REGOLAMENTO (CEE) n. 1114/89 DEL CONSIGLIO del 27 aprile 1989 che fissa, per la campagna lattiera 1989/1990, i prezzi d' entrata di taluni prodotti lattiero-caseari -
Gazzetta ufficiale n. L 118 del 29/04/1989 pag. 0006 - 0006
REGOLAMENTO (CEE) n. 1114/89 DEL CONSIGLIO del 27 aprile 1989 che fissa, per la campagna lattiera 1989/1990, i prezzi d'entrata di taluni prodotti lattiero-caseari IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 763/89 (2), in particolare l'articolo 4, vista la proposta della Commissione (3), considerando che i prezzi d'entrata debbono essere fissati in modo che i prezzi dei prodotti lattiero-caseari importati si trovino ad un livello corrispondente al prezzo indicativo del latte, tenuto conto della protezione necessaria dell'industria di trasformazione della Comunità; che è pertanto opportuno fissare il prezzo d'entrata sulla base del prezzo indicativo del latte, tenendo conto della relazione che si intende stabilire tra il valore della materia grassa del latte e quella del latte scremato, nonché dei costi e delle rese uniformi per ciascuno dei prodotti lattiero-caseari in questione; che è opportuno tener conto di un importo forfettario destinato a garantire una protezione sufficiente all'industria di trasformazione della Comunità, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Per la campagna lattiera 1989/1990, i prezzi d'entrata sono fissati come segue: Prodotto pilota del gruppo di prodotti ecu per 100 kg 1 57,46 2 198,93 3 277,65 4 102,65 5 135,13 6 343,57 7 396,13 8 328,11 9 610,27 10 355,65 11 327,43 12 95,10 2. I prodotti pilota di cui al paragrafo 1 sono quelli definiti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2915/79 del Consiglio, del 18 dicembre 1979, che determina i gruppi di prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3609/88 (5). Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dall'inizio della campagna lattiera 1989/1990. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 27 aprile 1989. Per il Consiglio Il Presidente J. BARRIONUEVO PEÑA (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 84 del 29. 3. 1989, pag. 1. (3) GU n. C 82 del 3. 4. 1989, pag. 39. (4) GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 1. (5) GU n. L 315 del 22. 11. 1988, pag. 1.