31989R1116

REGOLAMENTO (CEE) N. 1116/89 DEL CONSIGLIO del 27 aprile 1989 che modifica il regolamento (CEE) n. 775/87 relativo alla sospensione temporanea di una parte dei quantitativi di riferimento previsti dall' articolo 5 quater, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari -

Gazzetta ufficiale n. L 118 del 29/04/1989 pag. 0008 - 0009


REGOLAMENTO (CEE) N. 1116/89 DEL CONSIGLIO del 27 aprile 1989 che modifica il regolamento (CEE) n. 775/87 relativo alla sospensione temporanea di una parte dei quantitativi di riferimento previsti dall'articolo 5 quater, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 763/89 (2), in particolare l'articolo 5 quater, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione (3),

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 775/87 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1931/88 (5), prevede che l'Italia, in deroga al regime di sospensione temporanea di una parte dei quantitativi di riferimento, applichi un programma di cessazione volontaria della produzione lattiera per conseguire l'obiettivo della sospensione in causa;

considerando che, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 775/87 e in base ai risultati ottenuti applicando l'articolo 3, pare necessario modificare il disposto di detto regolamento affinché l'Italia raggiunga l'obiettivo del 5,5 % di cui all'articolo 1 in tre tappe equivalenti e che, a decorrere dal sesto periodo di dodici

mesi, essa attui le operazioni di sospensione temporanea

dei quantitativi di riferimento dei suoi produttori con un

finanziamento comunitario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 775/87 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 3

1. In deroga agli articoli 1 e 2, la Repubblica italiana applica, nel quarto e quinto periodo di dodici mesi, un

programma di cessazione volontaria della produzione lattiera, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 857/84, in modo tale che per il quinto periodo sia sospesa una proporzione dell'1,83 % del quantitativo globale garantito, fissato dall'articolo 5 quater, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 804/68.

2. In Italia è sospesa una proporzione uniforme di ogni quantitativo di riferimento di cui all'articolo 5 quater, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, fissata in modo tale che la somma dei quantitativi sospesi sia pari all'1,83 % per il sesto periodo e al 3,67 % per ciascuno dei due periodi successivi rispetto al quantitativo globale garantito di cui all'articolo 5 quater, paragrafo 3, secondo comma di detto regolamento.

Ai produttori interessati viene concessa un'indennità per il quantitativo sospeso. Tale indennità è fissata:

- per il sesto periodo di dodici mesi a 8 ECU/100 kg,

- per il settimo periodo di dodici mesi a 7 ECU/100 kg,

- per l'ottavo periodo di dodici mesi a 6 ECU/100 kg.

Per ogni periodo di dodici mesi, l'indennità è versata agli aventi diritto durante l'ultimo trimestre del periodo di dodici mesi di cui si tratta oppure durante il primo trimestre del periodo di dodici mesi successivo.»

2) Il testo dell'articolo 7 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 7

Il finanziamento dell'azione previsto all'articolo 2, paragrafo 1, all'articolo 3, paragrafo 2 e all'articolo 4, terzo comma è considerato come un intervento ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 729/70.»

3) All'articolo 8 i termini «all'articolo 1» sono sostituiti dai termini «all'articolo 1 e all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma» e i termini «all'articolo 2» sono sostituiti dai termini «all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma».

Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 aprile 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. BARRIONUEVO PEÑA

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 84 del 29. 3. 1989, pag. 1.

(3) GU n. C 82 del 3. 4. 1989, pag. 41.

(4) GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 5.

(5) GU n. L 170 del 2. 7. 1988, pag. 4.