REGOLAMENTO (CEE) N. 1145/89 DELLA COMMISSIONE del 28 aprile 1989 che modifica il golamento (CEE) n. 643/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, che fissa le modalità d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi per i prodotti appartenenti al settore delle piante vive e della floricoltura importati in Portogallo per quanto riguarda i massimali indicativi per le piante ornamentali per l'anno 1989
Gazzetta ufficiale n. L 119 del 29/04/1989 pag. 0067 - 0067
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 1145/89 DELLA COMMISSIONE del 28 aprile 1989 che modifica il golamento (CEE) n. 643/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, che fissa le modalità d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi per i prodotti appartenenti al settore delle piante vive e della floricoltura importati in Portogallo per quanto riguarda i massimali indicativi per le piante ornamentali per l'anno 1989 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolre l'articolo 252, paragrafo 3, visto il regolamento (CEE) n. 596/86 de Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88 (2), in particolare l'articolo 7, considerando che il regolamento (CEE) n. 643/86 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 760/89 (4), ha fissato le modalità di applicazione del mercanismo complementare applicabile agli scambi per alcuni prodotti appartenenti al settore delle piante vive e della floricultura importati in Portogallo, determinando in particolare, nell'allegato, il massimale indicativo di cui all'articolo 251, paragrafo 1 dell'atto di adesione, applicabile alle importazioni in Portogallo di piante ornamentali in provenienza dagli altri Stati membri della Comunità per l'anno 1989; considerando che il massimale indicativo di cui sopra è stato raggiunto; che la prosecuzione delle importazioni con il ritmo constatato sarebbe tale da creare gravi perturbazioni sul mercato portoghese, proprio nel momento in cui viene immessa in commercio la produzione indigena; che se anche i volumi importati non sono stati, in gran parte, ancora commercializzati, le loro scorte però incidono già sul mercato e rappresentano una diretta concorrenza per la produzione locale; che con il regolamento (CEE) n. 907/89 (5), la Commissione ha sospeso fino al 30 aprile 1989 ricorrendo alle misure conservative, il rilascio dei titoli MCS; considerando che è tuttavia possibile ventilare un aumento del massimale indicativo per il semestre in corso e di conseguenza adattare il volume di tale massimale annuale; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 643/86, il quantitativo di « 647,76 t » fissato come massimale indicativo per le piante ornamentali (codici NC 0602 99 91 e 0602 99 99), è sostituito da « 737,76 t » e il quantitativo di « 300,00 t » è sostituito da « 320,00 t ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1o maggio 1989. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 1989. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106. (2) GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7. (3) GU n. L 60 dell'1. 3. 1986, pag. 39. (4) GU n. L 80 del 23. 3. 1989, pag. 72. (5) GU n. L 95 dell'8. 4. 1989, pag. 21.