REGOLAMENTO (CEE) N. 1610/89 DEL CONSIGLIO del 29 maggio 1989 recante norme d' applicazione del regolamento (CEE) n. 4256/88 per quanto riguarda l' azione di sviluppo e la valorizzazione delle foreste nelle zone rurali della Comunità -
Gazzetta ufficiale n. L 165 del 15/06/1989 pag. 0003 - 0004
REGOLAMENTO (CEE) N. 1610/89 DEL CONSIGLIO del 29 maggio 1989 recante norme d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4256/88 per quanto riguarda l'azione di sviluppo e la valorizzazione delle foreste nelle zone rurali della Comunità IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), considerando che, a norma dell'articolo 39, paragrafo 2, lettera a) del trattato, la struttura sociale dell'agricoltura e le disparità strutturali e naturali fra le diverse regioni agricole della Comunità devono essere considerate nell'elaborazione della politica agricola comune; considerando che per raggiungere gli obiettivi della politica agricola comune indicati all'articolo 39, paragrafo 1, lettere a) e b) del trattato le norme specifiche adeguate alla situazione delle regioni in ritardo di sviluppo o delle zone rurali che soddisfano alle condizioni dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (4), debbono essere adottate a livello della Comunità; considerando che a tal fine l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 4256/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il FEAOG, sezione orientamento (5), prevede una serie di azioni specifiche a favore di tali regioni o zone, tra cui anche un'azione di sviluppo e valorizzazione delle foreste; considerando che la stessa disposizione prevede l'adozione, da parte del Consiglio, dei criteri e delle condizioni per la realizzazione di quest'ultima azione; considerando che, nella grave situazione di crisi in cui si trova l'agricoltura, le foreste e le attività ad esse connesse possono contribuire ad una diversificazione delle attività delle persone che lavorano nel settore dell'agricoltura, ad una migliore utilizzazione della manodopera nell'agricoltura e, pertanto, alla creazione di redditi alternativi; considerando che, contemporaneamente, le azioni forestali possono contribuire alla conservazione e al miglioramento del terreno, della fauna, della flora e del regime idrico in generale, nonché favorire lo sviluppo di ecosistemi forestali favorevoli all'agricoltura; considerando che determinate zone della Comunità si trovano in una situazione particolarmente sfavorevole per quanto riguarda l'erosione, l'economia dei terreni in fatto di acque e i rischi di incendio; considerando che bisogna determinare le misure che possono far aumentare il contributo della foresta agli obiettivi di cui sopra, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 La partecipazione finanziaria della Comunità all'azione di cui all'articolo 5, decimo trattino del regolamento (CEE) n. 4256/88 può comprendere le misure connesse con: - la creazione e il miglioramento dei vivai necessari per l'attuazione di un programma operativo che preveda determinate misure forestali; - l'imboschimento e il miglioramento delle foreste per migliorare - particolarmente mediante la conservazione del suolo e delle acque - la situazione dell'agricoltura di una determinata zona; - l'estensione e la ricostituzione delle superfici boschive nelle zone minacciate dall'erosione o dalle inondazioni, soprattutto nei bacini imbriferi a monte delle medesime; - la ricostituzione di foreste distrutte dagli incendi o da altre aggressioni o calamità naturali; - lavori connessi, come primi diradamenti, costruzione di strade forestali, ricomposizione delle superfici forestali; - misure di protezione delle foreste contro gli incendi, ad eccezione delle azioni che beneficiano degli aiuti concessi nel quadro del regolamento (CEE) n. 3529/86 del Consiglio, del 17 novembre 1986, relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi (6); - la concessione di aiuti di avviamento per contribuire alla copertura dei costi di gestione delle associazioni di imprenditori forestali, costituite per aiutare i silvicoltori nel miglioramento delle condizioni economiche di produzione, sfruttamento e commercializzazione del legno; - misure di sensibilizzazione forestale nonché di divulgazione. Articolo 2 È concessa una priorità ai programmi d'intervento forestali concernenti zone in cui: - la promozione della silvicoltura può contribuire al miglioramento dell'economia della zona in questione e, pertanto, allo sviluppo di attività creatrici di posti di lavoro, che consentano alle persone occupate nell'agricoltura l'esercizio di attività plurime o alternative di reddito; - la conservazione del suolo e delle acque e la lotta contro l'erosione assolvono una funzione importante, in particolare sul piano agricolo; - la funzione sociale e ricreativa della foresta è particolarmente importante, soprattutto per sviluppare il turismo e aree ricreative per la popolazione nella zona inte- ressata. Articolo 3 1. I programmi d'intervento comprendono, oltre agli elementi di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 4253/88, i dati e le indicazioni seguenti: - la descrizione della situazione del settore forestale esistente che giustifica le misure previste; - la descrizione degli obiettivi da raggiungere e l'indicazione delle priorità; - eventualmente, la descrizione delle azioni preliminari previste, quali la raccolta di dati e i lavori preparatori adeguati; - le varie misure forestali da prendere nel quadro del programma operativo nonché le condizioni che tali misure devono rispettare; - le misure complementari previste, in particolare per quanto riguarda l'incoraggiamento e il funzionamento delle associazioni forestali nonché i servizi di divulgazione forestale; - ogni altra informazione che la Commissione reputi indispensabile per la valutazione del programma. 2. L'eventuale applicazione delle misure di cui all'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1609/89 (8), in una zona rurale per la quale è previsto un programma d'intervento forestale deve in- quadrarsi in detto programma. In tal caso, i massimali di cui al suddetto articolo possono essere adattati con la decisione prevista all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 4253/88. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 29 maggio 1989. Per il Consiglio Il Presidente C. ROMERO HERRERA (1) GU n. C 312 del 7. 12. 1988, pag. 7. (2) Parere reso il 26 maggio 1989 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) GU n. C 139 del 5. 6. 1989, pag. 15. (4) GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1. (5) GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 25.(6) GU n. L 326 del 31. 11. 1986, pag. 5.