REGOLAMENTO (CEE) N. 1517/89 DELLA COMMISSIONE del 31 maggio 1989 che modifica il regolamento (CEE) n. 886/87 relativo alla comunicazione dei dati relativi alle importazioni di mele da tavola da parte degli Stati membri alla Commissione -
Gazzetta ufficiale n. L 148 del 01/06/1989 pag. 0052 - 0052
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 29 pag. 0093
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 29 pag. 0093
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 1517/89 DELLA COMMISSIONE del 31 maggio 1989 che modifica il regolamento (CEE) n. 886/87 relativo alla comunicazione dei dati relativi alle importazioni di mele da tavola da parte degli Stati membri alla Commissione LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1119/89 (2), in particolare l'articolo 38, paragrafo 1, considerando che il regolamento (CEE) n. 886/87 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 744/89 (4), ha determinato le comunicazioni che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione per seguire le importazioni di mele da tavola; che tali misure di applicazione non erano di applicazione in Spagna e in Portogallo, in quanto questi due paesi applicavano restrizioni quantitative all'importazione dei prodotti in oggetto dai paesi terzi; che, successivamente, le autorità portoghesi hanno deciso, nel quadro di misure di politica economica, di sopprimere tutte le restrizioni all'importazione ancora in vigore nel settore degli ortofrutticoli; che occorre pertanto estendere questo obbligo di comunicazione alle importazioni in Portogallo di mele da tavola provenienti dai paesi terzi; che occorre inoltre prevederne l'applicazione in Spagna dal 1o gennaio 1990, data a decorrere dalla quale, conformemente all'articolo 144 dell'atto di adesione, le restrizioni quantitative all'importazione non sono più applicabili in questo Stato membro; considerando che, in tale occasione, è opportuno sopprimere, nella designazione dei prodotti, il riferimento alla nomenclatura Nimexe, che non è più giustificata, dopo l'entrata in vigore della nuova designazione tariffaria dei prodotti introdotta dal regolamento (CEE) n. 3910/87 del Consiglio (5); considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 886/87 è modificato come segue: 1. All'articolo 1, il testo del primo comma è sostituito dal testo seguente: « Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per paese di origine, i quantitativi e i valori delle mele da tavola dei codici NC 0808 10 91, 0808 10 93 e 0808 10 99 immessi in libera pratica. » 2. All'articolo 2, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: « 2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alla Spagna fino al 31 dicembre 1989. » Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1989. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (2) GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 12. (3) GU n. L 85 del 28. 3. 1987, pag. 16. (4) GU n. L 80 del 23. 3. 1989, pag. 40. (5) GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 33.