31989R1644

Regolamento (CEE) n. 1644/89 della Commissione del 12 giugno 1989 recante modifica del regolamento (CEE) n. 411/88 che stabilisce il metodo ed il tasso di interesse da utilizzare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e vendita

Gazzetta ufficiale n. L 162 del 13/06/1989 pag. 0018 - 0020
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 29 pag. 0148
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 29 pag. 0148


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1644/89 DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 1989

recante modifica del regolamento (CEE) n. 411/88 che stabilisce il metodo ed il tasso di interesse da utilizzare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e vendita

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione « garanzia » (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 787/89 (2), in particolare l'articolo 5,

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1883/78 stabilisce che per i fondi originari degli Stati membri, utilizzati per l'acquisto di prodotti da parte dell'organismo di intervento, l'importo delle spese per gli interessi, che deve essere finanziato dal FEAOG, sezione garanzia, è calcolato secondo un metodo ed un tasso di interesse uniforme per la Comunità e che il tasso di interesse deve essere rappresentativo dei tassi di interesse effettivamente sostenuti;

considerando che il regolamento (CEE) n. 411/88 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 439/89 (4), ha stabilito il metodo ed il tasso di interesse da utilizzare per il calcolo delle spese di finanziamento summenzionate;

considerando che i tassi di interesse per i finanziamenti a breve e lungo termine variano notevolmente a seconda degli Stati membri; che, di conseguenza, la ponderazione di tali tassi di interessi finora applicata ha dato risultati poco soddisfacenti;

considerando che i tassi di interesse rilevati negli ultimi anni per l'ecu riflettono sempre più la media ponderata degli interessi delle monete di cui si compone l'ecu e che i tassi di interesse per l'ecu possono pertanto essere considerati rappresentativi dei costi di interesse nella Comunità;

considerando che in relazione ai tempi di rifinanziamento dei capitali investiti nelle scorte di intervento, il tasso di interesse uniforme dovrebbe riflettere il tasso di interesse a termine di 3 e di 12 mesi;

considerando che, all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 411/88, devono essere precisate le norme specifiche per gli Stati membri con costi di interesse inferiori a quelli derivanti dall'applicazione del tasso di interesse uniforme;

considerando che il comitato del FEAOG non ha espresso alcun parere nel termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 411/88 è modificato come segue:

1. L'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 3

Il tasso di interesse di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1883/78 corrisponde ai tassi di interesse rilevati dall'Ufficio statistico delle Comunità europee per l'ecu a termine di 3 e di 12 mesi sull'euromercato, applicando una ponderazione di 1/3 e 2/3.

Il tasso di interesse è fissato prima dell'inizio di ogni esercizio contabile del FEAOG, sezione garanzia, sulla base dei tassi di interesse rilevati nei 6 mesi precedenti la fissazione. »

2. All'articolo 4 è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

« 1. bis. Il tasso medio del costo d'interesse sostenuto da uno Stato membro è comunicato alla Commissione al più tardi 20 giorni prima della fine dell'esercizio e si riferisce ai 6 mesi antecedenti tale comunicazione.

In mancanza di tale comunicazione, il tasso del costo d'interesse da applicarsi è determinato in base ai tassi di interesse di riferimento indicati in allegato ».

3. È aggiunto l'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1.

(2) GU n. L 85 del 30. 3. 1989, pag. 1.

(3) GU n. L 40 del 13. 2. 1988, pag. 25.

(4) GU n. L 51 del 23. 2. 1989, pag. 7.

ALLEGATO

« ALLEGATO

Tasso di interesse di riferimento di cui all'articolo 4, paragrafo 1 bis (1)

1. Belgio:

Bruxelles interbank borrowing offered rate a tre mesi

2. Danimarca:

Tasso di emissione di certificati del Tesoro a dodici mesi

3. Germania:

Frankfurt interbank borrowing offered rate a tre mesi

4. Grecia:

Tasso di emissione di certificati del Tesoro a tre mesi

5. Francia:

Paris interbank borrowing offered rate a tre mesi

6. Spagna:

Madrid interbank borrowing offered rate a tre mesi

7. Irlanda:

Dublino interbank borrowing offered rate a tre mesi

8. Italia:

Tasso di emissione di certificati del Tesoro a tre mesi

9. Lussemburgo:

Tasso interbancario a tre mesi

10. Paesi Bassi:

Amsterdam interbank borrowing offered rate a tre mesi

11. Portogallo:

Lisboa interbank borrowing offered rate a tre mesi

12. Regno Unito:

London interbank borrowing offered rate a tre mesi

NB: Questi tassi saranno aumentati di un punto percentuale, corrispondente al margine bancario.

(1) Si tratta di tassi di interesse (netti) cioè il tasso risultante dopo deduzione delle eventuali ritenute fiscali (ritenute preventive, ecc.) »