31989R2063

REGOLAMENTO (CEE) N. 2063/89 DELLA COMMISSIONE del 10 luglio 1989 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle maglie, pullover, ecc. della categoria di prodotti n. 5 (numero d' ordine 40.0050), alle calze, sottocalze e calzini a maglia, della categoria di prodotti n. 12 (numero d' ordine 40.0120), alle tute sportive a maglia, della categoria di prodotti n. 73 (numero d' ordine 40.0730), e agli abiti a giacca e completi a maglia, per donna, della categoria di prodotti n. 74 (numero d' ordine 40.0740), originari dell' Indonesia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 4259/88 del Consiglio -

Gazzetta ufficiale n. L 196 del 12/07/1989 pag. 0011 - 0012


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 2063/89 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 1989

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle maglie, pullover, ecc. della categoria di prodotti n. 5 (numero d'ordine 40.0050), alle calze, sottocalze e calzini a maglia, della categoria di prodotti n. 12 (numero d'ordine 40.0120), alle tute sportive a maglia, della categoria di prodotti n. 73 (numero d'ordine 40.0730), e agli abiti a giacca e completi a maglia, per donna, della categoria di prodotti n. 74 (numero d'ordine 40.0740), originari dell'Indonesia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 4259/88 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4259/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate aperte per l'anno 1989 per i prodotti tessili originari dei paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 13,

considerando che, in virtù dell'articolo 11 di detto regolamento, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 12 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non apena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per le maglie, pullover, ecc. della categoria di prodotti n. 5 (numero d'ordine 40.0050), le calze, sottocalze e calzini a maglia, della categoria di prodotti n. 12 (numero d'ordine 40.0120), le tute sportive a maglia, della categoria di prodotti n. 73 (numero d'ordine 40.0730), e gli abiti a giacca e completi a maglia per donna, della categoria di prodotti n. 74 (numero d'ordine 40.0740), il massimale è fissato rispettivamente a 1 437 000, 3 037 000, 172 000 e 64 000 pezzi; che, alla data del 23 giugno 1989, le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti, originari dell'Indonesia beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi dell'Indonesia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 15 luglio 1989, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 4259/88 del Consiglio, è ripristinata per l'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari dell'Indonesia:

1.2.3.4 // // // // // Numero d'ordine // Categoria Unità // Codice NC // Designazione delle merci // // // // // // // // // 40.0050 // 5 (1 000 pezzi) // 6101 10 90 6101 20 90 6101 30 90 6102 10 90 6102 20 90 6102 30 90 6110 10 10 6110 10 31 6110 10 39 6110 10 91 6110 10 99 6110 20 91 6110 20 99 6110 30 91 6110 30 99 // Maglie, pullover (con o senza maniche) twinsets, giubbetti e giacche (esclusi quelli tagliati e cuciti); giacche a vento e giubbotti

(1) GU n. L 375 del 31. 12. 1988, pag. 83.

// // // // // Numero d'ordine // Categoria Unità // Codice NC // Designazione delle merci // // // // // // 40.0120 // 12 (1 000 paia o pezzi) // 6115 12 00 6115 19 10 6115 19 90 6115 20 11 6115 20 90 6115 91 00 6115 92 00 6115 93 10 6115 93 30 6115 93 99 6115 99 00 // Calze-mutande (collants), calze, sottocalze calzini, proteggicalze o manufatti simili a maglia, diversi da quelli per bambini piccoli (bébés), comprese le calze per varici, esclusi i prodotti della categoria 70 // 40.0730 // 73 (1 000 pezzi) // 6112 11 00 6112 12 00 6112 19 00 // Tute sportive a maglia, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali // 40.0740 // 74 (1 000 pezzi) // 6104 11 00 6104 12 00 6104 13 00 ex 6104 19 00 6104 21 00 6104 22 00 6104 23 00 ex 6104 29 00 // Abiti a giacca e completi a maglia, per donna o ragazza, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci // // // //

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1989.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione con o senza cappuccio e simili a maglia // // // //