REGOLAMENTO (CEE) N. 1560/89 DELLA COMMISSIONE del 5 giugno 1989 che modifica il regolamento (CEE) n. 3143/85 relativo allo smaltimento a prezzo ridotto di burro d' intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato -
Gazzetta ufficiale n. L 153 del 06/06/1989 pag. 0016 - 0016
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 1560/89 DELLA COMMISSIONE del 5 giugno 1989 che modifica il regolamento (CEE) n. 3143/85 relativo allo smaltimento a prezzo ridotto di burro d'intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 763/89 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7, considerando che il regolamento (CEE) n. 3143/85 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 231/89 (4), ha introdotto un regime di vendita a prezzo ridotto di burro d'intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato; considerando che il regolamento (CEE) n. 767/89 del Consiglio, del 20 marzo 1989 (5), ha diminuito il prezzo di intervento del burro a decorrere dal 1o aprile 1989 e che il regolamento (CEE) n. 1112/89 del Consiglio (6) ha diminuito il prezzo di intervento del burro a decorrere dal 1o maggio 1989; che occorre pertanto adeguare le riduzioni di prezzo applicate al burro venduto dagli organismi di intervento nel quadro di questo regime; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3143/85 è modificato come segue: - l'importo di « 225 ECU » è sostituito da « 213 ECU », - l'importo di « 223 ECU » è sostituito da « 211 ECU ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 1989. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 84 del 29. 3. 1989, pag. 1. (3) GU n. L 298 del 12. 11. 1985, pag. 9. (4) GU n. L 29 del 31. 1. 1989, pag. 27. (5) GU n. L 84 del 29. 3. 1989, pag. 7. (6) GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 3.