REGOLAMENTO (CEE) N. 1246/89 DEL CONSIGLIO del 3 maggio 1989 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, il prezzo limite per l' aiuto, il prezzo d' obiettivo e il prezzo minimo per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci -
Gazzetta ufficiale n. L 129 del 11/05/1989 pag. 0007 - 0008
REGOLAMENTO (CEE) N. 1246/89 DEL CONSIGLIO del 3 maggio 1989 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, il prezzo limite per l'aiuto, il prezzo d'obiettivo e il prezzo minimo per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43, visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, relativo a misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1104/88 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafi 1 e 5 e l'articolo 3, paragrafo 3, vista la proposta della Commissione (3), visto il parere del Parlamento europeo (4), visto il parere del Comitato economico e sociale (5), considerando che l'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/82 prevede che un prezzo limite per l'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci debba essere fissato per i panelli di soia a un livello che, pur garantendo un reddito equo ai produttori, consenta l'utilizzazione dei piselli, delle fave, delle favette e dei lupini dolci negli alimenti per animali a condizioni di concorrenza normali con i panelli; considerando che questo prezzo limite per l'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci deve riferirsi ad una qualità tipo, rappresentativa della qualità media dei panelli di soia venduti sul mercato comunitario; considerando che l'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1431/82 prevede che il prezzo d'obiettivo per i piselli, le fave e le favette destinati all'alimentazione umana deve essere fissato a un livello equo per i produttori, tenendo conto delle esigenze di approvvigionamento della Comunità; che questo prezzo deve riferirsi ad una qualità tipo; considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1431/82 prevede la fissazione di un prezzo minimo che, tenuto conto delle variazioni del mercato e delle spese di trasporto dei prodotti in questione dalle zone di produzione verso le zone di trasformazione, consenta ai produttori di ottenere un'equa remunerazione; considerando che l'applicazione dell'articolo 68 dell'atto di adesione ha dato luogo in Spagna ad un livello di prezzi differente da quello dei prezzi comuni; che, tenendo conto delle modifiche sopravvenute dopo l'adesione a seguito dell'instaurazione del regime dei quantitativi massimi garantiti, conviene allineare fin dalla campagna 1989/1990 i prezzi spagnoli per i lupini dolci e quelli applicabili nel resto della Comunità, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Per la campagna di commercializzazione 1989/1990 il prezzo limite per l'aiuto di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/82 è fissato a: - 44,76 ECU/100 kg per i piselli, le fave e le favette; - 43,05 ECU/100 kg per i lupini dolci. 2. Il prezzo di cui al paragrafo 1 si riferisce ai panelli di soia aventi un tenore: - di proteine gregge totali del 44 %; - di umidità dell'11 %. Articolo 2 1. Per la campagna di commercializzazione 1989/1990 il prezzo d'obiettivo di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/82 è fissato a 29,52 ECU/100 kg per i piselli, le fave e le favette. 2. Il prezzo di cui al paragrafo 1 si riferisce a prodotti alla rinfusa, di qualità sana, leale e mercantile, aventi il 3 % di impurità e, per i prodotti non trasformati, il 14 % di umidità. Articolo 3 1. Per la campagna di commercializzazione 1989/1990 il prezzo minimo d'acquisto è fissato a: - 25,77 ECU/100 kg per i piselli; - 23,87 ECU/100 kg per le fave e le favette; - 28,90 ECU/100 kg per i lupini dolci. 2. Il prezzo di cui al paragrafo 1 si riferisce a prodotti alla rinfusa, di qualità sana, leale e mercantile, aventi il 3 % di impurità e, per i prodotti non trasformati, il 14 % di umidità. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1g luglio 1989. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 3 maggio 1989. Per il Consiglio Il Presidente P. SOLBES (1) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28. (2) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 16. (3) GU n. C 82 del 3. 4. 1989, pag. 32. (4) GU n. C 120 del 16. 5. 1989. (5) Parere reso il 31 marzo 1989 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).