31989R1164

Regolamento (CEE) n. 1164/89 della Commissione del 28 aprile 1989 relativo alle modalità d'applicazione concernenti l'aiuto per il lino tessile e la canapa

Gazzetta ufficiale n. L 121 del 29/04/1989 pag. 0004 - 0010
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 29 pag. 0033
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 29 pag. 0033


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1164/89 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 1989

relativo alle modalità d'applicazione concernenti l'aiuto per il lino tessile e la canapa

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3995/87 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 6, e l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 619/71 del Consiglio (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2059/84 (4) ha fissato le norme generali per la concessione dell'aiuto per il lino e la canapa; che spetta alla Commissione adottare le relative modalità di applicazione;

considerando che, per garantire il corretto funzionamento del regime di aiuto occorre poter distinguere il lino destinato principalmente alla produzione di fibre da quello destinato principalmente alla produzione di semi; che questo obiettivo può essere conseguito indicando le sementi dalle quali possono essere ottenuti questi due tipi di lino; che nella stessa ottica occorre indicare, per la canapa, le varietà aventi tenore di tetraidrocannabinolo non superiore ai limiti fissati dal regolamento (CEE) n. 619/71 nonché determinare le modalità della rilevazione di questo tenore;

considerando che, per evitare il rischio di frodi è opportuno precisare alcune condizioni per la concessione dell'aiuto;

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 619/71, gli Stati membri devono instaurare un regime di controllo che garantisca che il prodotto per il quale l'aiuto è richiesto risponde alle condizioni stabilite per la concessione del medesimo; che le dichiarazioni relative alle superfici di semina e le domande di aiuto presentate dai produttori devono pertanto contenere un minimo di indicazioni necessarie ai fini di tale controllo; che, allo scopo di semplificare l'applicazione del regime dell'aiuto, occorre disporre che, qualora il produttore abbia concluso un contratto di coltura per il lino tessile, la domanda di aiuto sia corredata da una copia di tale contratto;

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 619/71 prevede un controllo in loco e per sondaggio delle dichiarazioni e delle domande di aiuto summenzionate; che, per essere efficace, tale controllo deve riguardare un numero significativo di dichiarazioni e di domande; che occorre prevedere disposizioni uniformi per la concessione dell'aiuto nei casi in cui le superfici accertate al momento del controllo non coincidano con quelle indicate nelle dichiarazioni di superficie e nelle domande di aiuto;

considerando che, tenuto conto della situazione esistente negli Stati membri, è opportuno prevedere che, per la concessione dell'aiuto per il lino tessile nei casi in cui il contratto di coltura non sia stato stipulato, gli Stati membri applichino un sistema di certificati di produzione o di contratti registrati; che, ai fini della corretta applicazione di tale sistema, è necessario precisare le indicazioni minime che devono figurare in detto certificato;

considerando che è opportuno stabilire una serie di disposizioni uniformi per il pagamento dell'importo dell'aiuto;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1308/70, possono essere adottate, al fine di promuovere lo smercio dei prodotti di lino, misure comunitarie intese a favorire l'utilizzazione delle fibre di lino e dei prodotti da esse ottenuti;

considerando che, ai fini di una corretta gestione, è opportuno che le azioni decise dalla Commissione per promuovere il consumo delle fibre di lino siano attuate nel quadro di un programma particolareggiato, elaborato previa consultazione degli Stati membri e, se del caso, degli ambienti professionali interessati; che, allo stesso scopo, è necessario prevedere la realizzazione pratica delle azioni suddette secondo procedure appropriate alle caratteristiche tecniche delle varie azioni;

considerando che la valutazione delle varie proposte presentate nell'ambito delle procedure adottate deve essere effettuata secondo criteri che consentano una scelta ottimale; che, a tal fine, appare indicata la procedura di gara pubblica o ristretta; che per le azioni richiedenti una conoscenza molto approfondita del settore del lino, l'intesa diretta con le organizzazioni di categoria o interprofessionali può tuttavia rivelarsi la formula più idonea allo scopo;

considerando che è opportuno che gli Stati membri siano informati delle scelte della Commissione, nonchè dello svolgimento delle azioni prescelte;

considerando che, per motivi di chiarezza, è necessario abrogare il regolamento (CEE) n. 771/74 della Commissione (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2807/88 (2), e sostituirlo con il presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il lino e la canapa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'aiuto di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1308/70 è concesso per il lino tessile e la canapa prodotti nella Comunità alle condizioni definite negli articoli che seguono.

Articolo 2

L'aiuto è concesso per il lino prodotto con le sementi delle varietà:

- elencate nell'allegato A, o

- sottoposte all'esame delle autorità degli Stati membri per l'iscrizione nel catalogo delle varietà di lino destinato principalmente alla produzione di fibre.

Articolo 3

1. L'aiuto è concesso soltanto per le superfici seminate con canapa delle varietà elencate nell'allegato B.

2. Ai fini del controllo dell'osservanza delle condizioni previste all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 619/71, la domanda di aiuto per la canapa è corredata da una copia dell'etichetta ufficiale redatta a norma della direttiva 69/208/CEE del Consi- glio (3) o delle disposizioni adottate in base a detta direttiva per le sementi utilizzate o da qualsiasi altro documento riconosciuto equivalente dallo Stato membro interessato.

3. La rilevazione del tenore di tetraidrocannabinolo ed il prelievo dei campioni ai fini della rilevazione stessa sono effettuati in base al metodo descritto nell'allegato C.

4. Gli Stati membri interessati versano l'aiuto soltanto se la superficie di raccolta corrisponde al quantitativo di sementi indicato in uno dei documenti di cui al para- grafo 2.

Articolo 4

L'aiuto è concesso soltanto per le superfici:

a) su cui sono stati eseguiti la semina e il raccolto e per le quali sono stati effettuati i normali lavori colturali;

b) che formano oggetto della dichiarazione delle superfici di semina, a norma dell'articolo 5.

Articolo 5

1. Ogni produttore di lino tessile o di canapa presenta ogni anno una dichiarazione della superficie di semina, salvo casi di forza maggiore, entro il 30 giugno per il lino ed entro il 15 luglio per la canapa.

Tuttavia, per la campagna 1989/1990 le dichiarazioni sono presentate rispettivamente entro il 15 ed entro il 31 luglio 1989.

2. Se la superficie di levata risulta inferiore a quella indicata nella dichiarazione, il dichiarante deve comunicare alle autorità competenti i dati relativi alla superficie di levata entro i termini di cui al paragrafo 1.

3. La dichiarazione deve contenere almeno:

- il cognome, il nome e l'indirizzo del dichiarante;

- la specie botanica con l'indicazione, per il lino, della destinazione principale nonché la varietà coltivata;

- la superficie di semina, espressa in ettari e are;

- il riferimento catastale delle superfici di semina o un'indicazione riconosciuta come equivalente dall'organismo incaricato del controllo delle superfici.

4. Le dichiarazioni relative a superfici pari o superiore a 3 ettari sono ammissibili soltanto se:

- sono state previamente vidimate da un organismo designato dallo Stato membro interessato, ovvero

- sono corredate, di un documento che attesti l'esattezza della dichiarazione, in una maniera considerata soddisfacente dallo Stato membro interessato.

Gli Stati membri possono disporre che la dichiarazione relativa ad una superficie inferiore a 3 ettari sia ammissibile soltanto se è stata previamente vidimata da un organismo da essi designato.

Articolo 6

1. Il controllo di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 619/71 è eseguito almeno sul 5 % delle dichiarazioni delle superfici di semina previste dall'articolo 5 e su una percentuale rappresentativa delle domande di aiuto di cui all'articolo 8, tenendo conto della ripartizione geografica delle superfici in questione.

2. In caso di irregolarità rilevanti che interessino il 6 % o più dei controlli effettuati, gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione questo risultato nonché i provvedimenti da essi adottati in conseguenza.

Articolo 7

Se dal controllo previsto all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 619/71 risulta che la superficie dichiarata:

a) è inferiore a quella accertata all'atto del controllo, si prende in considerazione la superficie accertata;

b) è superiore a quella accertata all'atto del controllo, fatte salve eventuali sanzioni previste dalla normativa nazionale in materia, si prende in considerazione la superficie accertata ridotta della differenza tra la superficie inizialmente dichiarata e quella accertata, a meno che tale differenza sia considerata giustificata dalla Stato membro; in quest'ultimo caso si prende in considerazione la superficie accertata.

Gli Stati membri informano la Commissione delle misure prese in applicazione del presente articolo.

Articolo 8

1. Ogni produttore di lino tessile o di canapa presenta annualmente una domanda di aiuti entro il 30 novembre per il lino e il 31 dicembre per la canapa.

Tuttavia, salvo i casi di forza maggiore, se la domanda di aiuti è presentata:

- entro la fine del mese successivo a quello indicato al primo comma, è concesso il 66 % dell'aiuto previsto dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1308/70;

- entro la fine del secondo mese successivo indicato al comma precedente, è concesso il 33 % di tale aiuto.

2. La domanda di aiuti deve contenere almeno:

- il cognome, il nome e l'indirizzo del richiedente;

- la dichiarazione delle superfici di raccolto, espresse in ettari e are e il riferimento catastale di tali superfici o un'indicazione riconosciuta equivalente dall'organismo incaricato del controllo delle superfici.

- il luogo di magazzinaggio del prodotto considerato o, qualora il prodotto sia stato venduto e consegnato, il cognome, il nome e l'indirizzo dell'acquirente.

3. Se il produttore soddisfa le condizioni previste dall'articolo 3 bis, lettera b) del regolamento (CEE) n. 619/71, la domanda di aiuti è corredata da una copia del contratto di coltura di cui allo stesso articolo, salvo nel caso in cui il contratto sia stato registrato dall'autorità competente.

4. Fatto salvo il paragrafo 5, se la superficie per la quale è richiesto l'aiuto è superiore a quella indicata nella dichiarazione delle superfici di semina, si prende in considerazione la superficie di semina.

5. Se dal controllo previsto all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 619/71 emerge che la superficie per la quale è chiesto l'aiuto:

a) è inferiore a quella accertata all'atto del controllo, si prende in considerazione la superficie accertata;

b) è superiore a quella accertata all'atto del controllo, fatte salve le eventuali sanzioni previste dalla normativa nazionale in materia e le disposizioni di cui alla lettera c), si prende in considerazione la superficie accertata ridotta della differenza tra la superficie per la quale è richiesto l'aiuto e quella accertata, a meno che la differenza sia considerato giustificata dallo Stato membro; in quest'ultimo caso si prende in considerazione la superficie accertata;

c) è superiore a quella accertata all'atto del controllo e se per il dichiarante le superfici indicate nelle dichiarazioni o domande sono state diminuite nel corso della stessa campagna o della campagna precedente a norma dell'articolo 7 o del paragrafo 5, lettera b) del presente articolo, la domanda di aiuti è respinta, a meno che la differenza sia considerata giustificata dalla Stato membro.

Gli Stati membri informano la Commissione delle misure prese in applicazione del presente paragrafo.

Articolo 9

Ai fini della concessione dell'aiuto per il lino, se il produttore non soddisfa ai requisiti prescritti all'articolo 3 bis, lettera b) del regolamento (CEE) n. 619/71, lo Stato membro interessato applica un sistema di certificati di produzione o di contratti registrati.

Articolo 10

1. Se lo Stato membro applica il sistema dei certificati di produzione previsto all'articolo 9, per ciascun ettaro o parte di ettaro per il quale è stato riconosciuto il diritto dell'aiuto viene rilasciato al produttore un certificato che rappresenta la metà dell'importo dell'aiuto.

2. Qualora, anteriormente alla fine della campagna:

a) il contratto di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 619/71 non sia stato stipulato o il produttore trasforma o fa trasformare per suo conto le paglie di lino, il certificato è conservato dal produttore;

b) detto contratto sia stato stipulato, il certificato viene consegnato all'acquirente.

La metà dell'aiuto è versata all'interessato dietro presentazione del certificato debitamente compilato. Tale certificato deve essere presentato entro il 31 dicembre successivo alla fine della campagna.

3. Il certificato deve contenere almeno:

- il cognome, il nome e l'indirizzo del produttore;

- la superficie considerata;

- l'importo dell'aiuto da versare;

- il cognome, il nome e l'indirizzo del beneficiario dell'aiuto;

- la firma del produttore e del beneficiario dell'aiuto; - se il certificato è presentato dal produttore, l'indicazione che esso soddisfa una delle condizioni previste dall'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 619/71.

Articolo 11

Se lo Stato membro applica il sistema dei contratti registrati di cui all'articolo 9;

a) la metà dell'aiuto è versato all'acquirente, quando il contratto di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 619/71 è stato stipulato anteriormente alla fine della campagna;

b) l'aiuto è versato integralmente al produttore, quando il contratto in questione non è stato stipulato entro il termine di cui alla lettera a) fornita la prova che il produttore trasforma o fa trasformare per suo conto le paglie di lino.

Articolo 12

Lo Stato membro versa l'importo dell'aiuto per il lino e la canapa anteriormente al 1° marzo successivo alla fine della campagna.

Articolo 13

1. La Commissione adotta, in base al programma generale di cui all'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1308/70, un programma particolareggiato delle misure citate al paragrafo 1 dello stesso articolo che essa intende prendere. Tale programma può riguardare più campagne.

2. Per elaborare il programma particolareggiato, la Commissione:

- consulta il comitato di gestione per il lino e la canapa;

- può consultare il comitato consultivo per il lino e la canapa.

3. Nell'elaborazione del programma particolareggiato, la Commissione:

- rende nota l'eventuale collaborazione con le organizzazioni professionali o interprofessionali del settore del lino;

- tiene conto delle azioni promozionali realizzate o progettate in tale settore.

Articolo 14

1. Fatto salvo il paragrafo 2, le azioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1308/70, previste dal programma particolareggiato, vengono realizzate in base a gare pubbliche o ristrette. I bandi delle gare pubbliche sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

2. Tra le azioni contemplate dall'articolo 2, paragrafo 2, primo trattino del regolamento (CEE) n. 1308/70, quelle relative all'informazione tecnica o commerciale e quelle afferenti alle publiche relazioni, che per la loro specificità o tecnicità richiedano conoscenze specialistiche nel campo dell'impiego delle fibre di lino o dei prodotti da esse derivati, sono eseguite mediante la procedura di gara ristretta. Esso sono invece eseguite mediante accordo diretto tra la Commissione e le organizzazioni professionali o interprofessionali del settore quando soltanto tali organizzazioni sono in possesso delle qualificazioni prescritte.

3. Le azioni di cui al paragrafo 2 non possono superare il 30 % dell'importo stanziato per le azioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, primo trattino del regolamento (CEE) n. 1308/70.

Articolo 15

1. Per valutare le offerte presentate dagli interessati, la Commissione esamina:

- la qualità e il costo delle offerte;

- in quale misura le offerte rispondano agli obiettivi delle diverse azioni progettate;

- la specializzazione o l'esperienza del contraente nel settore dell'azione progettata;

- le azioni già realizzate o ancora in corso nel settore di cui trattasi

Essa tiene conto altresì:

a) per le offerte riguardanti le azioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, primo trattino del regolamento (CEE) n. 1308/70, delle garanzie professionali e finanziarie presentate dall'interessato;

b) per le offerte riguardanti le azioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 1308/70:

- della notorietà scientifica dell'interessato;

- delle dimensioni potenziali del mercato per i prodotti in questione;

- del periodo presumibilmente necessario per il conseguimento dei risultati previsti.

2. La Commissione procede alla selezione delle offerte. A tal fine essa può consultare organismi o persone specializzati in materia, in particulare le organizzazioni professionali od interprofessionali del settore. La Commissione conclude i contratti e informa regolarmente il comitato di gestione per il lino e la canapa circa i contratti conclusi e lo svolgimento delle azioni.

Articolo 16

Il pagamento del prezzo pattuito nel contratto viene effettuato della Commissione tramite versamenti scaglionati in base allo stato d'avanzamento dei lavori previsti.

Può essere richiesta la costituzione di una cauzione per garantire l'esecuzione del contratto.

La Commissione provvede al versamento del saldo e, se del caso, allo svincolo della cauzione soltanto dopo aver accertato la corretta esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto. Articolo 17

1. Il regolamento (CEE) n. 771/74 è abrogato.

2. In tutti gli atti comunitari i richiami al regolamento (CEE) n. 771/74 o a determinati articoli di tale regolamento devono intendersi riferiti al presente regolamento o ai corrispondenti articoli del presente regolamento.

Articolo 18

Il presente regolamento entra in vigore, il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile al lino tessile e alla canapa a decorrere dalla campagna 1989/1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 146 del 4. 7. 1970, pag. 1.

(2) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 34.

(3) GU n. L 72 del 26. 3. 1971, pag. 2.

(4) GU n. L 191 del 19. 7. 1984, pag. 6.

(1) GU n. L 92 del 3. 4. 1974, pag. 13.

(2) GU n. L 251 del 10. 9. 1988, pag. 13.

(3) GU n. L 169 del 10. 7. 1969, pag. 3.

ALLEGATO A

Elenco delle varietà di lino destinate principalmente alla produzione di fibre

Ariane

Astella

Belinka

Berber

Fanny

Hera

Laura

Lidia

Marina

Mira

Nanda

Natasja

Nynke

Opaline

Regina

Saskia

Silva

Thalassa

Viking

ALLEGATO B

Elenco delle varietà di canapa che possono beneficiare dell'aiuto

Carmagnola

CS

Delta-Llosa

Delta-405

Fedora 19

Fedrina 74

Felina 34

Ferimon

Fibranova

Fibrimon 24

Fibrimon 56

Futura

ALLEGATO C

METODO COMUNITARIO PER LA DETERMINAZIONE QUANTITATIVA DEL D9 THC DELLE VARIETÀ DI CANAPA

1. Oggetto e campo d'applicazione

Questo metodo serve a determinare il tenore di D9 tetraidrocannabinolo (D9 THC) delle varietà di canapa (cannabis sativa L.), al fine di verificare l'osservanza delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 619/71.

2. Principio

Determinazione quantitativa mediante cromatografia in fase gassosa (CFG) del D9 THC dopo estrazione col solvente adatto.

3. Strumenti

- cromatografo in fase gassosa munito di un rivelatore a ionizzazione di fiamma;

- colonna di vetro di 2,50 m di lunghezza e 3,2 mm (1/8 di pollice) di diametro riempita di una fase stazionaria di tipo fenil-metil-silicone (ad es. OV 17 al 3 %) impregnata su supporto adeguato.

4. Prelievo e riduzione del campione

Prelievo del campione

Prelevare in una popolazione (canapacciaia) di una determinata varietà di canapa almeno 500 piante, preferibilmente in diversi punti, esclusi i bordi. Effettuare i prelievi in pieno giorno alla fine della fioritura.

L'insieme costituito da questi prelievi mescolati deve essere rappresentativo della partita.

Essiccare il materiale ricavato a temperatura ambiente.

Riduzione del campione

Il campione prelevato nel modo sopra indicato verrà eventualmente ridotto a 500 piedi; questo campione ridotto deve essere rappresentativo del campione inizialmente prelevato.

Suddividere il campione ridotto di cui sopra in due parti, di cui una verrà inviata al laboratorio incaricato di determinare il tenore di D9 THC, l'altra verrà invece utilizzata per effettuare, eventualmente, una controanalisi. 5. Reattivi

- etere di petrolio (40/65 °C) o solvente di polarità vicina;

- D9 tetraidrocannabinolo (D9 THC), cromatograficamente puro;

- soluzione etanolica allo 0,1 % (P/V) di androstene 3-17 dione, cromatograficamente pura.

6. Preparazione del campione per l'analisi di laboratorio

Per la determinazione del tenore di D9 THC, occorre prelevare, dal materiale vegetale che costituisce l'esemplare di campione ricevuto, il terzo superiore delle piante; eliminando da detto terzo gli steli e i semi.

Il materiale vegetale rimasto viene essiccato in un forno ad una temperatura non superiore a 40 °C e portato a peso costante.

7. Estrazione

Il materiale destinato all'analisi trattato come descritto nel precedente punto 6 viene ridotto in polvere semifina (passato ad un setaccio da 1 000 maglie/cm2).

Estrarre con 30-40 ml di etere di petrolio (40-65 °C) 2 g di polvere ben mescolata.

Lasciare a contatto per 24 ore, poi sottoporre ad agitazione meccanica per un'ora e, infine, filtrare. Il residuo viene sottoposto a due estrazioni nelle stesse condizioni. Far evaporare a secco le soluzioni di etere di petrolio. Riprendere il residuo con 10 ml di etere di petrolio. L'estratto così preparato viene poi sottoposto all'analisi quantitativa mediante cromatografia in fase gassosa.

8. Analisi quantitativa mediante cromatografia in fase gassosa

a) Preparazione delle soluzioni da dosare

Il residuo di estrazione, ripreso con 10 ml di etere di petrolio, viene sottoposto ad un'analisi quantitativa per la determinazione del suo tenore di D9 THC.

Per tale determinazione si utilizza la tecnica dello standard interno e si calcola la superficie dei picchi.

Far evaporare a secco 1 ml della soluzione di etere di petrolio. Riprendere il residuo con 2 ml di una soluzione etanolica allo 0,1 % di androstene 3-17 dione (standard interno con tempo di ritenzione nettamente superiore a quello dei vari cannabinoidi e, in particolare, circa doppio di quello del D9 THC).

Curva di taratura:

0,10 - 0,25 - 0,50 - 1,0 e 1,5 mg del D9 THC in 1 ml di soluzione etanolica allo 0,1 % di androstene 3-17.

b) Dati relativi agli strumenti

1.2 // Temperatura del forno: // 240 ° C // temperatura dell'iniettore: // 280 ° C // temperatura del rivelatore: // 270 ° C // flusso di azoto: // 25 ml/mn // flusso di idrogeno: // 25 ml/mn // flusso di aria: // 300 ml/mn

Volume iniettato: 1 ml della soluzione etanolica finale.

Il tempo di ritenzione relativo del D9 THC viene calcolato rispetto all'androstene.

9. Modo di esprimere i risultati

Il risultato è espresso in g di D9 THC per 100 g del campione di laboratorio, essiccato fino a peso costante.

Tolleranza ammessa: 0,03 g/100 g.