU n. L 273 de 24. 9. 1986, pag. 104).

ALLEGATO II

SCHEDA CONCERNENTE LE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI

1.2 // // Stato membro: // // Anno: // I dati che seguono si riferiscono alla // Campagna:

1. Ragione sociale:

2. Forma giuridica:

3. Statuto (allegare una copia)

4. Indirizzo (via, numero, località, telefono, telex)

- sede amministrativa:

- sede commerciale:

5. Estensione territoriale:

6. Numero di aderenti:

- numero di produttori

- numero di aderenti non produttori

7. Schedario degli aderenti:

Allegare, per ciascun aderente, i seguenti dati:

- cognome, nome;

- numero e riferimento d'iscrizione delle parcelle a frutti a guscio e/o carrube;

- superficie irrigata e non irrigata delle piantagioni di mandorli, noccioli, noci comuni, pistacchi e/o carrubi;

- raccolto, per specie;

- resa ottenuta per ettaro irrigato e non irrigato, per specie.

8. Finanziamento a carico degli aderenti:

Contributi Altro modo di finanziamento

Al momento dell'adesione

Annualmente:

a) fondo d'esercizio:

- importo forfettario

- percentuale

b) altri fini (specificare)

- importo forfettario

- percentuale 9. Norme stabilite dall'organizzazione di produttori:

- norme di conoscenza della produzione: SÌ NO

- norme di produzione

- norme di commercializzazione

(allegare copia di dette norme)

10. Mezzi tecnici a disposizione degli aderenti:

A. Centro di preparazione e di condizionamento: SÌ NO

Breve descrizione dell'impianto (componenti, superficie, ecc.):

B. Impianti:

1.2.3.4.5 // - di magazzinaggio frigorifera: // SÌ // NO // // // // // // capacità: // m3 o t // - di cernita: // SÌ // NO // capacità: // t/h // - di sgusciatura: // SÌ // NO // capacità: // t/h // - di essiccazione: // SÌ // NO // capacità: // t/h 1,4.5 // - altre (specificare): // 1,3.4.5 // // capacità: // t/h

11. Personale addetto a:

- l'amministrazione:

- la gestione:

- la preparazione, il condizionamento e il magazzinaggio:

- l'assistenza tecnica:

- altre attività:

12. Superficie dei frutteti per l'insieme degli aderenti:

1.2,3 // // // Prodotti // Superficie (ha) // 1.2.3 // // irrigata // non irrigata // // // // Frutti a guscio: // // // - mandorle // // // - noci comuni // // // - nocciole // // // - pistacchi // // // - altri (1) // // // // // // Carrube // // // // // // Altri orto-frutticoli (1) // // // // // 1,4 // (1) Facoltativo. //

13. Bilancio della commercializzazione nella campagna precedente (1) (2)

1.2.3.4.5.6.7 // // // // // // // // Prodotti // Raccolto (t) // Scorte invendute (t) // Perdite (t) // Produzione commercializzata (t) // Prezzo medio ottenuto (moneta nazionale/t) // Valore della produzione com- mercializzata // // // // // // // // Mandorle // // // // // // // Nocciole // // // // // // // Noci comuni // // // // // // // Pistacchi // // // // // // // Carrube // // // // // // // Totale

// // // // // // // // // // // // // 14. Risultato del conto di gestione dell'ultima campagna:

15. Fondo d'esercizio (2):

1.2 // a) costituito inizialmente: // (moneta nazionale)

b) per le organizzazioni già riconosciute:

1.2 // - fondo proprio: // (moneta nazionale) // - fondo pubblico: // (moneta nazionale) // Totale:

// 16. Piano di miglioramento della qualità e della commercializzazione:

a) data della presentazione (2):

data dell'approvazione (2):

data della realizzazione:

b) breve descrizione delle azioni previste, proposte e in via d'esecuzione (cancellare le diciture che non interessano):

- riconversione varietale:

- miglioramento della commercializzazione:

Riservato allo Stato membro:

17. RICONOSCIMENTO - ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1035/72 per la frutta a guscio e/o le carrube (dopo il 20 marzo 1989)

- ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1360/78 per le carrube (prima del 20 marzo 1989)

Data: Numero della decisione:

Pubblicazione nella: il:

18. RICONOSCIMENTO SPECIFICO AI SENSI DELL'ARTICOLO 14 ter DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 1035/72

Data: Numero della decisione:

Pubblicazione nella: il:

19. AIUTO SUPPLEMENTARE FORFETTARIO CONCESSO (eventualmente):

- importo dell'aiuto:

- data della concessione:

20. RITIRO DEL RICONOSCIMENTO SPECIFICO

Data: Numero della decisione:

Pubblicazione nella: il:

21. CONTROLLI EFFETTUATI

1.2 // Data: // // Oggetto: // // // // Osservazioni: // // // // // // //

(1) Per i prodotti in guscio.

(2) Eventualmente.

ALLEGATO III

DESCRIZIONE DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ E DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1

A. Delimitazione dell'area geografica interessata

B. Descrizione della situazione iniziale per quanto riguarda:

1. La produzione:

- numero di aziende, superficie coltivata, resa per ha, volume del raccolto ed entità rispetto alla produzione nazionale. I dati devono essere distinti per specie di frutta a guscio e/o carrube;

- stato del frutteti (età, densità, taglio e portinnesti, esistenza di altri alberi da frutta, ecc.);

- infrastruttura tecnica delle aziende.

2. L'assistenza tecnica

3. La commercializzazione

Breve descrizione delle attrezzature e delle capacità esistenti.

C. Potenziale di produzione - obiettivi e prospettive degli sbocchi

D. Obiettivi perseguiti dal piano per quanto riguarda:

1. I mezzi di produzione:

- ristrutturazione e/o riconversione dei frutteti (reimpianto di nuove varietà o sostituzione con altri alberi da frutta a guscio e/o carrubi);

- tecniche colturali (sistemi di conduzione e di taglio, rinnovo degli alberi, densità, selezione varietale e dei portinnesti, ecc.);

- miglioramento genetico (ricerca di nuovi ibridi);

- adattamento di nuove varietà (frutteti sperimentali, per studiarne il comportamento e la resa);

- costituzione di materiale di moltiplicazione certificato (vivai e frutteti per la produzione di nesti utilizzati nei lavori di selezione e clonazione);

- lotta contro i predatori;

- impollinazione;

- preparazione, fertilizzazione e correzione dei suoli (analisi pedologiche, correzioni della nutrizione e della fertilizzazione, lavorazione dei suoli).

2. L'assistenza tecnica (fabbisogno di personale in rapporto alla produzione, alla formazione e alla gestione commerciale e amministrativa).

3. La commercializzazione (acquisto di attrezzature necessarie alla preparazione commerciale, al condizionamento, al magazzinaggio, all'informatizzazione e alla gestione delle scorte).

E. Investimenti necessari:

1. Costo globale, ripartito per azione prevista.

2. Costo di previsione, ripartito per anno d'esecuzione.

F. Termini previsti d'esecuzione e scaglionamento annuo:

Esecuzione prevista per un periodo massimo di 10 anni.

ALLEGATO IV

DOMANDA DI AIUTO PREVISTA ALL'ARTICOLO 19

Ragione sociale dell'organizzazione di produttori:

Indirizzo amministrativo:

(via, numero, località, telefono, telex):

Banca e numero di conto sul quale deve essere versato l'aiuto:

Riconoscimento specifico ai sensi dell'articolo 14 ter del regolamento (CEE) n. 1035/72:

Data: Numero della decisione:

Superficie totale dell'azienda:

Periodo di riferimento: dal:

al:

ELENCO DEI LAVORI EFFETTUATI DURANTE IL PERIODO

1,2.3 // // // Tipo di azione e documenti giustificativi allegati // Importi // // // // // A. Estirpazione di alberi da frutta a guscio e/o carrubi seguita da un nuovo impianto: // 1.2.3 // 1. Fattura n.: // del: // // 2. Fattura n.: // del: // // 3. Fattura n.: // del: // // 4. Fattura n.: // del: // 1,2.3 // B. Riconversione varietale: // 1.2.3 // 1. Fattura n.: // del: // // 2. Fattura n.: // del: // // 3. Fattura n.: // del: // // 4. Fattura n.: // del: // 1,2.3 // C. Miglioramento delle tecniche colturali, conduzione e taglio dei frutteti: // 1.2.3 // 1. Fattura n.: // del: // // 2. Fattura n.: // del: // // 3. Fattura n.: // del: // // 4. Fattura n.: // del: // 1,2.3 // D. Miglioramento genetico e certificazione, stimolazione dell'impollinazione operata dalle api: // 1.2.3 // 1. Fattura n.: // del: // // 2. Fattura n.: // del: // // 3. Fattura n.: // del: // // 4. Fattura n.: // del: // 1,2.3 // E. Preparazione, fertilizzazione e correzione dei suoli: // 1.2.3 // 1. Fattura n.: // del: // // 2. Fattura n.: // del: // // 3. Fattura n.: // del: // // 4. Fattura n.: // del: // 1,2.3 // // // Da riportare // // // // // // Tipo di azione e documenti giustificativi allegati // Importi // // // // Riporto // // F. Lotta contro i predatori: // 1.2.3 // 1. Fattura n.: // del: // // 2. Fattura n.: // del: // // 3. Fattura n.: // del: // // 4. Fattura n.: // del: // 1,2.3 // G. Assistenza tecnica d'inquadramento e di gestione delle colture: // 1.2.3 // 1. Fattura n.: // del: // // 2. Fattura n.: // del: // // 3. Fattura n.: // del: // // 4. Fattura n.: // del: // 1,2.3 // H. Acquisto e utilizzazione di impianti di preparazione alla commercializzazione, al magazzinaggio, al condizionamento, ecc.: // 1.2.3 // 1. Fattura n.: // del: // // 2. Fattura n.: // del: // // 3. Fattura n.: // del: // // 4. Fattura n.: // del: //

1,2.3 // I. Assistenza tecnica alla gestione commerciale: // 1.2.3 // 1. Fattura n.: // del: // // 2. Fattura n.: // del: // // 3. Fattura n.: // del: // // 4. Fattura n.: // del: // 1,2.3 // // // Totale delle spese relative al piano di miglioramento per il periodo di riferimento: // // // 1,2.3 // // // Riservato allo Stato membro: // // Domanda pervenuta il // // // // A. SPESE AMMISSIBILI // Importi // 1. Totale delle spese dichiarate: // // 2. Totale degli importi non ammissibili: // // 3. (1 - 2) Spese da prendere in considerazione: // // 4. (3 × 0,55) Spese ammissibili: // // // // B. IMPORTO MASSIMO AMMESSO // 1.2.3 // 1. ECU: // // // 2. Tasso dell'1. 9. 19 . .: // // // 3. Superficie totale: // // 1,2.3 // 4. (1 × 2 × 3) Importo totale ammissibile: // // // // C. IMPORTO DA PAGARE: // // //

Pagato il