31989R1901

REGOLAMENTO (CEE) N. 1901/89 DELLA COMMISSIONE del 29 giugno 1989 recante deroga per la campagna 1989/1990 al regolamento (CEE) n. 920/89 che stabilisce le norme di qualità per le carote, gli agrumi e le mele e pere da tavola per quanto riguarda il calibro delle mele -

Gazzetta ufficiale n. L 184 del 30/06/1989 pag. 0019 - 0019


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1901/89 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1989

recante deroga per la campagna 1989/1990 al regolamento (CEE) n. 920/89 che stabilisce le norme di qualità per le carote, gli agrumi e le mele e pere da tavola per quanto riguarda il calibro delle mele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1119/89 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 920/89 della Commissione (3) ha stabilito le norme di qualità per le mele e le pere da tavola nell'allegato III; che tale regolamento entra in vigore il 1o luglio 1989;

considerando che dette norme prevedono l'obbligo di rispettare un calibro minimo fissato in funzione, in particolare della categoria di qualità del prodotto; che il calibro minimo fissato per le mele delle varietà « a frutto grosso » e per le mele di « altre varietà », classificate nella categoria II non corrisponde alle necessità di produzione e commercializzazione per la campagna 1989/1990; che è pertanto opportuno alzare questi calibri minimi per questa campagna;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1989/1990, in deroga al disposto dell'allegato III, parte III « Disposizioni relative alla calibrazione » del regolamento (CEE) n. 920/89, le disposizioni applicabili per il calibro minimo per le mele sono le seguenti:

1.2.3.4.5 // // « Extra » // « I » // « II » // « III » // Mele: // // // // // - Varietà a frutto grosso // 70 mm // 65 mm // 65 mm // 50 mm // - Altre varietà // 60 mm // 55 mm // 55 mm // 50 mm

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

(2) GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 12.

(3) GU n. L 97 dell'11. 4. 1989, pag. 19.