31989R1552

Regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 155 del 07/06/1989 pag. 0001 - 0008
edizione speciale finlandese: capitolo 1 tomo 4 pag. 0041
edizione speciale svedese/ capitolo 1 tomo 4 pag. 0041


REGOLAMENTO (CEE, EURATOM) N. 1552/89 DEL CONSIGLIO del 29 maggio 1989 recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 209,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 183,

vista la decisione 88/376/CEE, Euratom del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione (2),

visto il parere del Parlamento europeo (3),

visto il parere della Corte dei conti (4),

considerando che l'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2891/77 del Consiglio, del 19 dicembre 1977, recante applicazione della decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità (5), modificato da ultimo dal regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1990/88 (6), mostra che è necessario procedere ad una rifusione delle disposizioni di questo regolamento;

considerando che la Comunità deve disporre delle risorse proprie di cui all'articolo 2 della decisione 88/376/CEE, Euratom nelle migliori condizioni possibili e che a tal fine è necessario fissare le modalità secondo le quali gli Stati mettono a disposizione della Commissione le risorse proprie attribuite alle Comunità;

considerando che le risorse proprie tradizionali sono riscosse dagli Stati membri conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali che, se del caso, sono adattate alle condizioni poste dalla regolamentazione comunitaria;

considerando che è necessario definire il concetto di accertamento per quanto riguarda le risorse proprie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b) della decisione 88/376/CEE, Euratom;

considerando che è opportuno prevedere una contabilità separata per quanto concerne in particolare i diritti non riscossi; che tale contabilità, con trasmissione di un estratto trimestrale, deve consentire alla Commissione di seguire più da vicino l'attività degli Stati membri nel campo della riscossione delle risorse proprie e in particolare di quelle compromesse da frodi e irregolarità;

considerando che per quanto riguarda le risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto, in appresso denominate «risorse IVA», di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c) di detta decisione, è opportuno stabilire che gli Stati membri mettano a disposizione della Comunità, sotto forma di dodicesimi mensili di importo costante, le risorse proprie previste dal bilancio, per poi procedere in un secondo tempo alla regolarizzazione delle somme così messe a disposizione in funzione della base reale delle risorse IVA non appena quest'ultima sarà definitivamente nota;

considerando che tale procedura deve ugualmente applicarsi alla risorsa complementare di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d) di detta decisione, in appresso denominata «risorsa complementare», fissata conformemente alla direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato (7);

considerando che la messa a disposizione delle risorse proprie può effettuarsi sotto forma di accreditamento degli impegni dovuti in un conto aperto a tale scopo, a nome della Commissione, presso il Tesoro di ogni Stato membro o l'organismo designato da ogni Stato membro; che al fine di limitare i movimenti di fondi a quanto risulta necessario all'esecuzione del bilancio, la Comunità deve limitarsi ad effettuare sui conti di cui sopra prelievi destinati a coprire unicamente i bisogni di tesoreria della Commissione;

considerando che occorre definire il saldo di un esercizio da riportare all'esercizio successivo;

considerando che per garantire in ogni caso il finanziamento del bilancio comunitario occorre fissare le modalità secondo cui saranno messi a disposizione i contributi basati sul prodotto nazionale lordo, di cui all'articolo 2, paragrafo 7 della decisione 88/376/CEE, Euratom, in appresso denominati «contributi finanziari PNL»;

considerando che gli Stati membri devono tenere a disposizione della Commissione e, se del caso, comunicarle i documenti e le informazioni necessarie all'esercizio delle competenze ad essa attribuite in materia di risorse proprie;

considerando che occorre che gli Stati membri procedano ai controlli e alle indagini relativi all'accertamento e alla messa a disposizione delle risorse proprie; che è opportuno che la Commissione eserciti le sue competenze alle condizioni definite nel presente regolamento; che conviene precisare le competenze della Commissione per quanto concerne il controllo della risorsa complementare;

considerando che una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione può facilitare la corretta applicazione del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Le risorse proprie delle Comunità previste dalla decisione 88/376/CEE, Euratom, qui di seguito denominate «risorse proprie», sono messe a disposizione della Commissione e controllate alle condizioni previste dal presente regolamento, fatti salvi il regolamento (CEE, Euratom), n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (8), e la direttiva 89/130/CEE, Euratom.

Articolo 2

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, un diritto delle Comunità sulle risorse proprie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b) della decisione 88/376/CEE, Euratom è accertato non appena il servizio competente dello Stato membro ha comunicato al soggetto passivo l'importo dovuto. Tale comunicazione viene effettuata non appena è nota l'identità del soggetto passivo e non appena l'importo del diritto può essere calcolato dalle autorità amministrative competenti, in ottemperanza a tutte le disposizioni comunitarie applicabili in materia.

2. Il paragrafo 1 si applica allorché la comunicazione deve essere rettificata.

Articolo 3

Gli Stati membri prendono tutte le misure utili affinché i documenti giustificativi relativi all'accertamento e alla messa a disposizione delle risorse proprie siano conservati per almeno tre anni civili a decorrere dalla fine dell'anno cui si riferiscono tali documenti giustificativi.

Qualora la verifica dei documenti giustificativi riguardanti un accertamento, effettuata dall'amministrazione nazionale da sola o in associazione con la Commissione, mostri la necessità di procedere a una rettifica dell'accertamento stesso, detti documenti giustificativi sono conservati oltre il termine di cui al primo comma, per una durata che consenta di procedere alla rettifica e al suo controllo.

I documenti giustificativi relativi alle procedure e alle basi statistiche di cui agli articoli 4 e 5 della direttiva 89/130/CEE, Euratom sono conservati dagli Stati membri fino al 30 settembre del quarto anno successivo all'esercizio in questione. I documenti giustificativi relativi alla base delle risorse IVA sono conservati per lo stesso periodo.

Articolo 4

1. Ogni Stato membro comunica alla Commissione:

a) la denominazione e, se del caso, lo status giuridico dei servizi o organismi responsabili dell'accertamento delle risorse proprie;

b) le disposizioni legislative, regolamentari, amministrative e contabili di carattere generale, relative all'accertamento, alla riscossione ed alla messa a disposizione della Commissione delle risorse proprie.

2. La Commissione comunica agli altri Stati membri, a loro richiesta, le informazioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 5

Il tasso di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d) della decisione 88/376/CEE, Euratom, fissato nel quadro della procedura di bilancio, è calcolato in percentuale della somma dei PNL di previsione degli Stati membri in modo da coprire integralmente la parte del bilancio che non è finanziata dai dazi doganali, dai prelievi agricoli, dalle risorse IVA, dai contributi finanziari ai programmi complementari di ricerca e sviluppo tecnologico, dalle altre entrate e, se del caso, dai contributi finanziari PNL. Tale tasso è espresso nel bilancio mediante una cifra arrotondata al quarto decimale.

TITOLO II

Contabilizzazione delle risorse proprie

Articolo 6

1. Presso il Tesoro di ogni Stato membro o l'organismo designato da quest'ultimo viene tenuta una contabilità delle risorse proprie, ripartita secondo la natura delle risorse.

2. a) Con riserva della lettera b) del presente paragrafo, i diritti accertati conformemente all'articolo 2 sono riportati nella contabilità al più tardi il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a quello nel corso del quale ha avuto luogo l'accertamento.

b) I diritti accertati e non riportati nella contabilità di cui alla lettera a), poiché non sono stati ancora riscossi e non è stata fornita alcuna garanzia, sono iscritti in una contabilità separata entro il termine previsto alla lettera a). Gli Stati membri possono procedere nello stesso modo allorché i diritti accertati e coperti da garanzie formano oggetto di contestazione e possono subire variazioni in seguito alle controversie sorte.

c) Tuttavia, le risorse IVA e la risorsa complementare sono iscritte nella contabilità di cui alla lettera a):

- il primo giorno feriale di ogni mese, in ragione del dodicesimo di cui all'articolo 10, paragrafo 3,

- annualmente per quanto riguarda i saldi di cui all'articolo 10, paragrafi 4 e 7 e le rettifiche di cui all'articolo 10, paragrafi 6 e 8, ad eccezione delle rettifiche particolari previste dall'articolo 10, paragrafo 6, primo trattino, le quali sono iscritte nella contabilità il primo giorno feriale del mese successivo a quello in cui è intervenuto l'accordo tra lo Stato membro interessato e la Commissione.

3. Ogni Stato membro trasmette alla Commissione, nei termini di cui al paragrafo 2, un estratto mensile della sua contabilità relativa ai diritti di cui al paragrafo 2, lettera a) e un estratto trimestrale della contabilità separata di cui al paragrafo 2, lettera b).

A decorrere dal 1g gennaio 1990 ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione, semestralmente, una descrizione sommaria delle frodi e irregolarità che riguardino un importo di diritti superiore a 10 000 ECU, indicando, se necessario, le misure già adottate o da adottare per evitare che si ripetano i casi di frodi e di irregolarità già riscontrati.

Articolo 7

Ogni Stato membro stabilisce annualmente un conto riepilogativo dei diritti accertati corredato di una relazione concernente l'accertamento e la contabilizzazione delle risorse proprie e la trasmette alla Commissione anteriormente al 1g maggio dell'anno successivo all'esercizio in questione.

Articolo 8

Le rettifiche effettuate a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 vengono aggiunte o detratte dall'importo totale dei diritti accertati. Esse vengono riportate nelle contabilità previste dall'articolo 6, paragrafo 2, lettere a) e b), nonché negli estratti previsti dall'articolo 6, paragrafo 3, corrispondenti alle date delle rettifiche stesse.

Ove le rettifiche riguardino casi di frode e irregolarità già comunicati alla Commissione, il fatto deve essere specificatamente menzionato.

TITOLO III

Messa a disposizione delle risorse proprie

Articolo 9

1. Secondo le modalità definite dall'articolo 10, le risorse proprie vengono accreditate da ogni Stato membro sul conto aperto a tale scopo a nome della Commissione presso il Tesoro o l'organismo da esso designato.

Tale conto è esente da spese.

2. Le somme iscritte sono convertite dalla Commissione e riportate nella sua contabilità in ECU, conformemente al regolamento 86/610/CEE, Euratom, CECA della Commissione, dell'11 dicembre 1986, che stabilisce le modalità di esecuzione di alcune disposizioni del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 (9).

Articolo 10

1. Dopo la deduzione del 10 % a titolo di spese di riscossione in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3 della decisione 88/376/CEE, Euratom, l'iscrizione delle risorse proprie, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b) della summenzionata decisione, ha luogo entro il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a quello in cui il diritto è stato constatato in conformità dell'articolo 2.

Tuttavia, per i diritti contemplati nella contabilità separata conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), l'iscrizione deve aver luogo entro il primo giorno feriale dopo il 19

del secondo mese successivo a quello della riscossione dei diritti.

2. Se necessario, gli Stati membri possono essere invitati dalla Commissione ad anticipare di un mese l'iscrizione delle risorse diverse dalle risorse IVA e dalla risorsa complementare in base alle informazioni di cui dispongono al 15 dello stesso mese.

La regolarizzazione di ciascuna iscrizione anticipata viene effettuata il mese successivo in occasione dell'iscrizione menzionata nel paragrafo 1. Essa consiste nell'iscrizione negativa di un importo pari a quello che ha formato oggetto dell'iscrizione anticipata.

3. L'iscrizione delle risorse IVA, della risorsa complementare - escluse le risorse proprie previste per la riserva monetaria FEAOG - ed eventualmente dei contributi finanziari PNL è effettuata il primo giorno feriale di ogni mese, e ciò in ragione di un dodicesimo degli importi risultanti a tale titolo dal bilancio, convertito nelle rispettive monete nazionali ai tassi di cambio dell'ultimo giorno di quotazione dell'anno civile precedente l'esercizio finanziario, quale pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

L'iscrizione relativa alla riserva monetaria FEAOG di cui all'articolo 6 della decisione 88/376/CEE, Euratom viene effettuata il primo giorno feriale del mese successivo a quello dell'iscrizione in bilancio delle spese interessate, in misura corrispondente all'importo di dette spese, qualora l'iscrizione abbia luogo prima del 16 del mese. In caso contrario l'iscrizione ha luogo il primo giorno feriale del secondo mese successivo all'iscrizione in bilancio. In deroga all'articolo 5 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (10), modificato da ultimo dal regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2049/88 (11), in seguito denominato «regolamento finanziario», tale iscrizione viene presa in considerazione a titolo dell'esercizio in questione.

Ogni modifica del tasso uniforme delle risorse IVA, della correzione a favore del Regno Unito di cui all'articolo 5 della decisione 88/376/CEE, Euratom e del suo finanziamento, nonché del tasso uniforme della risorsa complementare o, se del caso, dei contributi finanziari PNL, deve essere motivata dall'adozione definitiva di un bilancio rettificativo o suppletivo e dà luogo al ritocco dei dodicesimi iscritti dopo l'inizio dell'esercizio.

Questi ritocchi sono effettuati in occasione della prima iscrizione successiva all'adozione definitiva del bilancio rettificativo o suppletivo se tale adozione è intervenuta prima del 16 del mese. In caso contrario, i ritocchi vengono effettuati in occasione della seconda iscrizione successiva all'adozione definitiva di cui sopra. In deroga all'articolo 5 del regolamento finanziario, questi ritocchi sono contabilizzati a titolo dell'esercizio del bilancio rettificativo o suppletivo in questione.

I dodicesimi relativi all'iscrizione del mese di gennaio di ciascun esercizio sono calcolati sulla base delle somme, ad esclusione di quelle destinate al finanziamento della riserva monetaria FEAOG, previste dal progetto di bilancio di cui all'articolo 78, paragrafo 3 del trattato CECA, all'articolo 203, paragrafo 3 del trattato CEE e all'articolo 177, paragrafo 3 del trattato CEEA e convertiti in moneta nazionale ai tassi di cambio del primo giorno di quotazione dopo il 15 dicembre dell'anno civile precedente l'esercizio finanziario. La regolarizzazione di tali importi viene effettuata in occasione dell'iscrizione relativa al mese successivo.

Qualora il bilancio non sia stato adottato definitivamente prima dell'inizio dell'esercizio, il primo giorno feriale di ogni mese, compreso il mese di gennaio, gli Stati membri iscrivono un dodicesimo degli importi previsti nell'ultimo bilancio definitivamente adottato a titolo delle risorse IVA e della risorsa complementare - ad esclusione degli importi destinati al finanziamento della riserva monetaria FEAOG - e eventualmente dei contributi finanziari PNL; la regolarizzazione viene effettuata al momento della prima scadenza successiva all'adozione definitiva del bilancio se questa è intervenuta prima del 16 del mese. In caso contrario, essa viene effettuata alla seconda scadenza successiva all'adozione definitiva del bilancio.

4. Sulla base dell'estratto annuo della base delle risorse IVA di cui all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, a ciascuno Stato membro è addebitato l'importo risultante dall'applicazione ai dati che figurano in detto estratto del tasso uniforme adottato per l'esercizio precedente e sono accreditate le dodici iscrizioni effettuate nel corso di detto esercizio. Tuttavia la base delle risorse IVA di uno Stato membro a cui viene applicato il tasso di cui sopra non può superare il 55 % del PNL di detto Stato, conformemente al paragrafo 7, prima frase del presente articolo. La Commissione calcola il saldo e lo comunica agli Stati membri con un anticipo sufficiente perché essi possano iscriverlo sul conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del presente regolamento il primo giorno feriale del mese di dicembre dello stesso anno.

5. La Commissione procede successivamente al calcolo delle rettifiche dei contributi finanziari in modo da ristabilire, alla luce dell'ammontare effettivo del gettito delle risorse IVA, la ripartizione iniziale esistente nel bilancio tra queste ultime e i contributi finanziari PNL. Ai fini del calcolo di dette rettifiche, i saldi di cui al paragrafo 4 sono convertiti in ecu ai tassi di cambio in vigore il primo giorno feriale successivo al 15 novembre che precede le iscrizioni di cui allo stesso paragrafo 4. Alla somma dei saldi delle risorse IVA è applicato, per ciascuno Stato membro interessato, il rapporto tra i contributi finanziari da versare iscritti nel bilancio e le risorse IVA. I risultati di tale calcolo sono comunicati dalla Commissione agli Stati membri che nel corso dell'esercizio precedente hanno versato contributi finanziari PNL, affinché essi possano iscriverli, secondo i casi, a credito o a debito del conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, il primo giorno feriale del mese di dicembre dello stesso anno.

6. Le eventuali rettifiche della base delle risorse IVA di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 danno luogo, per ciascuno Stato membro interessato la cui base non superi il 55 % del suo PNL, tenuto conto di queste rettifiche, a una rettifica del saldo calcolato in applicazione del paragrafo 4 del presente articolo, alle seguenti condizioni:

- le rettifiche di cui all'articolo 9, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 effettuate entro il 31 luglio danno luogo ad una rettifica globale, la quale deve essere iscritta nel conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del presente regolamento il primo giorno feriale del mese di dicembre dello stesso anno qualora si tratti di rettifiche a titolo di anni successivi al 1987, e, in caso contrario, il 1g ottobre dello stesso anno. Tuttavia, una rettifica specifica può essere iscritta prima della data precisata a condizione che lo Stato membro interessato e la Commissione siano d'accordo;

- quando le misure prese dalla Commissione per la rettifica della base, quali sono previste dall'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, portano ad un riaggiustamento delle iscrizioni al conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del presente regolamento, tale riaggiustamento viene effettuato alla scadenza fissata dalla Commissione nel quadro dell'applicazione di dette misure.

Le modifiche del PNL di cui al paragrafo 8 del presente articolo danno parimenti luogo a una rettifica del saldo di qualunque Stato membro la cui base, tenuto conto delle rettifiche, si riduca al 55 % del suo PNL. Le rettifiche da effettuare sui saldi IVA fino al primo giorno feriale del mese di dicembre di ogni anno in virtù dei commi precedenti del presente paragrafo danno parimenti luogo a rettifiche supplementari dei contributi finanziari PNL ad opera della Commissione. I tassi di cambio da utilizzare per il calcolo di dette rettifiche supplementari sono quelli adottati per il calcolo iniziale di cui al paragrafo 5.

La Commissione comunica le rettifiche agli Stati membri in tempo utile affinché essi possano iscriverle nel conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1 il primo giorno feriale del mese di dicembre dello stesso anno.

7. Sulla base delle cifre per l'aggregato PNLpm e sue componenti per l'esercizio precedente fornite dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 89/130/CEE, Euratom, ad ogni Stato membro è addebitato l'importo risultante dall'applicazione al PNL del tasso uniforme utilizzato per l'esercizio precedente e modificato, se del caso, in relazione all'utilizzazione della riserva monetaria FEAOG e vengono accreditate le dodici iscrizioni intervenute nel corso di detto esercizio. La Commissione determina l'ammontare del saldo e lo comunica agli Stati membri con un anticipo sufficiente affinché essi possano iscriverlo nel conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del presente regolamento il primo giorno feriale del mese di dicembre dello stesso anno.

8. Le eventuali modifiche apportate ai PNL degli esercizi precedenti in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, fatto salvo l'articolo 6 della direttiva 89/130/CEE, Euratom, danno luogo per ogni Stato membro interessato a una rettifica del saldo calcolato in applicazione del paragrafo 7.

La Commissione comunica le rettifiche dei saldi agli Stati membri affinché essi possano iscriverle nel conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del presente regolamento il primo giorno feriale del mese di dicembre dello stesso anno. Dopo il 30 settembre del quarto anno successivo a un esercizio determinato, le eventuali modifiche del PNL non sono più prese in considerazione tranne che per i punti notificati prima di tale scadenza o dalla Commissione o dallo Stato membro.

9. Le operazioni di cui ai paragrafi da 4 a 8 costituiscono modifiche delle entrate dell'esercizio nel corso del quale vengono effettuate.

Articolo 11

Ogni ritardo nelle iscrizioni sul conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1 dà luogo al pagamento, da parte dello Stato membro in questione, di un interesse il cui tasso è pari al tasso di interesse applicato il giorno della scadenza sul mercato monetario dello Stato membro interessato per i finanziamenti a breve termine, maggiorato di 2 punti. Tale tasso è aumentato di 0,25 punti per ogni mese di ritardo. Il tasso così aumentato è applicabile a tutto il periodo del ritardo.

TITOLO IV

Gestione della tesoreria

Articolo 12

1. La Commissione dispone delle somme accreditate sui conti previsti all'articolo 9, paragrafo 1 nella misura necessaria per coprire i bisogni di tesoreria derivanti dall'esecuzione del bilancio.

2. Qualora i bisogni di tesoreria superino gli averi dei conti, la Commissione può effettuare prelievi al di là di tali averi complessivi, sempreché gli stanziamenti necessari siano disponibili in bilancio ed entro i limiti delle risorse proprie previste nel bilancio. In questo caso essa informa preliminarmente gli Stati membri dei superamenti prevedibili.

3. Soltanto in caso di mancato pagamento da parte del beneficiario di un prestito contratto in applicazione dei regolamenti e delle decisioni del Consiglio, in circostanze in cui la Commissione non possa porre in atto altre misure previste dalle disposizioni finanziarie applicabili a siffatti prestiti in tempo utile per garantire l'adempimento degli obblighi legali della Comunità nei confronti dei suoi mutuanti, le disposizioni dei paragrafi 2 e 4 possono essere temporaneamente applicate senza tener conto delle condizioni di cui al paragrafo 2, per provvedere al servizio dei debiti della Comunità.

4. La differenza tra gli averi globali e i bisogni di tesoreria è ripartita tra gli Stati membri, per quanto possibile proporzionalmente alla previsione delle entrate del bilancio provenienti da ciascuno Stato membro.

5. Gli Stati membri o l'organismo da essi designato conformemente all'articolo 9, paragrafo 1 sono tenuti a eseguire gli ordini di pagamento della Commissione quanto prima, comunque non oltre i sette giorni feriali successivi alla ricezione degli ordini, e a inviare un estratto conto alla Commissione entro un termine di sette giorni feriali da ciascuna operazione.

Tuttavia, per le operazioni relative a movimenti di tesoreria gli Stati membri devono eseguire gli ordini entro i termini chiesti dalla Commissione.

TITOLO V

Modalità di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 7 della decisione 88/376/CEE, Euratom

Articolo 13

1. Il presente articolo si applica qualora sia necessario ricorrere alle deroghe provvisorie previste dall'articolo 2, paragrafo 7 della decisione 88/376/CEE, Euratom.

2. Il PNL ai prezzi di mercato viene calcolato dall'Istituto statistico delle Comunità europee in base alle statistiche elaborate secondo il sistema europeo dei conti economici integrati (SEC) e corrispondenti, per ciascuno Stato membro, alla media aritmetica dei primi tre anni del quinquennio precedente l'esercizio per il quale si applica l'articolo 2, paragrafo 7 della decisione 88/376/CEE, Euratom. Non si tiene invece conto delle eventuali revisioni dei dati statistici intervenute dopo l'adozione del bilancio definitivo.

3. Il PNL per ciascun anno di riferimento è calcolato in ECU sulla base del tasso medio dell'ECU dell'anno preso in considerazione.

4. Finché la deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo 7 della decisione 88/376/CEE, Euratom è applicata per uno o più Stati membri, la Commissione determina, nel suo progetto preliminare di bilancio, la percentuale corrispondente ai contributi finanziari di detti Stati membri, in funzione della quota del loro PNL in rapporto alla somma dei PNL degli Stati membri e fissa l'ammontare della parte di bilancio da finanziare mediante le risorse IVA a tasso uniforme e i contributi finanziari PNL.

Questi dati vengono approvati secondo la procedura di bilancio.

Articolo 14

1. La definizione del PNL ai prezzi di mercato è quella di cui agli articoli 1 e 2 della direttiva 89/130/CEE, Euratom.

2. Le cifre da utilizzare nel calcolo della percentuale dei contributi finanziari PNL sono quelle fornite in applicazione

dell'articolo 3, paragrafo 2, fatto salvo l'articolo 6, della direttiva 89/130/CEE, Euratom. In mancanza di dette cifre, l'Istituto statistico delle Comunità europee utilizza i dati di cui dispone.

TITOLO VI

Modalità di applicazione dell'articolo 7 della decisione 88/376/CEE, Euratom

Articolo 15

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7 della decisione 88/376/CEE, Euratom il saldo di un esercizio è costituito dalla differenza tra:

- l'insieme delle entrate riscosse per tale esercizio e

- l'ammontare dei pagamenti effettuati sugli stanziamenti dello stesso esercizio aumentato dell'ammontare degli stanziamenti del medesimo esercizio riportati in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e c) e paragrafo 2, lettera b) del regolamento finanziario.

A tale differenza vengono aggiunti o detratti, da un lato, l'importo netto risultante dagli annullamenti di stanziamenti riportati dagli esercizi precedenti e, dall'altro, in deroga all'articolo 4 del regolamento finanziario:

- i superamenti in pagamenti, dovuti alla variazione dei tassi dell'ecu, degli stanziamenti non dissociati riportati dall'esercizio precedente in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento finanziario, nonché

- il saldo risultante dai profitti e perdite di cambio registrati nel corso dell'esercizio.

Articolo 16

Prima della fine del mese di ottobre di ciascun esercizio, la Commissione procede, sulla base dei dati di cui dispone in quel momento, a una stima del gettito delle risorse proprie per l'intero anno.

Qualora vengano rilevate, rispetto alle previsioni iniziali, delle differenze consistenti, queste formano oggetto di una lettera rettificativa al progetto preliminare di bilancio dell'esercizio successivo.

TITOLO VII

Disposizioni relative al controllo

Articolo 17

1. Gli Stati membri sono tenuti a prendere tutte le misure necessarie affinché gli importi corrispondenti ai diritti accertati in conformità dell'articolo 2 siano messi a disposizione della Commissione alle condizioni previste dal presente regolamento.

2. Gli Stati membri sono dispensati dall'obbligo di mettere a disposizione della Commissione gli importi corrispondenti ai diritti accertati soltanto se la riscossione non abbia potuto essere effettuata per ragioni di forza maggiore. Inoltre, in casi particolari, gli Stati membri sono dispensati dal mettere tali importi a disposizione della Commissione, quando, dopo attento esame di tutti i dati pertinenti del caso, risulta definitivamente impossibile procedere alla riscossione per motivi che non potrebbero essere loro imputabili. Questi casi debbono essere menzionati nella relazione di cui al paragrafo 3, qualora gli importi superino i 10 000 ECU, convertiti in moneta nazionale al tasso del primo giorno feriale del mese d'ottobre dell'anno civile appena trascorso; questa relazione deve contenere un'indicazione delle ragioni che hanno indotto lo Stato membro a non mettere a disposizione gli importi di cui trattasi. La Commissione dispone di un termine di sei mesi per comunicare, se del caso, le proprie osservazioni allo Stato membro interessato.

3. Gli Stati membri comunicano semestralmente alla Commissione, mediante una relazione, i risultati dei loro controlli nonché i dati complessivi e le questioni di principio attinenti ai problemi più importanti sollevati, in particolare sul piano del contenzioso, dall'applicazione del presente regolamento.

Articolo 18

1. Gli Stati membri procedono a tutte le verifiche e indagini necessarie nel campo dell'accertamento e della messa a disposizione delle risorse proprie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b) della decisione 88/376/CEE, Euratom. La Commissione esercita le sue competenze alle condizioni previste dal presente articolo.

2. In questo contesto, gli Stati membri:

- sono tenuti a effettuare controlli supplementari ove la Commissione lo richieda. Nella sua richiesta la Commissione deve indicare i motivi che giustificano un controllo supplementare;

- associano la Commissione, a sua richiesta, ai controlli da essi effettuati.

Gli Stati membri prendono tutte le misure atte a facilitare i controlli suddetti. Quando la Commissione vi è associata gli Stati membri tengono a sua disposizione i documenti giustificativi di cui all'articolo 3.

Al fine di limitare per quanto possibile i controlli supplementari:

a) la Commissione può chiedere, per dei casi specifici, che le vengano trasmessi determinati documenti;

b) nell'estratto conto mensile di cui all'articolo 6, paragrafo 3 si dovranno indicare con annotazioni specifiche gli importi contabilizzati relativi a irregolarità o ai ritardi in materia di accertamento, contabilizzazione e messa a disposizione emersi nel corso dei controlli di cui sopra.

3. Fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione stessa può procedere a verifiche in loco. Gli agenti incaricati dalla Commissione di effettuare tali verifiche hanno accesso, qualora ciò sia necessario per la corretta applicazione del presente regolamento, ai documenti giustificativi di cui all'articolo 3 e a qualsiasi altro documento appropriato ad essi relativo. Mediante comunicazione debitamente motivata, la Commissione avverte in tempo utile lo Stato membro presso il quale sarà effettuata la verifica. Agenti dello Stato membro interessato possono partecipare alle verifiche.

4. I controlli di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non pregiudicano:

a) i controlli effettuati dagli Stati membri in conformità delle loro disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative;

b) le misure previste agli articoli 206, 206 bis e 206 ter del trattato CEE e agli articoli 180, 180 bis e 180 ter del trattato CEEA;

c) i controlli organizzati in virtù dell'articolo 209, lettera c) del trattato CEE e dell'articolo 183, lettera c) del trattato CEEA.

5. Ogni tre anni, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito al funzionamento del sistema di controllo.

Articolo 19

Insieme allo Stato membro interessato, la Commissione esamina annualmente gli aggregati trasmessi per controllare eventuali errori di rilevamento, in particolare nei casi indicati in seno al comitato di gestione del PNL. A tal fine in casi specifici essa può esaminare calcoli e statistiche di base - ad eccezione delle informazioni relative a determinate persone fisiche o giuridiche -, qualora altrimenti non fosse possibile un giudizio equo e realistico. La Commissione è tenuta a rispettare le disposizioni nazionali in materia di segreto statistico.

TITOLO VIII

Disposizioni relative al comitato consultivo delle risorse proprie

Articolo 20

1. È istituito un comitato consultivo delle risorse proprie, in appresso denominato «comitato».

2. Il comitato è composto di rappresentanti degli Stati membri e della Commissione. Ciascuno Stato membro è rappresentato nel comitato da cinque funzionari al massimo.

Il comitato è presieduto da un rappresentante della Commissione. Il segretariato del comitato è assicurato dai servizi della Commissione.

3. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 21

1. Il comitato esamina i problemi concernenti l'applicazione del presente regolamento che sono sollevati dal suo presidente, di propria iniziativa o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro, in particolare per quanto concerne:

a) le informazioni e le comunicazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), agli articoli 6 e 7 e all'articolo 17, paragrafo 3;

b) i casi di forza maggiore di cui all'articolo 17, paragrafo 2;

c) i controlli e gli esami di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

Inoltre, il comitato esamina le previsioni delle risorse proprie.

2. Su domanda del presidente, il comitato entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione, formula il suo parere, eventualmente procedendo a votazione. Il parere è iscritto a verbale; ogni Stato membro ha inoltre il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale. La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

TITOLO IX

Disposizioni finali

Articolo 22

Entro il 1g dicembre 1992 la Commissione presenta una relazione sull'applicazione del presente regolamento e propone, se del caso, le modifiche che risultano necessarie.

Articolo 23

Il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2891/77 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato devono intendersi come riferimenti al presente regolamento.

Articolo 24

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1g gennaio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 maggio 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. ROMERO HERRERA

(1) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 24.

(2) GU n. C 255 dell'1. 10. 1988, pag. 5 e GU n. C 80 del 31. 3. 1989, pag. 8.

(3) GU n. C 12 del 16. 1. 1989, pag. 42.

(4) GU n. C 313 dell'8. 12. 1988, pag. 31.

(5) GU n. L 336 del 27. 12. 1977, pag. 1.

(6) GU n. L 176 del 7. 7. 1988, pag. 1.

(7) GU n. L 49 del 21. 2. 1989, pag. 26.

(8) Vedi pagina 9 della presente Gazzetta ufficiale.

(9) GU n. L 360 del 19. 12. 1986, pag. 1.

(10) GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1.

(11) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 3.