31989R1255

REGOLAMENTO (CEE) N. 1255/89 DEL CONSIGLIO del 3 maggio 1989 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, i prezzi d' intervento derivati dallo zucchero greggio, il prezzo d' intervento dello zucchero greggio, i prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B, i prezzi d' entrata, l' importo del rimborso per la compensazione delle spese di magazzinaggio, nonché i prezzi applicabili in Spagna e in Portogallo -

Gazzetta ufficiale n. L 126 del 09/05/1989 pag. 0004 - 0005


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1255/89 DEL CONSIGLIO

del 3 maggio 1989

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, i prezzi d'intervento derivati dallo zucchero greggio, il prezzo d'intervento dello zucchero greggio, i prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B, i prezzi d'entrata, l'importo del rimborso per la compensazione delle spese di magazzinaggio, nonché i prezzi applicabili in Spagna e in Portogallo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 2 e l'articolo 234, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 5, l'articolo 5, paragrafo 5, l'articolo 8, paragrafo 4 e l'articolo 14, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione (3),

visto il parere del Parlamento europeo (4),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1254/89 del Consiglio, del 3 maggio 1989, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, in particolare taluni prezzi applicabili nel settore dello zucchero e la qualità tipo delle barbabietole (5), ha fissato il prezzo d'intervento dello zucchero bianco a 53,10 ECU per 100 chilogrammi valido per le zone deficitarie nonché quello applicabile allo zucchero bianco che fa parte delle quote libere in giacenza alla mezzanotte del 30 giugno 1989 presso gli aventi diritto al rimborso delle spese di magazzinaggio per queste giacenze a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81 e smerciato durante il periodo dal 1o luglio al 30 settembre 1989; che conviene prevedere pure la fissazione di un tale prezzo d'intervento per queste giacenze nelle altre zone della Comunità;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 prevede che i prezzi d'intervento derivati per lo zucchero bianco devono essere fissati per ciascuna zona deficitaria; che per questa fissazione occorre tener conto delle differenze regionali di prezzo che è possibile supporre, in caso di raccolto normale e di libera circolazione dello zucchero, sulla base delle condizioni naturali della formazione dei prezzi sul mercato;

considerando che si può prevedere una situazione di approvvigionamento deficiente nelle zone di produzione dell'Italia, dell'Irlanda e del Regno Unito;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1785/81 prevede la fissazione di un prezzo d'intervento dello zucchero greggio; che occorre determinare tale prezzo a partire dal prezzo d'intervento dello zucchero bianco; che per lo zucchero greggio che fa parte delle quote libere in giacenza alla mezzanotte del 30 giugno 1989 presso gli aventi diritto al rimborso delle spese di magazzinaggio per queste giacenze a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81 e smerciato durante il periodo dal 1o luglio al 30 settembre 1989 conviene fissare un prezzo d'intervento particolare;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1254/89 ha fissato il prezzo di base della barbabietola a 40,07 ECU per tonnellata; che l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81 prevede che il prezzo minimo da fissare per la barbabietola A è uguale al 98 % del prezzo di base della barbabietola e che il prezzo minimo da fissare per la barbabietola B è in linea di massima uguale al 68 % di detto prezzo di base, senza pregiudizio dell'articolo 28, paragrafo 5 del suddetto regolamento;

considerando che, a norma dell'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81, il prezzo d'entrata dello zucchero bianco è uguale al prezzo indicativo maggiorato delle spese di trasporto calcolate forfettariamente a partire dalla zona più eccedentaria della Comunità fino alla zona di consumo deficitaria più distante nella Comunità, nonché di un importo forfettario che tenga conto del contributo delle spese di magazzinaggio prevedibili; che, data la situazione di approvvigionamento nella Comunità, occorre tener conto delle spese di trasporto dai dipartimenti del nord della Francia a Palermo;

considerando che il prezzo d'entrata dello zucchero greggio deve essere derivato da quello dello zucchero bianco, prendendo in considerazione un margine forfettario di trasformazione e di resa;

considerando che il prezzo d'entrata del melasso deve essere fissato in modo che le entrate delle vendite di melasso possano raggiungere il livello delle entrate delle aziende di cui si tiene conto al momento della fissazione del prezzo della barbabietola;

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1358/77 (6) prevede che l'importo del rimborso nell'ambito della compensazione delle spese di magazzinaggio sia fissato per mese e per unità di peso, prendendo in considerazione le spese di finanziamento, le spese assicurative e quelle specifiche di magazzinaggio;

considerando che, conviene fissare i prezzi validi in Spagna in maniera da evitare che si accentui il divario tra questi prezzi ed i prezzi comuni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le zone deficitarie della Comunità, tranne il Portogallo, il prezzo d'intervento derivato dello zucchero bianco è fissato per 100 chilogrammi a:

a) 54,31 ECU per tutte le zone del Regno Unito,

b) 54,31 ECU per tutte le zone dell'Irlanda,

c) 55,04 ECU per tutte le zone dell'Italia.

Articolo 2

Il prezzo d'intervento per 100 chilogrammi di zucchero greggio è fissato a 44,02 ECU.

Tuttavia, per lo zucchero greggio che fa parte delle quote libere in giacenza alla mezzanotte del 30 giugno 1989 presso gli aventi diritto al rimborso delle spese di magazzinaggio per queste giacenze a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81 e smerciato durante il periodo dal 1o luglio al 30 settembre 1989 il prezzo d'intervento è fissato a 44,92 ECU per 100 chilogrammi.

Articolo 3

1. Il prezzo minimo della barbabietola A valido nella Comunità, tranne la Spagna e il Portogallo, è fissato per una tonnellata a 39,27 ECU.

2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1785/81, il prezzo minimo della barbabietola B valido nella Comunità, tranne la Spagna e il Portogallo, è fissato per una tonnellata a 27,25 ECU

Articolo 4

1. Per la Spagna e il Portogallo, i prezzi applicabili nel settore dello zucchero sono fissati come segue:

- per la Spagna:

a) il prezzo d'intervento dello zucchero bianco è fissato a 61,70 ECU per 100 chilogrammi;

b) i prezzi della barbabietola sono fissati a:

- 47,16 ECU per tonnellata per il prezzo di base,

- 46,36 ECU per tonnellata per il prezzo minimo della barbabietola A,

- 34,34 ECU per tonnellata per il prezzo minimo della barbabietola B, con riserva dell'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1785/81;

- per il Portogallo:

a) il prezzo d'intervento dello zucchero bianco è fissato a 51,68 ECU per 100 chilogrammi;

b) i prezzi della barbabietola sono fissati a:

- 42,90 ECU per tonnellata per il prezzo di base,

- 42,10 ECU per tonnellata per il prezzo della barbabietola A,

- 30,08 ECU per tonnellata per il prezzo minimo della barbabietola B, con riserva dell'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1785/81.

2. I prezzi della barbabietola di cui al paragrafo 1 si intendono allo stadio della consegna al centro di raccolta e sono validi per la qualità tipo quale è definita all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1254/89.

Articolo 5

Il prezzo d'entrata è fissato a:

a) 65,00 ECU per 100 chilogrammi di zucchero bianco,

b) 55,61 ECU per 100 chilogrammi di zucchero greggio,

c) 6,90 ECU per 100 chilogrammi di melasso.

Articolo 6

L'importo del rimborso di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81 è fissato a 0,48 ECU per 100 chilogrammi di zucchero bianco per mese.

Articolo 7

In deroga all'articolo 1 ed all'articolo 4, paragrafo 1, primo trattino, lettera a), e secondo trattino, lettera a), per lo zucchero bianco che fa parte delle quote libere in giacenza alla mezzanotte del 30 giugno 1989 presso gli aventi diritto al rimborso delle spese di magazzinaggio per queste giacenze a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1875/81 e smerciato durante il periodo dal 1o luglio al 30 settembre 1989 i prezzi d'intervento sono fissati, per 100 chilogrammi, a:

a) 55,39 ECU per tutte le zone del Regno Unito,

b) 55,39 ECU per tutte le zone dell'Irlanda,

c) 56,12 ECU per tutte le zone dell'Italia,

d) 62,78 ECU per la Spagna,

e) 51,88 ECU per il Portogallo.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile per la campagna di commercializzazione 1989/1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 3 maggio 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. SOLBES

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

(2) GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.

(3) GU n. C 82 del 3. 4. 1989, pag. 13.

(4) Parere reso il 13 aprile 1989 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(5) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(6) GU n. L 156 del 25. 6. 1977, pag. 4.