Regolamento (CEE) n. 1076/89 della Commissione del 26 aprile 1989 che stabilisce le norme di qualità per i porri e modifica il regolamento (CEE) n. 1292/81 che stabilisce le norme di qualità per i porri, le melanzane e le zucchine
Gazzetta ufficiale n. L 114 del 27/04/1989 pag. 0014 - 0017
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 29 pag. 0013
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 29 pag. 0013
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 1076/89 DELLA COMMISSIONE del 26 aprile 1989 che stabilisce le norme di qualità per i porri e modifica il regolamento (CEE) n. 1292/81 che stabilisce le norme di qualità per i porri, le melanzane e le zucchine LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1010/89 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, considerando che il regolamento (CEE) n. 1292/81 della Commissione (3) ha fissato le norme di qualità per i porri; considerando che un'evoluzione è stata registrata nella produzione e nella commercializzazione di questo prodotto, in particolare per quanto riguarda i requisiti del mercato all'ingrosso e al consumo; che pertanto le norme di qualità devono essere modificate per tener conto di queste nuove esigenze; considerando che le norme sono applicabili a tutti gli stadi della commercializzazione; che il trasporto su grandi distanze, l'immagazzinaggio di una certa durata o varie manipolazioni cui i prodotti sono sottoposti possono provocare alcune alterazioni dovute all'evoluzione biologica di tali prodotti o al loro carattere più o meno deperibile; che occorre tener conto di queste alterazioni nell'applicazione delle norme agli stadi della commercializzazione successivi allo stadio della spedizione; che i prodotti della categoria « extra » devono essere oggetto di un vaglio e di un condizionamento particolarmente attenti, e che per tali prodotti deve essere presa in considerazione unicamente la diminuzione dello stato di freschezza e di turgore; considerando che per motivi di chiarezza e praticità è opportuno in tale occasione procedere a una rifusione di dette norme di qualità; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le norme di qualità relative ai porri, rientranti nel codice NC ex 0703 90 00, sono fissate in allegato. Queste norme si applicano a tutti gli stadi della commercializzazione, alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1035/72. Tuttavia, negli stadi successivi a quello della spedizione, i prodotti possono presentare, rispetto alle prescrizioni delle norme: - una leggera diminuzione dello stato di freschezza e di turgore, - leggere alterazioni dovute alla loro evoluzione e al loro carattere più o meno deperibile. Articolo 2 Il regolamento (CEE) n. 1292/81 è modificato come segue: 1) all'articolo 1, i termini « porri (sottovoce ex 07.01 I J della tariffa doganale comune) » sono soppressi, 2) all'articolo 2, secondo comma, è soppresso il primo trattino, 3) l'allegato I è soppresso. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il 1o agosto 1989. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 1989. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (2) GU n. L 109 del 20. 4. 1989, pag. 3. (3) GU n. L 129 del 15. 5. 1981, pag. 38. ALLEGATO NORMA DI QUALITÀ PER I PORRI I. DEFINIZIONE DEL PRODOTTO La presente norma si applica ai porri delle varietà (cultivar) di Allium porrum L. destinati ad essere forniti allo stato fresco al consumatore, esclusi i porri destinati alla trasformazione industriale. II. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche che i porri devono presentare dopo condizionamento e imballaggio. A. Caratteristiche minime In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ogni categoria e delle tolleranze ammesse, i porri devono essere: - interi (questa disposizione non si applica alle radici e all'estremità delle foglie, che possono essere tagliate), - sani; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo, - puliti; praticamente esenti da sostanze estranee visibili; le radici possono tuttavia essere leggermente coperte di terriccio aderente, - di aspetto fresco, privi di foglie appassite o flosce, - non fioriti, - privi di umidità esterna anormale, cioè sufficientemente « asciugati » dopo l'eventuale lavaggio, - privi di odore e/o sapore estranei. L'estremità delle foglie deve essere regolare, allorquando esse vengono tagliate. Lo sviluppo e lo stato dei porri deve essere tale da consentire: - il trasporto e le operazioni connesse, - l'arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti. B. Classificazione I porri sono classificati nelle tre categorie seguenti: i) Categoria I I porri di questa categoria devono essere di buona qualità. Essi possono tuttavia presentare leggeri difetti superficiali, purché questi non pregiudichino l'aspetto, la qualità, la conservazione e la presentazione del prodotto. Sono ammesse leggere tracce di terra all'interno del fusto. Devono presentare una colorazione bianca o bianco-verdastra su almeno un terzo della lunghezza totale o la metà della parte inguainata. Tuttavia, per i porri primaticci (1), la parte bianca e bianco-verdastra deve costituire almeno un quarto della lunghezza totale o un terzo della parte inguainata. ii) Categoria II Questa categoria comprende i porri che non possono essere classificati nella categoria I, ma che corrispondono alle caratteristiche minime sopra definite. La parte bianca o bianco-verdastra deve costituire almeno un quarto della lunghezza totale o un terzo della parte inguainata. Essi possono però presentare: - uno scapo fiorale tenero a condizione che esso si trovi all'interno della parte inguainata; - lievi ammaccature e leggere macchie di ruggine sulle foglie, ma non altrove; - lievi difetti di colorazione; - tracce di terra all'interno del fusto. iii) Categoria III (1) Questa categoria comprende i porri che non possono essere classificati nelle categorie superiori, ma che rispondono alle caratteristiche previste per la categoria II. Tuttavia possono: - essere montati senza che la presenza dello scapo fiorale pregiudichi la commestibilità del prodotto, - presentare difetti di colorazione, - presentare ammaccature e macchie di ruggine ma soltanto sulle foglie, - presentare leggere tracce di terra all'esterno. III. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRAZIONE i) La calibrazione è determinata dal diametro misurato perpendicolarmente all'asse del prodotto al di sopra del rigonfiamento del colletto. Il diametro minimo è fissato a 8 mm per i porri primaticci e a 10 mm pr gli altri porri. ii) Per la categoria I, il diametro del piede più grosso in uno stesso mazzo o in uno stesso imballaggio non deve superare il doppio del diametro del piede più piccolo. IV. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE Per i prodotti non rispondenti ai requisiti della categoria indicata sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro in ogni imballaggio o in ogni mazzo, qualora i porri siano presentati non imballati. A. Tolleranze di qualità i) Categoria I Il 10 % in numero o in peso di porri non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II o eccezionalmente ammessi nella tolleranza di questa categoria. ii) Categoria II Il 10 % in numero o in peso di porri non rispondenti alle caratteristiche della categoria, né alle caratteristiche minime, esclusi i prodotti affetti da marciume, da ammaccature pronunciate o che presentino qualsiasi altra alterazione che li renda inadatti al consumo. iii) Categoria III Il 15 % in numero o in peso di porri non rispondenti alle caratteristiche della categoria né alle caratteristiche minime, esclusi i prodotti affetti da marciume, da ammaccature pronunciate o che presentino qualsiasi altra alterazione che li renda inadatti al consumo. B. Tolleranze di calibro Per tutte le categorie: il 10 % in numero o in peso di porri non rispondenti al diametro minimo previsto o, per i porri della categoria I, al criterio di omogeneità. V. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE A. Omogeneità Il contenuto di ogni imballaggio o di ogni mazzo in uno stesso imballaggio deve essere omogeneo o comprendere soltanto porri della stessa origine, qualità e dello stesso calibro (quando sia imposta una omogeneità) e presentare sviluppo e colorazione sostanzialmente uniformi. Per i porri della categoria III, l'omogeneità può limitarsi all'origine. La parte visibile del contenuto dell'imballaggio o del mazzo deve essere rappresentativa dell'insieme. B. Condizionamento I porri devono essere condizionati in modo che sia garantita una protezione adeguata del prodotto. I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere nuovi, puliti e di sostanze che non possano provocare alterazioni esterne o interne dei prodotti. L'impiego di materiali e in particolare di carte o marchi recanti indicazioni commerciali è autorizzato soltanto se la stampa o l'etichettatura sono realizzate con inchiostro o colla non tossici. Gli imballaggi devono essere privi di qualsiasi corpo estraneo. C. Presentazione I porri possono essere presentati: - disposti in strati regolari nell'imballaggio, - legati in mezzi, anche non imballati. VI. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI ESTERNE Ogni imballaggio o mazzo presentato non imballato deve recare, in caratteri leggibili, indelebili e visibili dall'esterno, le indicazioni seguenti: In caso di presentazione in imballaggio, tutte queste indicazioni devono essere raggruppate su un solo lato del medesimo. A. Identificazione 1.2 // Imballatore e/o speditore // Nome e indirizzo o simbolo di identificazione rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale B. Natura del prodotto « Porri », se il contenuto non è visibile dall'esterno o « porri primaticci » in tutti i casi per questo tipo di porri. C. Origine del prodotto Paese d'origine ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale. D. Caratteristiche commerciali - Categoria - Numero di mazzi (in caso di presentazione di mazzi in un imballaggio). E. Marchio ufficiale di controllo (facoltativo) (1) Porri da semina diretta non trapiantati e raccolti dalla fine dell'inverno all'inizio dell'estate. (1) Categoria di qualità supplementare ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72. L'applicazione di questa categoria di qualità o di alcune sue specificazioni è subordinata ad una decisione che viene adottata sulla base dell'articolo 4, paragrafo 1 dello stesso regolamento.