31989R2155

REGOLAMENTO (CEE) N. 2155/89 DELLA COMMISSIONE del 18 luglio 1989 recante apertura e modo di gestione di contingenti tariffari comunitari di pomodori freschi o refrigerati e di fragole originari degli Stati dell' Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d' oltremare (1989/1990) -

Gazzetta ufficiale n. L 207 del 19/07/1989 pag. 0010 - 0011


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2155/89 DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 1989

recante apertura e modo di gestione di contingenti tariffari comunitari di pomodori freschi o refrigerati e di fragole originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare (1989/1990)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio, del 26 febbraio 1985, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 967/89 (2), in particolare gli articoli 13 e 22,

considerando che l'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 486/85 prevede l'apertura, da parte della Comunità, di contingenti tariffari comunitari all'importazione nella Comunità di:

- 2 000 t di pomodori freschi o refrigerati del codice NC ex 0702 00 10 per il periodo dal 15 novembre 1989 al 30 aprile 1990;

- 1 100 t di fragole del codice NC ex 0810 10 90 per il periodo dal 1o novembre 1989 al 28 febbraio 1990,

originari dei paesi in questione;

considerando che i dazi applicabili entro il limite di tali contingenti sono fissati al 4,4 %, min. 0,8 Ecu/100 kg/netti per i pomodori e al 5,6 % per le fragole; che è pertanto opportuno aprire questi contingenti tariffari comunitari per i periodi summenzionati;

considerando che, in virtù del disposto del regolamento (CEE) n. 1820/87 del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativo all'applicazione della decisione n. 2/87 del Consiglio dei ministri ACP-CEE relativa all'applicazione anticipata del protocollo alla terza convenzione ACP-CEE, in seguito all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee (3), la Spagna ed il Portogallo rinviano, rispettivamente fino al 31 dicembre 1989 e al 31 dicembre 1990, l'applicazione del regime preferenziale nel settore ortofrutticoli contemplato dal regolamento (CEE) n. 1035/72 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1119/89 (5), e che, di conseguenza, la suddetta concessione tariffaria non è attualmente d'applicazione in Spagna e in Portogallo, mentre dal primo gennaio 1990 esso è applicabile nella Comunità ad esclusione del Portogallo; che a partire da detta data e nel limite di questi contingenti, la Spagna deve applicare i dazi calcolati conformemente alle disposizioni del protocollo alla terza convenzione ACP-CEE succitata;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti e l'ininterrotta applicazione delle aliquote previste per tali contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in causa in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento dei contingenti; che nel caso presente è opportuno non prevedere alcuna ripartizione tra gli Stati membri, ferma restando la possibilità per ciascuno di essi di prelevare dai volumi contingentali le quantità corrispondenti al rispettivo fabbisogno, alle condizioni e secondo la procedura prevista all'articolo 3;

considerando che, essendo il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo riuniti e rappresentati dall'Unione economica Benelux, qualsiasi operazione relativa alla gestione dei contingenti può essere effettuata da uno dei suoi membri;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I dazi doganali applicabili all'importazione nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 sono sospesi per i prodotti di seguito elencati, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, o dei paesi e territori d'oltremare ai livelli e nei limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati a lato:

1.2.3.4.5 // // // // // // Numero d'ordine // Codice NC // Designazione delle merci // Volume contingentale (in t) // Dazio contingentale (in %) // // // // // // // // // // // 09.1602 // ex 0702 00 10 // Pomodori freschi o refrigerati dal 15 novembre 1989 dal 30 aprile 1990 // 2 000 // 4,4 min 0,8 ECU/100 kg netti // 09.1604 // ex 0810 10 90 // Fragole, dal 1o novembre 1989 dal 28 febbraio 1990 // 1 100 // 5,6 // // // // //

2. A partire dal primo gennaio 1990, le disposizioni del presente regolamento sono applicabili nella Comunità, ad esclusione del Portogallo.

3. A decorrere da detta data e nei limiti di detti contingenti tariffari, il Regno di Spagna applica i dazi calcolati conformemente alle disposizioni in materia del protocollo alla terza convenzione ACP-CEE in seguito all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee.

Articolo 2

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione che può prendere qualsiasi misura amministrativa reputata utile per garantire una gestione efficace.

Articolo 3

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica, comprensiva di una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto contemplato di beneficio preferenziale per un prodotto contemplato dal presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo sul volume contingentale di un quantitativo corrispondente al proprio fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile del suddetto importo lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li versa non appena possibile nel volume contingentale corrispondente.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume contingentale. Gli Stati membri sono informati dalla Commissione secondo i prelievi effettuati.

Articolo 4

Ogni Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti in questione la possibilità di attingere liberamente ai contingenti finché lo consenta il saldo dei volumi contingentali.

Articolo 5

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1o novembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1989.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 61 dell'1. 3. 1985, pag. 4.

(2) GU n. L 103 del 15. 4. 1989, pag. 1.

(3) GU n. L 172 del 30. 6. 1987, pag. 1.

(4) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

(5) GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 12.