31989R1246

REGOLAMENTO (CEE) N. 1246/89 DEL CONSIGLIO del 3 maggio 1989 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, il prezzo limite per l' aiuto, il prezzo d' obiettivo e il prezzo minimo per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci -

Gazzetta ufficiale n. L 129 del 11/05/1989 pag. 0007 - 0008


REGOLAMENTO (CEE) N. 1246/89 DEL CONSIGLIO del 3 maggio 1989 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, il prezzo limite per l'aiuto, il prezzo d'obiettivo e il prezzo minimo per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, relativo a misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1104/88 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafi 1 e 5 e l'articolo 3, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione (3),

visto il parere del Parlamento europeo (4),

visto il parere del Comitato economico e sociale (5),

considerando che l'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/82 prevede che un prezzo limite per l'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci debba essere fissato per i panelli di soia a un livello che, pur garantendo un reddito equo ai produttori, consenta l'utilizzazione dei piselli, delle fave, delle favette e dei lupini dolci negli alimenti per animali a condizioni di concorrenza normali con i panelli;

considerando che questo prezzo limite per l'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci deve riferirsi ad una qualità tipo, rappresentativa della qualità media dei panelli di soia venduti sul mercato comunitario;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1431/82 prevede che il prezzo d'obiettivo per i piselli, le fave e le favette destinati all'alimentazione umana deve essere fissato a un livello equo per i produttori, tenendo conto delle esigenze di approvvigionamento della Comunità; che questo prezzo deve riferirsi ad una qualità tipo;

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1431/82 prevede la fissazione di un prezzo minimo che, tenuto conto delle variazioni del mercato e delle spese di trasporto dei prodotti in questione dalle zone di produzione verso le zone di trasformazione, consenta ai produttori di ottenere un'equa remunerazione;

considerando che l'applicazione dell'articolo 68 dell'atto di adesione ha dato luogo in Spagna ad un livello di prezzi differente da quello dei prezzi comuni; che, tenendo conto delle modifiche sopravvenute dopo l'adesione a seguito dell'instaurazione del regime dei quantitativi massimi garantiti, conviene allineare fin dalla campagna 1989/1990 i prezzi spagnoli per i lupini dolci e quelli applicabili nel resto della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna di commercializzazione 1989/1990 il prezzo limite per l'aiuto di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/82 è fissato a:

- 44,76 ECU/100 kg per i piselli, le fave e le favette;

- 43,05 ECU/100 kg per i lupini dolci.

2. Il prezzo di cui al paragrafo 1 si riferisce ai panelli di soia aventi un tenore:

- di proteine gregge totali del 44 %;

- di umidità dell'11 %.

Articolo 2

1. Per la campagna di commercializzazione 1989/1990 il prezzo d'obiettivo di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/82 è fissato a 29,52 ECU/100 kg per i piselli, le fave e le favette.

2. Il prezzo di cui al paragrafo 1 si riferisce a prodotti alla rinfusa, di qualità sana, leale e mercantile, aventi il 3 % di impurità e, per i prodotti non trasformati, il 14 % di umidità.

Articolo 3

1. Per la campagna di commercializzazione 1989/1990 il prezzo minimo d'acquisto è fissato a:

- 25,77 ECU/100 kg per i piselli;

- 23,87 ECU/100 kg per le fave e le favette;

- 28,90 ECU/100 kg per i lupini dolci.

2. Il prezzo di cui al paragrafo 1 si riferisce a prodotti alla rinfusa, di qualità sana, leale e mercantile, aventi il 3 % di

impurità e, per i prodotti non trasformati, il 14 % di umidità.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1g luglio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 3 maggio 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. SOLBES

(1) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.

(2) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 16.

(3) GU n. C 82 del 3. 4. 1989, pag. 32.

(4) GU n. C 120 del 16. 5. 1989.

(5) Parere reso il 31 marzo 1989 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).