REGOLAMENTO (CEE) N. 1213/89 DEL CONSIGLIO del 3 maggio 1989 che modifica il regolamento (CEE) n. 2727/75 relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali -
Gazzetta ufficiale n. L 128 del 11/05/1989 pag. 0001 - 0001
REGOLAMENTO (CEE) N. 1213/89 DEL CONSIGLIO del 3 maggio 1989 che modifica il regolamento (CEE) n. 2727/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), considerando che secondo l'articolo 4 ter del regolamento (CEE) n. 2727/75 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 166/89 (5), in caso di superamento del quantitativo massimo garantito, i prezzi indicativi sono corretti dal Consiglio; che è opportuno prevedere che, come per i prezzi di intervento, tale adeguamento sia operato dalla Commissione; considerando, d'altronde, che ai fini del risanamento del settore dei cereali, è opportuno abbreviare, il periodo durante il quale i cereali possono essere offerti all'inter- vento; che occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 2727/75, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 2727/75 è modificato come segue: 1) Il testo dell'articolo 4 ter, paragrafo 3, secondo comma è sostituito dal testo seguente: «In questo caso la Commissione adegua i prezzi indicativi utilizzando gli elementi di derivazione che sono stati adoperati per fissarli in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 4.» 2) Il testo dell'articolo 7, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: «2. Gli acquisti di cui al paragrafo 1 possono essere effettuati soltanto nei periodi seguenti: - dal 1g agosto al 30 aprile per quanto riguarda l'Italia, la Spagna, la Grecia e il Portogallo; - dal 1g novembre al 31 maggio per quanto riguarda gli altri Stati membri.» Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 3 maggio 1989. Per il Consiglio Il Presidente P. SOLBES (1) GU n. C 82 del 3. 4. 1989, pag. 1. (2) GU n. C 120 del 16. 5. 1989. (3) Parere reso il 31 marzo 1989 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (4) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (5) GU n. L 20 del 25. 1. 1989, pag. 16.