31989R1585

Regolamento (CEE) n. 1585/89 della Commissione, del 7 giugno 1989, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Gazzetta ufficiale n. L 156 del 08/06/1989 pag. 0018 - 0019
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 7 pag. 0048
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 7 pag. 0048


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1585/89 DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 1989

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1495/89 (2), in particolare l'articolo 9,

considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che le riprenda anche in parte o aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci;

considerando che, in applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 1989.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 148 dell'1. 6. 1989, pag. 1.

ALLEGATO

1.2.3 // // // // Descrizione della merce // Classificazione (codice NC) // Motivazione // // // // (1) // (2) // (3) // // // // Paraffina sintetica avente peso molecolare compreso tra 460 e 1 560, contenente, in peso, meno di 0,75 % d'olio // 2712 20 00 // La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6, e dal testo dei codici NC 2712 e 2712 20 00 (Vedi le note esplicative della nomenclatura combinata, codice NC 2712 20 00) // // //