REGOLAMENTO (CEE) N. 1901/89 DELLA COMMISSIONE del 29 giugno 1989 recante deroga per la campagna 1989/1990 al regolamento (CEE) n. 920/89 che stabilisce le norme di qualità per le carote, gli agrumi e le mele e pere da tavola per quanto riguarda il calibro delle mele -
Gazzetta ufficiale n. L 184 del 30/06/1989 pag. 0019 - 0019
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 1901/89 DELLA COMMISSIONE del 29 giugno 1989 recante deroga per la campagna 1989/1990 al regolamento (CEE) n. 920/89 che stabilisce le norme di qualità per le carote, gli agrumi e le mele e pere da tavola per quanto riguarda il calibro delle mele LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1119/89 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, considerando che il regolamento (CEE) n. 920/89 della Commissione (3) ha stabilito le norme di qualità per le mele e le pere da tavola nell'allegato III; che tale regolamento entra in vigore il 1o luglio 1989; considerando che dette norme prevedono l'obbligo di rispettare un calibro minimo fissato in funzione, in particolare della categoria di qualità del prodotto; che il calibro minimo fissato per le mele delle varietà « a frutto grosso » e per le mele di « altre varietà », classificate nella categoria II non corrisponde alle necessità di produzione e commercializzazione per la campagna 1989/1990; che è pertanto opportuno alzare questi calibri minimi per questa campagna; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per la campagna 1989/1990, in deroga al disposto dell'allegato III, parte III « Disposizioni relative alla calibrazione » del regolamento (CEE) n. 920/89, le disposizioni applicabili per il calibro minimo per le mele sono le seguenti: 1.2.3.4.5 // // « Extra » // « I » // « II » // « III » // Mele: // // // // // - Varietà a frutto grosso // 70 mm // 65 mm // 65 mm // 50 mm // - Altre varietà // 60 mm // 55 mm // 55 mm // 50 mm Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1989. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1989. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (2) GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 12. (3) GU n. L 97 dell'11. 4. 1989, pag. 19.