31989R2144

REGOLAMENTO (CEE) N. 2144/89 DELLA COMMISSIONE del 17 luglio 1989 che deroga al regolamento (CEE) n. 2377/80 per quanto riguarda il termine di validità dei titoli d' importazione per i pezzi detti « hampes » congelati della specie bovina, e modifica il regolamento (CEE) n. 1368/89 del Consiglio per quanto riguarda le indicazioni figuranti in tali titoli -

Gazzetta ufficiale n. L 205 del 18/07/1989 pag. 0030 - 0030


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2144/89 DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 1989

che deroga al regolamento (CEE) n. 2377/80 per quanto riguarda il termine di validità dei titoli d'importazione per i pezzi detti « hampes » congelati della specie bovina, e modifica il regolamento (CEE) n. 1368/89 del Consiglio per quanto riguarda le indicazioni figuranti in tali titoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1009/89 del Consiglio, del 17 aprile 1989, relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per i pezzi detti « hampes » della specie bovina, congelati, del codice NC 0206 29 91 (1989) (1), in particolare l'articolo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89 (3), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1368/89 della Commissione (4) ha stabilito le modalità di applicazione del regime di importazione previsto dal regolamento (CEE) n. 1009/89 del Consiglio, relativamente ai prezzi detti « hampes » congelati della specie bovina;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 1903/89 (6), ha stabilito le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata per i prodotti agricoli; che il regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3182/88 (8), ha stabilito le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione nel settore delle carni bovine;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2377/80 ha previsto, all'articolo 4, lettera c), una durata di validità dei titoli di importazione limitata a 90 giorni a decorrere dalla data del rilascio;

considerando che le disposizioni di carattere amministrativo adottate in alcuni paesi terzi, in particolare in Brasile, compromettono l'effettiva utilizzazione dei titoli rilasciati a norma del regolamento (CEE) n. 1368/89; che è pertanto opportuno prorogare la validità di tali titoli fino al 31 dicembre 1989; che occorre pertanto prevedere una deroga in tal senso alle succitate disposizioni del regolamento (CEE) n. 2377/80;

considerando che errori materiali nel testo del regolamento (CEE) n. 1368/89, hanno determinato indicazioni erronee della numerazione delle caselle dei titoli in questione; che è pertanto necessario correggere tali errori;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga al disposto dell'articolo 4, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2377/80, la validità dei titoli di importazione rilasciati a norma del regolamento (CEE) n. 1368/89 è prorogata fino al 31 dicembre 1989.

Articolo 2

Nel regolamento (CEE) n. 1368/89, all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), i termini « casella 12 » sono sostituiti dai termini « casella 20 », alla lettera c), i termini « casella 14 » sono sostituiti dai termini « casella 8 » e al paragrafo 3, secondo comma, i termini « casella 20 » sono sostituiti dai termini « casella 24 ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 109 del 20. 4. 1989, pag. 2.

(2) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(3) GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43.

(4) GU n. L 137 del 20. 5. 1989, pag. 12.

(5) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

(6) GU n. L 184 del 30. 6. 1989, pag. 22.

(7) GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

(8) GU n. L 283 del 18. 10. 1988, pag. 13.