REGOLAMENTO (CEE) N. 1999/89 DELLA COMMISSIONE del 5 luglio 1989 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alla canfora sintetica del codice NC ex 2914 21 00, originaria della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 4257/88 del Consiglio -
Gazzetta ufficiale n. L 191 del 06/07/1989 pag. 0011 - 0011
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 1999/89 DELLA COMMISSIONE del 5 luglio 1989 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alla canfora sintetica del codice NC ex 2914 21 00, originaria della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 4257/88 del Consiglio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 4257/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1989 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 15, considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 12 del regolamento (CEE) n. 4257/88, è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 7 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 13 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati; considerando che, per la canfora sintetica del codice NC ex 2914 21 00, originaria della Cina, il massimale individuale è fissato a 310 000 ECU; che, in data 21 febbraio 1989, l'importazione dei suddetti prodotti nella Comunità, originari della Cina, ha raggiunto per imputazione il massimale in questione; considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Cina, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 A decorrere dal 9 luglio 1989, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 4257/88, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Cina: 1.2.3 // // // // Numero d'ordine // Codice NC // Designazione delle merci // // // // 10.0165 // ex 2914 21 00 // Canfora sintetica // // // Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 1989. Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione (1) GU n. L 375 del 31. 12. 1988, pag. 1.