31989R1121

Regolamento (CEE) n. 1121/89 del Consiglio del 27 aprile 1989 relativo all'introduzione di un limite d'intervento per le mele e i cavolfiori

Gazzetta ufficiale n. L 118 del 29/04/1989 pag. 0021 - 0022
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 29 pag. 0023
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 29 pag. 0023


REGOLAMENTO (CEE) N. 1121/89 DEL CONSIGLIO del 27 aprile 1989 relativo all'introduzione di un limite d'intervento per le mele e i cavolfiori

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1119/89 (2), in particolare l'articolo 16 ter, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione (3),

considerando che l'articolo 16 ter del regolamento (CEE) n. 1035/72, per sensibilizzare i produttori interessati alle esigenze effettive del mercato, prevede, per i prodotti soggetti al regime dei prezzi e degli interventi, di fissare dei limiti d'intervento al di là dei quali scatta la responsabilità finanziaria dei produttori;

considerando che, vista la situazione del mercato delle mele e dei cavolfiori, in particolare il notevole volume dei ritiri, occorre fissare un limite d'intervento per questi prodotti; che detto limite può essere espresso in percentuale delle quantità medie prodotte e destinate al consumo allo stato fresco nel corso delle ultime cinque campagne per le quali sono disponibili dei dati;

considerando che la situazione del mercato delle mele può modificarsi ulteriormente; che conviene pertanto prevedere un riesame della situazione prima della fine della campagna 1990/1991, per presentare, se del caso, modifiche del limite d'intervento per questo prodotto;

considerando che per tener conto del carattere ciclico della produzione di mele è opportuno prevedere per questo prodotto che la valutazione del superamento del limite avvenga partendo dalla media dei ritiri effettuati durante le ultime tre campagne;

considerando che per i cavolfiori occorre effettuare la constatazione del volume degli interventi su un periodo di dodici mesi consecutivi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1 1. Per le mele è fissato un limite d'intervento pari alle percentuali sottoindicate della media della produzione desti-

nata al consumo allo stato fresco delle ultime cinque campagne per le quali sono disponibili dei dati:

- per la campagna 1989/1990: 6 %,

- per la campagna 1990/1991: 4 %,

- per la campagna 1991/1992: 3 %.

2. Il superamento del limite d'intervento è valutato in base alla media degli interventi effettuati a titolo degli articoli 15, 15 bis, 15 ter, 19 e 19 bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 nel corso delle ultime tre campagne.

3. Il superamento di cui al paragrafo 2 implica, per la campagna di commercializzazione successiva, una diminuzione del prezzo di base e del prezzo d'acquisto dell'1 % per fascia di superamento di 78 800 tonnellate.

4. Prima della fine della campagna 1990/1991 la Commissione esamina la situazione del mercato e, se del caso, propone una revisione del limite fissato per la campagna 1991/1992, in funzione dell'evoluzione del mercato.

Articolo 2 1. Per i cavolfiori e fissato un limite d'intervento al 3 % della media della produzione destinata al consumo allo stato fresco delle cinque ultime campagne per le quali sono disponibili dei dati.

2. Il superamento del limite d'intervento è valutato in base agli interventi effettuati a titolo degli articoli 15, 15 ter, 19 e 19 bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 nel corso di un periodo di dodici mesi consecutivi.

3. Il superamento di cui al paragrafo 2 implica, per la campagna di commercializzazione successiva, una diminuzione del prezzo di base e del prezzo d'acquisto dell'1 % per fascia di superamento di 18 500 tonnellate.

Articolo 3 Le disposizioni di applicazione del presente regolamento, in particolare il livello dei limiti di cui agli articoli 1 e 2, sono decise secondo la procedura prevista all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72.

Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 aprile 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. BARRIONUEVO PEÑA

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

(2) Vedi pagina 12 della presente Gazzetta ufficiale.

(3) GU n. C 82 del 3. 4. 1989, pag. 58.