31989R2035

REGOLAMENTO (CEE) N. 2035/89 DELLA COMMISSIONE del 6 luglio 1989 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai tessuti di filati di filamenti sintetici della categoria di prodotti n. 33 (numero d' ordine 40.0330) e ai cappotti e giacche a maglia della categoria di prodotti n. 83 (numero d' ordine 40.0830), originari dell' India beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 4259/88 del Consiglio -

Gazzetta ufficiale n. L 193 del 08/07/1989 pag. 0023 - 0024


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2035/89 DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 1989

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai tessuti di filati di filamenti sintetici della categoria di prodotti n. 33 (numero d'ordine 40.0330) e ai cappotti e giacche a maglia della categoria di prodotti n. 83 (numero d'ordine 40.0830), originari dell'India beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 4259/88 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4259/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate aperte per l'anno 1989 per i prodotti tessili originari dei paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 13,

considerando che, in virtù dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4259/88, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto negli allegati I e II di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 12 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per i tessuti di filati di filamenti sintetici della categoria di prodotti n. 33 (numero d'ordine 40.0330) e i cappotti, giacche a maglia della categoria di prodotti n. 83 (numero d'ordine 40.0830) il massimale è fissato rispettivamente a 230 e 57 t; che alla data del 21 giugno 1989 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari dell'India beneficiaria delle preferenze tariffarie hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi dell'India,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dall'11 luglio 1989, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 4259/88 del Consiglio, è ripristinata per l'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari dell'India:

1.2.3.4 // // // // // Numero d'ordine // Categoria Unità // Codice NC // Designazione delle merci // // // // // // // // // 40.0330 // 33 (tonnellate) // 5407 20 11 6305 31 91 6305 31 99 // Tessuti di filati di filamenti sintetici, fabbricati con lamette o forme simili di polietilene o di polipropilene, di meno di 3 m di larghezza; sacchi e sacchetti da imaballaggio, esclusi quelli a maglia, fabbricati con lamette o forme simili // 40.0830 // 83 (tonnellate) // 6101 10 10 6101 20 10 6101 30 10 6102 10 10 6102 20 10 6102 30 10 // Cappotti, giacche e altri vestiti, compresi i completi e gli insiemi da sci, a maglia, esclusi gli indumenti delle categorie 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, 75 // // // // // // // 6103 31 00 6103 32 00 6103 33 00 ex 6103 39 00 6104 31 00 6104 32 00 6104 33 00 ex 6104 39 00 ex 6112 20 00 6113 00 90 6114 10 00 6114 20 00 6114 30 00 //

(1) GU n. L 375 del 31. 12. 1988, pag. 83.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 1989.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione // // // //