31989R1578

REGOLAMENTO (CEE) N. 1578/89 DEL CONSIGLIO del 5 giugno 1989 recante modifica del regolamento (CEE) n. 3950/88 che ripartisce, per il 1989, i contingenti di cattura comunitari nelle acque della Groenlandia -

Gazzetta ufficiale n. L 156 del 08/06/1989 pag. 0003 - 0003


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1578/89 DEL CONSIGLIO

del 5 giugno 1989

recante modifica del regolamento (CEE) n. 3950/88 che ripartisce, per il 1989, i contingenti di cattura comunitari nelle acque della Groenlandia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca (1), modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, ed il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia, dall'altro (2) e il protocollo sulle condizioni in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, ed il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia, dall'altro (3) fissano i contingenti di cattura assegnati alla Comunità nelle acque groenlandesi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3950/88 (4) ha ripartito per il 1989 i contingenti di cattura nelle acque groenlandesi;

considerando che il governo locale della Groenlandia, con lettera del 23 gennaio 1989, ha offerto in più alla Comunità per il 1989, una quota dello stock occidentale di merluzzo bianco;

considerando, che conformemente all'articolo 8, paragrafo 2 dell'accordo precitato, la Comunità ha accettato l'offerta della Groenlandia di possibilità supplementari di cattura per 4 000 tonnellate di merluzzo bianco dello stock occidentale groenlandese;

considerando che quest'accettazione comporta una modifica della compensazione finanziaria in proporzione della quota supplementare e ciò in conformità all'articolo 3, paragrafo 2 del protocollo precitato;

considerando che, per garantire una gestione efficace di queste possibilità di cattura disponibili, è opportuno ripartirle tra gli Stati membri per mezzo di contingenti in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 170/83,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato al regolamento (CEE) n. 3950/88 il testo delle colonne da 1 a 4 relative al merluzzo bianco è sostituito dal testo seguente:

1.2.3.4 // // // // // 1 // 2 // 3 // 4 // // // // // « Merluzzo bianco // NAFO 1 // 16 000 // Germania 12 320 // // // // Regno Unito 3 680 // // CIEM XIV/V // 11 500 // Germania 10 000 // // // // Regno Unito 1 500 » // // // //

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 5 giugno 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. BARRIONUEVO PEÑA

(1) GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.

(2) GU n. L 29 dell'1. 2. 1985, pag. 9.

(3) GU n. L 29 dell'1. 2. 1985, pag. 14.

(4) GU n. L 352 del 21. 12. 1988, pag. 7.