REGOLAMENTO (CEE) N. 1271/89 DEL CONSIGLIO del 3 maggio 1989 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2245/85 che stabilisce talune misure tecniche di conservazione delle risorse alieutiche dell' Antartico -
Gazzetta ufficiale n. L 127 del 11/05/1989 pag. 0007 - 0008
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 1271/89 DEL CONSIGLIO del 3 maggio 1989 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2245/85 che stabilisce talune misure tecniche di conservazione delle risorse alieutiche dell'Antartico IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca (1), modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 11, vista la proposta della Commissione, considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 170/83, le misure di conservazione necessarie alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1 di detto regolamento devono essere elaborate sulla base dei pareri scientifici disponibili; considerando che la convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico, in appresso denominata « convenzione », è stata approvata con la decisione 81/691/CEE (2) ed è entrata in vigore, per quanto concerne la Comunità, il 21 maggio 1982; considerando che la commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (CCAMLR) istituita dalla convenzione ha adottato, su raccomandazione del suo comitato scientifico, misure di conservazione per le acque della Georgia australe in virtù delle quali viene vietata la pesca diretta del Champsocephalus gunnari dal 4 novembre 1988 al 20 novembre 1989, con un periodo di interdizione della pesca dal 1o aprile al 1o ottobre 1989, e viene fissato un totale delle catture ammissibili (TAC) di 13 000 tonnellate per il Patagonotothen brevicauda guntheri durante la campagna di pesca 1988/1989 connesso ad un sistema di dichiarazione delle catture; considerando che tali misure di conservazione sono state notificate il 7 novembre 1988 ai membri della CCAMLR; che a norma dell'articolo IX, paragrafo 6 della convenzione esse diventano vincolanti il 7 maggio 1989, se non sono state formulate obiezioni; considerando che i membri della CCAMLR si sono dichiarati disposti ad applicare provvisoriamente queste misure di conservazione senza aspettare che diventino vincolanti, tenuto conto del fatto che il TAC per il Patagonotothen brevicauda guntheri è stato fissato per la campagna di pesca 1988/1989, la quale è iniziata il 1o luglio 1988, e che il periodo di interdizione della pesca del Champsocephalus gunnari è iniziato il 4 novembre 1988; considerando che è quindi opportuno adottare fin da ora le disposizioni necessarie per garantire l'applicazione ai pescatori comunitari delle misure di conservazione adottate dalla CCAMLR; considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 170/83, spetta al Consiglio fissare il TAC per popolazione o gruppo di popolazioni, la parte disponibile per la Comunità, nonché le condizioni specifiche nelle quali devono essere effettuate tali catture; considerando che le attività di pesca contemplate dal presente regolamento sono soggette alle misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88 (4); considerando che il TAC fissato dalla CCAMLR per il Patagonotothen brevicauda guntheri concerne l'intera campagna di pesca 1988/1989; che occorre quindi disporre che gli Stati membri comunichino alla Commissione anche le catture effettuate dai loro pescherecci dal 1o luglio 1988 alla data di entrata in vigore del presente regolamento; considerando che il regolamento (CEE) n. 2245/85 (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1810/88 (6), deve essere modificato in conseguenza, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 2245/85 è modificato come segue: 1) All'articolo 2, paragrafo 3, i termini « dal 1o aprile al 1o ottobre 1988 » sono sostituiti dai termini: « dal 4 novembre 1988 al 20 novembre 1989, con un periodo di interdizione della pesca dal 1o aprile al 1o ottobre 1989 ». 2) Il testo dell'articolo 2 bis è sostituito dal testo seguente: « Articolo 2 bis (*) Limitazioni delle catture 1. Nel periodo compreso fra il 1o luglio 1988 e il 30 giugno 1989, le catture di Patagonotothen brevicauda guntheri effettuate nella sottozona FAO 48.3 Antartico sono limitate ad un TAC di 13 000 tonnellate. 2. La data in cui si considera che le catture effettuate dai pescherecci comunitari e dalle altre navi interessate abbiano esaurito il TAC di cui al paragrafo 1 è fissata dalla Commissione conformemente all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2241/87 non appena ha ricevuto le necessarie informazioni dalla CCAMLR. 3. A decorrere dalla data stabilita a norma del paragrafo 2, nella sottozona FAO 48.3 Antartico è vietata la pesca di Patagonotothen brevicaudo guntheri e i pescherecci comunitari non possono più tenere a bordo, trasbordare o sbarcare catture di questo pesce effettuate in tale sottozona dopo la data suddetta. (*) La delimitazione delle zone FAO di cui al presente regolamento figura nella comunicazione 85/C 335/02 della Commissione (GU n. C 335 del 24. 12. 1985, pag. 2.) » 3) All'articolo 2 ter, paragrafo 1, i termini « Champsocephalus gunnari » sono sostituiti dai termini « Patagonotothen brevicauda guntheri ». 4) All'articolo 2 ter, paragrafo 2, la data « 1o luglio 1987 » è sostituita da « 1o luglio 1988 ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 3 maggio 1989. Per il Consiglio Il Presidente P. SOLBES (1) GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1. (2) GU n. L 252 del 5. 9. 1981, pag. 26. (3) GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1. (4) GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2. (5) GU n. L 210 del 7. 8. 1985, pag. 2. (6) GU n. L 162 del 29. 6. 1988, pag. 1.