31989R1114

REGOLAMENTO (CEE) n. 1114/89 DEL CONSIGLIO del 27 aprile 1989 che fissa, per la campagna lattiera 1989/1990, i prezzi d' entrata di taluni prodotti lattiero-caseari -

Gazzetta ufficiale n. L 118 del 29/04/1989 pag. 0006 - 0006


REGOLAMENTO (CEE) n. 1114/89 DEL CONSIGLIO del 27 aprile 1989 che fissa, per la campagna lattiera 1989/1990, i prezzi d'entrata di taluni prodotti lattiero-caseari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 763/89 (2), in particolare l'articolo 4,

vista la proposta della Commissione (3),

considerando che i prezzi d'entrata debbono essere fissati in modo che i prezzi dei prodotti lattiero-caseari importati si trovino ad un livello corrispondente al prezzo indicativo del latte, tenuto conto della protezione necessaria dell'industria di trasformazione della Comunità; che è pertanto opportuno fissare il prezzo d'entrata sulla base del prezzo indicativo del latte, tenendo conto della relazione che si intende stabilire tra il valore della materia grassa del latte e quella del latte scremato, nonché dei costi e delle rese uniformi per ciascuno dei prodotti lattiero-caseari in questione; che è opportuno tener conto di un importo forfettario destinato a garantire una protezione sufficiente all'industria di trasformazione della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1 1. Per la campagna lattiera 1989/1990, i prezzi d'entrata sono fissati come segue:

Prodotto pilota del

gruppo di prodotti

ecu per 100 kg

1

57,46

2

198,93

3

277,65

4

102,65

5

135,13

6

343,57

7

396,13

8

328,11

9

610,27

10

355,65

11

327,43

12

95,10

2. I prodotti pilota di cui al paragrafo 1 sono quelli definiti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2915/79 del Consiglio, del 18 dicembre 1979, che determina i gruppi di prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3609/88 (5).

Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità

europee.

Esso è applicabile a decorrere dall'inizio della campagna lattiera 1989/1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 aprile 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. BARRIONUEVO PEÑA

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 84 del 29. 3. 1989, pag. 1.

(3) GU n. C 82 del 3. 4. 1989, pag. 39.

(4) GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 1.

(5) GU n. L 315 del 22. 11. 1988, pag. 1.