Regolamento (CEE) n. 1127/89 del Consiglio, del 27 aprile 1989, che modifica il regolamento (CEE) n. 2245/88 che istituisce un sistema di limiti di garanzia per le pesche sciroppate
Gazzetta ufficiale n. L 118 del 29/04/1989 pag. 0032 - 0033
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 29 pag. 0028
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 29 pag. 0028
REGOLAMENTO (CEE) N. 1127/89 DEL CONSIGLIO del 27 aprile 1989 che modifica il regolamento (CEE) n. 2245/88 che istituisce un sistema di limiti di garanzia per le pesche sciroppate IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1125/89 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, vista la proposta della Commissione (3), considerando che il regolamento (CEE) n. 426/86 ha istituito un regime di aiuto alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli; che qualora si presenti la situazione di notevole squilibrio tra la produzione e le possibilità di smaltimento prevista dall'articolo 2, paragrafo 3 possono essere adottate delle misure adeguate; considerando che il regolamento (CEE) n. 991/84 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 485/86 (5), ha già limitato la concessione dell'aiuto alla produzione per le pere Williams conservate allo sciroppo; che è opportuno prevedere per le pere allo sciroppo delle varietà Williams e Rocha un sistema di limite di garanzia comunitaria paragonabile a quello previsto per le pesche allo sciroppo dal regolamento (CEE) n. 2245/88 (6); che il limite è determinato in base ai quantitativi di pere Williams che beneficiano dell'aiuto e alla produzione della varietà Rocha in Portogallo; che occorre completare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2245/88 e abrogare il regolamento (CEE) n. 991/84, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 2245/88 è modificato come segue: 1) Il titolo è sostituito dal titolo seguente: «Regolamento (CEE) n. 2245/88 del Consiglio, del 19 luglio 1988, che istituisce sistemi di limite di garanzia per le pesche e le pere, allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta» 2) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 1 1. Un limite di garanzia è fissato per ogni campagna, per la Comunità ad eccezione della Spagna, per un quantitativo di pesche, allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta, di 502 000 tonnellate espresse in peso netto, dei codici NC 2008 70 61, 2008 70 69, 2008 70 71, 2008 70 79, 2008 70 91 e 2008 70 99. 2. Un limite di garanzia è fissato per ogni campagna, per la Comunità, per un quantitativo di 102 805 tonnellate, espresse in peso netto, di pere Williams e Rocha, allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta, dei codici NC 2008 40 51, 2008 40 59, 2008 40 71, 2008 40 79, 2008 40 91 e 2008 40 99. 3. In caso di superamento dei limiti di garanzia di cui ai paragrafi 1 e 2, l'aiuto viene ridotto per la campagna successiva in funzione del superamento del limite constatato per il prodotto in causa. Tale superamento è valutato in base alla media dei quantitativi prodotti nel corso delle tre campagne antecedenti la campagna per la quale deve essere fissato l'aiuto.» Articolo 2 Il regolamento (CEE) n. 991/84 è abrogato. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dall'inizio della campagna 1989/1990. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 27 aprile 1989. Per il Consiglio Il Presidente J. BARRIONUEVO PEÑA (1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1. (2) Vedi pagina 29 della presente Gazzetta ufficiale. (3) GU n. C 82 del 3. 4. 1989, pag. 70. (4) GU n. L 103 del 16. 4. 1984, pag. 22. (5) GU n. L 54 dell'1. 3. 1986, pag. 12. (6) GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 18.