31989R2105

REGOLAMENTO (CEE) N. 2105/89 DELLA COMMISSIONE del 13 luglio 1989 che modifica il regolamento (CEE) n. 3779/88 relativo al rimborso del prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali previsto dai regolamenti (CEE) n. 2040/86 e (CEE) n. 1432/88 per quanto riguarda le prime trasformazioni effettuate per conto di un produttore -

Gazzetta ufficiale n. L 201 del 14/07/1989 pag. 0019 - 0019


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2105/89 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 3779/88 relativo al rimborso del prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali previsto dai regolamenti (CEE) n. 2040/86 e (CEE) n. 1432/88 per quanto riguarda le prime trasformazioni effettuate per conto di un produttore

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune del mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1834/89 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5 e l'articolo 4 ter,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3779/88 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 979/89 (4) prevede, in seguito alla sentenza emessa dalla Corte di giustizia nella causa 300/86, il rimborso ai produttori degli importi del prelievo di corresponsabilità trattenuti su talune operazioni di trasformazione entro il 30 giugno 1989;

considerando che l'osservanza di questa scadenza è resa aleatoria da difficoltà d'ordine amministrativo, specialmente in seguito alla proroga del termine d'introduzione delle domande; che, per ovviare a tali difficoltà, occorre prorogare di un mese questo termine;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3779/88, i termini « anteriormente al 30 giugno 1989 » sono sostituiti dai seguenti: « entro il 31 luglio 1989 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 180 del 27. 6. 1989, pag. 1.

(3) GU n. L 332 del 3. 12. 1988, pag. 17.

(4) GU n. L 103 del 15. 4. 1989, pag. 28.