31989R0859

REGOLAMENTO (CEE) N. 859/89 DELLA COMMISSIONE del 29 marzo 1989 recante modalità d'applicazione delle misure di intervento nel settore delle carni

Gazzetta ufficiale n. L 091 del 04/04/1989 pag. 0005 - 0018


LUXEMBOURG //

TEL .: 478/443 //

TELEX 2537

NEDERLAND :

MINISTERIE VAN LANDBOUW EN VISSERIJ //

VOEDSELVOORZIENINGSIN - EN VERKOOPBUREAU ( VIB ) //

BURG . KESSENPLEIN 3 //

POSTBUS 960 //

6430 AZ HOENSBROEK //

TEL . 045 / 23 83 83, TELEFAX 045 / 22 27 35, TELEX 56396

UNITED KINGDOM :

INTERVENTION BOARD FOR AGRICULTURAL PRODUCE //

FOUNTAIN HOUSE //

2 QUEENS WALK //

READING RG1 7QW //

BERKSHIRE //

TEL . ( 0734 ) 58 36 26 //

TELEX 848 302

ALLEGATO VI

TABELLA DI CONCORDANZA

1.2.3REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2226/78

REGOLAMENTO ( CEE ) N . 828/87

PRESENTE REGOLAMENTO

ARTICOLO 1 //

ARTICOLO 1

ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2, LETTERA A ) //

ARTICOLO 2, LETTERA D )

ARTICOLO 5 //

ARTICOLO 3

ARTICOLO 6, PARAGRAFO 1, LETTERA B ) //

ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2, LETTERA A )

ARTICOLO 6, PARAGRAFO 1, LETTERA C ) //

ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2, LETTERA B )

ARTICOLO 6, PARAGRAFO 1, LETTERA D ) //

ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2, LETTERA C )

ARTICOLO 6, PARAGRAFO 1, LETTERA E ) //

ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2, LETTERA D )

ARTICOLO 6, PARAGRAFO 2 //

ARTICOLO 4, PARAGRAFO 3

ARTICOLO 8 //

ARTICOLO 5

ARTICOLO 9 //

ARTICOLO 6

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ARTICOLO 7

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ARTICOLO 8

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ARTICOLO 9

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ARTICOLO 10

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ARTICOLO 11

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ARTICOLO 12

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ARTICOLO 13

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ARTICOLO 14

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ARTICOLO 15

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ARTICOLO 16

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ARTICOLO 17

ARTICOLO 10 //

ARTICOLO 18

ARTICOLO 11 //

ARTICOLO 19

ARTICOLO 12 //

ARTICOLO 20

ARTICOLO 13 //

ARTICOLO 21

ARTICOLO 14 //

ARTICOLO 22

ARTICOLO 15 //

ARTICOLO 23

ARTICOLO 16 //

ARTICOLO 24

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ARTICOLO 25

ARTICOLO 17 //

ARTICOLO 26

ARTICOLO 18 //

ARTICOLO 27

ARTICOLO 19 //

ARTICOLO 28

ARTICOLO 20 //

ARTICOLO 29 //

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 4

ALLEGATO I //

ALLEGATO

ALLEGATO II

ALLEGATO II, PUNTI DA 1 A 5 //

ALLEGATO III, PUNTI DA 1 A 5

ALLEGATO II, LETTERE _ //

ALLEGATO III, PUNTO 6

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ALLEGATO IV

ALLEGATO III

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ALLEGATO V

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ALLEGATO VI // // //*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 859/89 DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 1989

recante modalità d'applicazione delle misure di intervento nel settore delle carni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7 e l'articolo 25,

considerando che a seguito dell'ultima modifica del sistema di intervento è necessario adattare le modalità di applicazione previste dal regolamento (CEE) n. 2226/78 della Commissione, del 25 settembre 1978, recante modalità di applicazione delle misure di intervento nel settore delle carni bovine e abrogazione dei regolamenti (CEE) n. 1896/73 e (CEE) n. 2630/75 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3492/88 (4),

considerando che data l'entità e il numero delle modifiche da apportare al regolamento (CEE) n. 2226/78 è opportuno, per motivi di chiarezza, procedere ad un rimaneggiamento e redigere un nuovo testo che comprenda anche le disposizioni del regolamento (CEE) n. 828/87 della Commissione, del 23 marzo 1987, che fissa i prodotti ammissibili all'intervento nel settore delle carni bovine (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 654/89 (6); che occorre di conseguenza abrogare i regolamenti (CEE) n. 2226/78 e (CEE) n. 828/87;

considerando che tra le modifiche del regime di intervento è stato previsto a certe condizioni il ricorso alla procedura di aggiudicazione; che occorre di conseguenza fissare le norme in base alle quali quest'ultima deve svolgersi nonché talune misure transitorie; che occorre in particolare prevedere il termine di presentazione delle offerte, i quantitativi minimi che possono essere oggetto di un'offerta nonché la costituzione di una cauzione per assicurare la serietà delle offerte e l'osservanza delle condizioni previste; che a tal fine, in deroga all'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 2220/85, della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli (7), modificato dal regolamento (CEE) n. 1181/87 (8), la cauzione deve restare, al di là di una certa soglia, acquisita totalmente se i quantitativi offerti non sono accettati o conferiti all'intervento;

considerando che le disposizioni così previste risultano in gran parte applicabili agli acquisti di cui all'articolo 6, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 805/68; che tuttavia per questi acquisti, il livello delle offerte da adottare è già stato fissato da questa disposizione;

considerando che i prodotti che possono essere acquistati all'intervento devono essere determinati in modo da assicurare un miglior sostegno del mercato e consentire la comparabilità delle offerte; che le carcasse, quali definite dal regolamento (CEE) n. 1208/81 del Consiglio, del 28 aprile 1981, che stabilisce la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti (9) sono quelle che meglio rispondono a tale obiettivo;

considerando che occorre inoltre garantire la qualità dei prodotti acquistati prevedendo l'osservanza dei requisiti previsti dalla direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (10), modificato da ultimo dalla direttiva 88/657/CEE (11) e dalla direttiva 88/146/CEE del Consiglio, del 7 marzo 1988, concernente il divieto dell'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali (12) nonché dal regolamento (CEE) n. 3955/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, relativo alle condizioni di importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil (13);

considerando che, inoltre, per assicurare, conformemente al disposto dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 805/68, che i prodotti acquistati sono originari della Comunità, occorre far riferimento all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci (14), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3860/87 (15),

considerando che è opportuno mantenere la definizione delle due regioni di intervento nel Regno Unito nonché le disposizioni concernenti la presa in consegna, i depositi frigoriferi e il disossamento; che a tal fine per assicurare parità di trattamento degli operatori, il luogo dove avviene la presa in consegna dei prodotti da parte dell'organismo di intervento può essere in linea di massima il centro di intervento al quale l'offerente propone di consegnare i suoi prodotti; che occorre però lasciare all'organismo di

intervento la possibilità di decidere un altro luogo qualora la presa in consegna presso il centro indicato dal venditore sia impossibile;

considerando che per continuare ad organizzare il regime degli acquisti da parte degli organismi di intervento in modo razionale, occorre prevedere criteri di selezione dei centri di intervento; che è opportuno determinare questi centri in funzione di determinati requisiti tecnici in modo da assicurare la buona conservazione della carne;

considerando che per continuare ad assicurare nel modo migliore possibile l'esecuzione dei provvedimenti di intervento è importante controllare che le perdite durante la permanenza nei depositi frigoriferi siano il più ridotte possibile e che la qualità dei prodotti acquistati dagli organismi di intervento sia mantenuta per quanto possibile anche durante un periodo di immagazzinaggio prolungato;

considerando che occorre pertanto adottare disposizioni comunitarie sulle temperature di congelamento e di immagazzinaggio nonché sull'imballaggio;

considerando che è opportuno continuare a prevedere la possibilità per gli organismi di intervento di disossare le carni che essi acquistano per poter utilizzare nel modo migliore possibile la loro capacità di magazzinaggio; che è pertanto necessario precisare le modalità di tale disossamento;

considerando che il disossamento è effettuato da imprese specializzate sulla base di contratti conclusi con gli organismi di intervento; che è necessario continuare a definire i termini di tali contratti;

considerando che è opportuno, infine rafforzare le disposizioni relative al controllo dei prodotti presentati all'intervento nonché al controllo delle operazioni di disossamento;

considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non ha formulato alcun parere entro i termini fissati dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

ACQUISTI DI INTERVENTO

Sezione I

Disposizioni generali sull'intervento

Articolo 1

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 805/68, il territorio del Regno Unito è suddiviso in due regioni di intervento definite come segue:

- regione I: Gran Bretagna

- regione II: Irlanda del Nord.

Articolo 2

L'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 805/68 avviene in base alle seguenti modalità:

a) per constatare che le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafi da 2 a 6 del regolamento (CEE) n. 805/68 per le diverse qualità o gruppi di qualità sono soddisfatte,

- la constatazione dei prezzi medi di mercato è effettuata alle condizioni di cui al regolamento (CEE) n. 3310/86 della Commissione (1)

- i prezzi di intervento delle qualità diverse dalla qualità R 3 si ricavano applicando le variazioni di cui all'allegato I;

b) in presenza delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafi 2 o 4 del regolamento (CEE) n. 805/68, possono essere decise aggiudicazioni conformi alle disposizioni della sezione II, secondo la procedura dell'articolo 27 di detto regolamento;

c) in presenza delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 805/68, gli acquisti sono decisi dalla Commissione; sono applicabili le disposizioni della sezione II del presente regolamento ad eccezione di quelle dell'articolo 11;

d) in caso di riferimento a un gruppo di qualità:

- il prezzo medio di mercato comunitario si ottiene conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3310/86;

- il prezzo medio di mercato o di intervento in uno Stato membro o regione di Stato membro corrisponde alla media dei prezzi di mercato o di intervento di ciascuna di queste qualità ponderate tra di loro in base alla loro importanza relativa nelle macellazioni di tale Stato membro o regione;

- il prezzo medio di intervento comunitario corrisponde alla media dei prezzi d'intervento di ciascuna di queste qualità ponderate tra di loro in base alla loro importanza relativa nelle macellazioni comunitarie;

e) il quantitativo di cui all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68 si intende per periodo di 12 mesi a decorrere dal 1o lunedì di aprile di ogni anno;

f) la percentuale di cui all'articolo 6, paragrafo 5, primo trattino del regolamento (CEE) n. 805/68 è calcolata partendo dai dati statistici comunitari sulle macellazioni, utilizzati per constatare i prezzi alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 3310/86;

g) l'apertura, la riapertura o la sospensione degli acquisti all'intervento si basa sulle due rilevazioni settimanali più recenti dei prezzi di mercato degli Stati membri o regioni di Stato membro.

Articolo 3

Il prezzo d'acquisto delle carni si intende franco impianto frigorifero del centro di intervento.

Il prezzo d'acquisto delle carni destinate al disossamento si intende franco laboratorio di sezionamento qualora detto laboratorio venga considerato come centro di intervento.

Le spese di scarico sono a carico del venditore.

Articolo 4

1. Possono essere acquistati all'intervento i prodotti di cui all'allegato II che rientrano nelle categorie seguenti, definite all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1208/81: le carni ottenute da giovani animali maschi non castrati di almeno due anni (categoria A) e quelle ottenute da animali maschi castrati (categoria C). Gli Stati membri che effettuano la suddivisione delle classi di cui all'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento già citato sono autorizzati a limitare gli acquisti all'intervento ad alcune sottoclassi.

2. Possono essere acquistate soltanto carni:

a) che corrispondono alle disposizioni della direttiva 64/433/CEE;

b) che non abbiano caratteristiche che le rendono inadatte all'ammasso o alla successiva utilizzazione;

c) che siano originarie della Comunità ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 802/68;

d) ottenute da animali ai quali non sono state somministrate sostanze vietate dall'articolo 2 della direttiva 88/146/CEE;

e) che non superino i livelli massimi ammissibili di radioattività resi applicabili dalla normativa comunitaria. I livelli applicabili ai prodotti di origine comunitaria contaminati a seguito dell'incidente della centrale di Cernobil, sono quelli fissati all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3955/87. Il controllo del livello di contaminazione radioattiva del prodotto avviene soltanto se così richiesto dalla situazione e durante il periodo necessario. Se necessario, la durata e la portata dei provvedimenti di controllo sono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68.

3. Inoltre, possono essere acquistate soltanto carni:

a) non ottenute da animali macellati d'urgenza;

b) presentate eventualmente dopo sezionamento a spese dell'interessato, conformemente all'allegato III, in particolare la conformità ai requisiti del paragrafo 2 di detto allegato deve essere valutata mediante un controllo su ogni parte della carcassa; l'inosservanza di uno solo di tali requisiti determina il rifiuto della presa in consegna;

c) classificate conformemente alla tabella comunitaria di classificazione di cui al regolamento (CEE) n. 1208/81; gli organismi di intervento rifiutano i prodotti che ritengono classificati in modo non conforme a detta tabella dopo controllo approfondito di ogni parte della carcassa;

d) identificate mediante un marchio che indichi la categoria, le classi di conformazione e di stato di ingrassamento. Il marchio deve essere stato apposto mediante stampigliatura usando un inchiostro non tossico, indelebile e inalterabile e conformemente ad una procedura riconosciuta dalle autorità nazionali competenti; l'altezza delle lettere e delle cifre deve essere di almeno 2 cm. I marchi sono apposti sulle parti posteriori a livello del controfiletto all'altezza della quarta vertebra lombare e sui quarti anteriori a livello della punta di petto a 10-30 cm di distanza dal centro dello sterno;

e) per l'applicazione della disposizione delle lettera d), la lettera A) designa la categoria di carcasse di giovani animali maschi non castrati definita all'articolo 3, paragrafo 1, primo trattino del regolamento (CEE) n. 1208/81 e la lettera C designa la categoria di carcasse di animali maschi castrati definita al terzo trattino dello stesso paragrafo.

Articolo 5

Gli organismi d'intervento degli Stati membri che, in seguito a cospicui conferimenti di carne all'intervento nel quadro delle misure di cui all'articolo 6, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 805/68, non siano in grado di prendere in consegna senza indugio le carni offerte, sono autorizzati a limitare gli acquisti ai quantitativi che possono prendere in consegna.

Gli Stati membri vigilano affinché l'applicazione di questa limitazione pregiudichi il meno possibile la parità di accesso dei venditori all'intervento.

Articolo 6

1. I centri di intervento sono determinati dagli Stati membri in modo che sia garantita l'efficacia delle misure di intervento.

Gli impianti di tali centri devono consentire la presa in consegna delle carni con osso; essi devono consentire anche il congelamento di tutte le carni da conservare allo stato naturale.

Gli impianti di detti centri devono inoltre consentire il magazzinaggio di queste carni per un periodo minimo di tre mesi, in condizioni tecniche soddisfacenti.

2. Gli organismi di intervento sono autorizzati a immagazzinare separatamente i quarti anteriori con osso, ritenuti di qualità e presentazione idonee all'utilizzazione industriale.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(2) GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43.

(3) GU n. L 261 del 26. 9. 1978, pag. 5.

(4) GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 20.

(5) GU n. L 80 del 24. 3. 1987, pag. 8.

(6) GU n. L 71 del 15. 3. 1989, pag. 38.

(7) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

(8) GU n. L 113 del 30. 4. 1987, pag. 31.

(9) GU n. L 123 del 7. 5. 1981, pag. 3.

(10) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.

(11) GU n. L 382 del 31. 12. 1988, pag. 3.

(12) GU n. L 70 del 16. 3. 1988, pag. 16.

(13) GU n. L 371 del 30. 12. 1987, pag. 14.

(14) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.

(15) GU n. L 363 del 23. 12. 1987, pag. 30.

(1) GU n. L 305 del 31. 10. 1986, pag. 28.

In tale caso, detti prodotti sono immagazzinati in partite facilmente identificabili e sono oggetto di una contabilità separata.

3. Gli Stati membri adottano tutte le misure idonee ad assicurare la buona conservazione dei prodotti ammassati nonché a limitare le perdite di peso. La temperatura di congelamento deve consentire di ottenere una temperatura al centro della massa uguale o inferiore a -7 °C in un termine massimo di 36 ore.

4. Le carni con osso sono imballate in fogli di polietilene o di polipropilene, idonei all'imballaggio di prodotti alimentari di almeno 0,05 mm di spessore e in involucri di cotone (stockinettes) o di un materiale sintetico, sufficientemente resistenti in modo che le carni siano interamente ricoperte (garretto compreso) da detti imballaggi.

5. Gli organismi di intervento ammassano separatamente in partite facilmente identificabili, i quarti posteriori non disossati, in funzione della loro classe di conformazione, presentati conformenete all'articolo 4, paragrafo 3. Questi prodotti sono contabilizzati separatamente.

Sezione II

Procedura di aggiudicazione

Articolo 7

1. L'apertura delle aggiudicazioni di cui all'articolo 2 e le relative modifiche e sospensioni sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee al più tardi il sabato o, in casi eccezionali, il martedì che precede la data di scadenza del primo termine di presentazione delle offerte.

2. Al momento dell'apertura dell'aggiudicazione può essere fissato un prezzo minimo al di sotto del quale le offerte non vengono accettate.

Articolo 8

Durante il periodo in cui l'aggiudicazione è aperta, il termine per la presentazione delle offerte scade ogni secondo e quarto mercoledì del mese alle ore 12 (ora di Bruxelles) ad eccezione del quarto mercoledì del mese di dicembre. Se il mercoledì è un giorno festivo, il termine è anticipato di 24 ore. La presentazione delle offerte da parte degli organismi di intervento alla Commissione ha luogo entro le 24 ore successive alla fine del termine di presentazione delle offerte.

Articolo 9

1. L'offerente può partecipare all'aggiudicazione soltanto se si impegna per iscritto a rispettare le varie disposizioni relative agli acquisti in causa.

2. Gli interessati partecipano all'aggiudicazione presso l'organismo di intervento degli Stati membri dove essa è aperta consegnando l'offerta scritta dietro scontrino di ricevuta oppure mediante qualsiasi mezzo di comunicazione scritta con avviso di ricevuta accettato dall'organismo di intervento. Essi possono presentare soltanto un'offerta per categoria e aggiudicazione.

3. Nell'offerta devono figurare:

a) il nome e l'indirizzo dell'offerente;

b) il quantitativo offerto di prodotti della o delle categorie di cui nell'avviso di aggiudicazione, espressi in tonnellate;

c) il prezzo proposto per 100 kg di prodotti della qualità R 3 alle condizioni di cui all'articolo 3, espresso in ecu con 2 decimali al massimo;

d) il centro o i centri di intervento dove l'offerente intende consegnare il prodotto.

4. Un'offerta è valida soltanto se:

a) concerne un quantitativo di almeno 10 tonnellate; tuttavia gli organismi di intervento possono fissare quantitativi minimi superiori che non devono però superare di tre volte il quantitativo già citato;

b) l'offerta è accompagnata dall'impegno di cui al paragrafo 1;

c) è fornita la prova che l'offerente ha constituito prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte la cauzione di aggiudicazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1 per l'aggiudicazione in questione.

5. L'offerta non può essere ritirata dopo chiusura del termine di cui all'articolo 8 per la presentazione delle offerte relative all'aggiudicazione in causa.

6. Deve essere assicurata la riservatezza delle offerte.

Articolo 10

1. Nel quadro del presente regolamento, il mantenimento dell'offerta dopo la chiusura del termine per la presentazione delle offerte e la consegna dei prodotti al deposito designato dall'organismo di intervento entro i termini di cui all'articolo 13, paragrafo 2 constituiscono requisiti principali la cui esecuzione è assicurata dalla costituzione di una cauzione di 15 ECU/100 kg.

2. La cauzione è costituita nello Stato membro dove è presentata l'offerta; esse è svincolata:

- per le offerte non accettate non appena noti i risultati dell'aggiudicazione,

- per le offerte accettate alla fine della presa in consegna dei prodotti senza pregiudizio dell'articolo 13, paragrafo 4.

Articolo 11

1. In relazione alle offerte ricevute per ogni aggiudicazione e secondo la procedura di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68 viene fissato un prezzo massimo di acquisto per categoria per la qualità R 3; se così richiesto da circostanze particolari, può essere fissato un prezzo diverso per Stato membro o regione di Stato membro in funzione dei prezzi medi di mercato rilevati.

2. Può essere deciso di non tenere l'aggiudicazione. 3. Se il totale dei quantitativi offerti a un prezzo uguale o inferiore al prezzo massimo supera i quantitativi che possono essere acquistati, i quantitativi aggiudicati possono essere ridotti applicando un coefficiente di riduzione.

Articolo 12

1. L'offerta è rifiutata se il prezzo proposto è superiore al prezzo massimo di cui all'articolo 11, valido per l'aggiudicazione in questione.

2. I diritti e gli obblighi derivanti dall'aggiudicazione non sono trasmissibili.

Articolo 13

1. Ogni offerente è immediatamente informato dall'organismo d'intervento sul risultato della sua partecipazione all'aggiudicazione. L'organismo d'intervento rilascia senza indugio all'aggiudicatario un buono di consegna numerato in cui figurano:

a) il quantitativo da consegnare;

b) il prezzo aggiudicato;

c) il calendario di consegna dei prodotti;

d) il centro o i centri d'intervento dove deve aver luogo la consegna.

Se la presa in consegna può aver luogo soltanto al centro d'intervento di cui all'articolo 9, paragrafo 3, l'organismo d'intervento determina il luogo della presa in consegna del prodotto in uno dei centri d'intervento più vicini.

2. L'aggiudicatario entro un termine di 16 giorni successivi al giorno della chiusura del termine per la presentazione delle offerte effettua la consegna dei prodotti. Tuttavia la Commissione, in funzione dell'entità dei quantitativi aggiudicati può prorogare questo termine di una settimana. La consegna può essere scaglionata.

3. Se il quantitativo effettivamente consegnato è superiore al quantitativo aggiudicato, il prezzo è pagato soltanto a concorrenza del quantitativo aggiudicato.

4. Se il quantitativo effettivamente consegnato e accettato è inferiore al quantitativo aggiudicato la cauzione:

a) è svincolata interamente se la differenza non supera il 5 %;

b) salvo caso di forza maggiore essa è acquisita:

- proporzionalmente ai quantitativi non consegnati o non accettati se la differenza non supera il 15 %,

- totalmente negli altri casi, in deroga all'articolo 22, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2220/85.

Il prezzo è pagato soltanto per il quantitativo effettivamente consegnato e accettato.

Articolo 14

Ai sensi del presente regolamento, la presa in consegna dei prodotti da parte dell'organismo d'intervento avviene il giorno dell'entrata dei prodotti nel centro d'intervento e al più presto il giorno successivo al giorno dell'emissione del buono di consegna di cui all'articolo 13, paragrafo 1.

Articolo 15

1. L'organismo d'intervento versa all'aggiudicatario entro un termine che inizia il centoventesimo giorno successivo alla fine della presa in consegna dei prodotti e termina il centoquarantesimo giorno dopo questa data, il prezzo indicato nella sua offerta.

2. Se la presa in consegna verte su altre qualità e sottoclassi, il prezzo versato all'aggiudicatario è corretto mediante un coefficiente di conversione applicabile alla qualità acquistata e che figura all'allegato IV.

Articolo 16

Il tasso di conversione da applicare agli importi di cui agli articoli 9, 10 e 11 è il tasso agricolo di conversione applicabile il giorno di chiusura del termine per la presentazione delle offerte.

Sezione III

Misure transitorie

Articolo 17

In deroga al disposto dell'articolo 2, per la prima aggiudicazione parziale, l'intervento può anche essere deciso in uno o più Stati membri o regioni di uno Stato membro per una o più qualità o gruppi di qualità qualora in base agli estratti di prezzo concernenti ancora il periodo anteriore al 3 aprile 1989, per due settimane consecutive si siano verificate simultaneamente le due condizioni seguenti:

- il prezzo medio di mercato comunitario rilevato in base alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti è inferiore al 91 % del prezzo d'intervento,

- il prezzo medio di mercato rilevato in base a detta tabella nello Stato membro o negli Stati membri o regioni di uno Stato membro è inferiore all'87 % del prezzo d'intervento.

TITOLO II

DISOSSAMENTO DELLE CARNI ACQUISTATE DAGLI ORGANISMI D'INTERVENTO

Articolo 18

1. Gli organismi d'intervento possono far procedere al disossamento della totalità o di parte delle carni bovine acquistate.

2. I tagli senza osso devono possedere i requisiti prescritti dalla direttiva 64/433/CEE. Articolo 19

1. Il disossamento è effettuato in virtù di contratti i cui termini sono fissati dagli organismi d'intervento, conformemente ai loro capitolati d'oneri.

Tali contratti sono stipulati esclusivamente con laboratori di sezionamento di carni riconosciuti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 64/433/CEE.

2. I capitolati d'oneri degli organismi d'intervento fissano le condizioni cui devono ottemperare i laboratori di sezionamento, stabiliscono le necessarie attrezzature tecniche e assicurano la conformità per quanto riguarda la preparazione dei tagli.

Essi precisano fra l'altro le condizioni particolari di disossamento specificando le modalità di preparazione, sezionamento, imballaggio, congelamento e conservazione dei tagli fino al momento della loro ripresa in consegna da parte dell'organismo d'intervento.

I capitolati d'oneri degli organismi d'intervento possono essere richiesti dagli interessati agli indirizzi elencati nell'allegato V.

3. Al più tardi dieci giorni prima dell'inizio delle operazioni di disossamento, ogni Stato membro comunica alla Commissione l'elenco e le definizioni dei tagli senza osso di cui all'articolo 18, paragrafo 2 nonché il capitolato d'oneri dell'organismo d'intervento.

Articolo 20

1. Gli organismi d'intervento provvedono al controllo di tutte le operazioni di cui all'articolo 19. Tale controllo comporta un controllo fisico permanente oppure un'ispezione imprevista dell'operazione di disossamento almeno una volta al giorno e un esame mediante campione dei cartoni di tagli prima e dopo il congelamento nonché un raffronto dei quantitativi lavorati con i quantitativi prodotti da un lato e le ossa, i pezzi di grasso e altri scarti di imballaggio dall'altro.

2. Nessun'altra carne può essere presentata nella sala di disossamento mentre si procede al disossamento, al sezionamento e all'imballaggio delle carni bovine d'intervento.

Tuttavia, carni suine possono essere presenti nella sala di disossamento contemporaneamente alle carni bovine a condizione che siano trattate su un'altra catena di lavoro.

Articolo 21

1. La sala di disossamento deve essere mantenuta a una temperatura non superiore a 12 °C.

2. Durante le operazioni di trasporto, disossamento, sezionamento e imballaggio che precedono il congelamento, la temperatura interna delle carni non deve mai superare i + 7 °C.

3. Tutti gli ossi, i grossi tendini e le cartilagini devono essere scartati.

4. I tagli senza osso ottenuti dal quarto posteriore, eccettuato il pancettone, non possono presentare una copertura di grasso superiore a 1 cm, misurata prima del congelamento nel punto più spesso. Tuttavia il filetto deve essere completamente sgrassato.

La percentuale di grasso visibile, sia esterno che interstiziale, dei tagli senza osso ottenuti dal quarto anteriore, senza tener conto del pancettone, deve essere inferiore o uguale al 10 %. Tuttavia, questa percentuale non può superare il 6 % per la « boule de macreuse » mentre può raggiungere il 30 % per il pancettone. Il grasso al di sotto dello sterno deve essere rimosso.

Gli organismi d'intervento sono autorizzati ad applicare criteri più rigorosi in materia di sgrassatura.

Articolo 22

1. I tagli senza osso sono imballati in modo che nessuna parte delle carni entri in contatto diretto con il cartone, in conformità delle seguenti norme:

a) i tagli ottenuti dal quarto posteriore, esclusa se del caso la parte del pancettone relativa, sono avvolti separatamente e interamente in polietilene idoneo all'imballaggio di prodotti alimentari di almeno 0,05 mm di spessore e sono messi in cartoni del peso netto massimo di 30 kg;

b) i tagli ottenuti dal quarto anteriore e, se del caso la parte di pancettone proveniente dal quarto posteriore sono:

- messi in cartoni rivestiti all'interno di un foglio di polietilene idoneo all'imballaggio di prodotti alimentari, di almeno 0,05 mm di spessore,

- oppure avvolti in sacchi di polietilene, idoneo all'imballagio di prodotti alimentari, di almeno 0,05 mm di spessore;

c) se i tagli sono avvolti separatamente e messi in cartoni rivestiti all'interno di un foglio o di un sacchetto di polietilene, soltanto il foglio deve avere almeno 0,05 mm di spessore.

Il peso netto di carne per cartone non deve superare i 30 kg.

2. Possono essere messi nello stesso cartone o sacco soltanto i tagli aventi la stessa denominazione e ottenuti dalla stessa categoria di animali.

Articolo 23

1. I contratti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, e la relativa remunerazione coprono le operazioni e le spese che risultano dall'applicazione del presente regolamento, e in particolare:

a) il trasporto delle carni con osso dal centro d'intervento al laboratorio di sezionamento, qualora quest'ultimo non venga considerato come centro d'intervento; b) le operazioni di disossamento, sezionamento, imballaggio e congelamento rapido;

c) l'ammasso dei tagli congelati, il loro caricamento e trasporto, nonché la loro ripresa in consegna da parte dell'organismo d'intervento presso gli impianti frigoriferi da esso designati;

d) il costo dei materiali, in particolare per l'imballaggio;

e) il valore degli ossi, dei pezzi di grasso e degli altri residui del sezionamento eventualmente lasciati dagli organismi d'intervento ai laboratori di sezionamento.

2. Gli impianti frigoriferi, di cui al paragrafo 1, lettera c), devono essere situati sul territorio della Stato membro da cui dipende l'organismo d'intervento. Salvo deroghe particolari da adottare conformemente alla procedura di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68, detti impianti devono consentire l'ammasso di tutte le carni disossate, attribuite dall'organismo d'intervento, per un periodo minimo di tre mesi, in condizioni tecniche soddisfacenti.

Articolo 24

Le operazioni di disossamento, sezionamento e imballaggio devono essere terminate entro gli otto giorni lavorativi successivi alla macellazione. Il congelamento rapido deve aver luogo subito dopo l'imballaggio. Tuttavia, gli Stati membri possono fissare scadenze più brevi.

Articolo 25

In caso di inosservanza del disposto degli articoli da 18 a 24 da parte dell'impresa di disossamento, i prodotti ottenuti non sono ripresi dall'organismo d'intervento e la retribuzione non è corrisposta. L'impresa di disossamento inoltre versa all'organismo d'intervento un importo pari al prezzo massimo stabilito da quest'ultimo per il prodotto trattato.

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 26

1. Gli organismi d'intervento accertano che il magazzinaggio e la conservazione delle carni di cui al presente regolamento siano eseguiti in modo da costituire partite facilmente identificabili.

2. La temperatura di magazzinaggio deve essere pari o inferiore a -17 °C.

3. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari a garantire la buona conservazione quantitativa e qualitativa dei prodotti ammassati e provvedono all'immediata sostituzione degli imballaggi danneggiati.

Essi coprono i rischi relativi mediante un'assicurazione che può assumere la forma di un obbligo contrattuale degli ammassatori oppure di un'assicurazione globale dell'organismo d'intervento; lo Stato membro può inoltre essere il proprio assicuratore.

Articolo 27

1. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione qualsiasi modifica concernente l'elenco dei centri d'intervento nonché, se possibile, le relative capacità di congelamento e di ammasso.

2. Gli Stati membri comunicano mediante telex o telefax alla Commissione, al più tardi dieci giorni dopo la fine di ogni periodo di presa in consegna, i quantitativi consegnati e acquistati all'intervento.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi il 21 di ogni mese, per il mese precedente:

- i quantitativi settimanali e mensili acquistati all'intervento, suddivisi per prodotti e qualità secondo la tabella comunitaria di classificazione introdotta dal regolamento (CEE) n. 1208/81,

- i quantitativi di ogni prodotto disossato e non disossato per i quali nel mese considerato è stato stipulato un contratto di vendita,

- i quantitativi di ogni prodotto disossato e non disossato per i quali nel mese considerato è stato rilasciato un buano di ritiro o documento simile,

- le scorte fuori contratto e fisiche di fine mese di ogni prodotto non disossato con indicazione della struttura per età delle scorte fuori contratto.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione al più tardi alla fine di ogni mese per il mese precedente:

- i quantitativi di ogni prodotto disossato ottenuto da carne bovina con osso acquistati all'intervento nel mese considerato,

- le scorte fuori contratto e fisiche alla fine del mese considerato di ogni prodotto disossato con l'indicazione della struttura per età delle scorte fuori contratto.

5. Ai sensi del presente articolo si intendono per:

- scorte fuori contratto, le scorte che non sono ancora state oggetto di un contratto di vendita,

- scorte fisiche, il totale delle scorte fuori contratto e delle scorte che sono state oggetto di un contratto di vendita ma che non sono ancora state prese in consegna. Articolo 28

1. Il regolamento (CEE) n. 828/87 è abrogato. Il regolamento (CEE) n. 2226/78 è abrogato ad eccezione dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera d), che resta applicabile fino al 31 dicembre 1989. Tuttavia, i suddetti regolamenti restano applicabili alle carni prese in consegna anteriormente al 3 aprile 1989.

2. I riferimenti ai regolamenti abrogati devono intendersi come riferimenti fatti al presente regolamento e devono essere letti secondo la Tabelle di concordaza che figura nell'allegato VI.

Articolo 29

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 3 aprile 1989.

Tuttavia, le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera d), ultima frase, sono applicabili soltanto a decorrere dal 1o gennaio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Variazioni dei prezzi d'intervento tra la qualità R 3 e le altre qualità in ECU/100 kg

1.2.3 // // // // Qualità // Categoria A // Categoria C // // // // U 2 // + 20 // + 20 // U 3 // + 15 // + 15 // U 4 // - // + 5 // R 2 // + 5 // - // R 4 // - // - 10 // O 2 // - 15 // - // O 3 // - 20 // - 20 // // //

ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - PARARTIMA II - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II

Produtos elegibles para la intervención

Produkterne, der er kvalificeret til intervention

Interventionsfaehige Erzeugnisse

Proïónta epiléxima gia tin parémvasi

Products eligible for intervention

Produits éligibles à l'intervention

Prodotti ammissibili all'intervento

Produkten die in aanmerking komen voor interventie

Produtos elegíveis para a intervenção

BELGIQUE/BELGIË

- Carcasses, demi-carcasses:

- Hele dieren, halve dieren:

- Catégorie A classe U2 / Categorie A klasse U2

- Catégorie A classe U3 / Categorie A klasse U3

- Catégorie A classe R2 / Categorie A klasse R2

- Catégorie A classe R3 / Categorie A klasse R3

- Catégorie A classe O2 / Categorie A klasse O2

- Catégorie A classe O3 / Categorie A klasse O3

DANMARK

Hele og halve kroppe:

- Kategori A, klasse R2

- Kategori A, klasse R3

- Kategori A, klasse O2

- Kategori A, klasse O3

- Kategori C, klasse R3

- Kategori C, klasse O3

DEUTSCHLAND

Ganze oder halbe Tierkoerper:

- Kategorie A, Klasse U2

- Kategorie A, Klasse U3

- Kategorie A, Klasse R2

- Kategorie A, Klasse R3

- Kategorie C, Klasse R3

- Kategorie C, Klasse R4

- Kategorie C, Klasse O3

ELLADA

Olóklira í misá sfágia

- Katigoría A, klási R2

- Katigoría A, klási R3

- Katigoría A, klási O2

- Katigoría A, klási O3

ESPAÑA

Canales o semicanales:

- Categoría A, clase U2

- Categoría A, clase U3

- Categoría A, clase R2

- Categoría A, clase R3

- Categoría A, clase O2

- Categoría A, clase O3 FRANCE

Carcasses, demi-carcasses:

- Catégorie A classe U2

- Catégorie A classe U3

- Catégorie A classe R2

- Catégorie A classe R3

- Catégorie A classe O2

- Catégorie A classe O3

- Catégorie C classe U2

- Catégorie C classe U3

- Catégorie C classe U4

- Catégorie C classe R3

- Catégorie C classe R4

- Catégorie C classe O3

IRELAND

Carcases, half-carcases:

- Category C class U3

- Category C class U4

- Category C class R3

- Category C class R4

- Category C class O3

ITALIA

Carcasse e mezzene:

- Categoria A classe U2

- Categoria A classe U3

- Categoria A classe R2

- Categoria A classe R3

- Categoria A classe O2

- Categoria A classe O3

LUXEMBOURG

Carcasses, demi-carcasses:

- Catégorie A classe R2

- Catégorie A classe O2

- Catégorie C classe R3

- Catégorie C classe O3

NEDERLAND

Hele dieren, halve dieren:

- Categorie A klasse R2

- Categorie A klasse R3

UNITED KINGDOM

A. Great Britain

Carcases, half-carcases:

- Category C class U2

- Category C class U3

- Category C class U4

- Category C class R3

- Category C class R4

B. Northern Ireland

Carcases, half-carcases:

- Category C class U3

- Category C class U4

- Category C class R3

- Category C class R4

- Category C class O3

ALLEGATO III

1. Carcasse o mezzene, fresche o refrigerate (codice NC 0201) ottenute da animali macellati da sei giorni al massimo.

2. Ai sensi del presente regolamento si intende per:

a) carcassa: il corpo intero dell'animale macellato quale si presenta dopo le operazioni di dissanguamento, svuotamento e scuoiamento:

- senza la testa e i piedi: la testa è separata dalla carcassa al livello dell'articolazione occipito-atlantoide, i piedi sono sezionati al livello delle articolazioni carpometacarpali o tarsometatarsiche,

- senza gli organi contenuti nelle cavità toracica e addominale, senza i rognoni, il grasso di rognone e il grasso di bacino,

- senza gli organi sessuali con i muscoli in prossimità, senza la mammella e il grasso mammario,

- senza diaframma e muscoli del diaframma,

- senza coda,

- senza midollo spinale,

- senza grasso testicolare,

- senza corona del controgirello;

- senza solco iugulare (vena grassa),

- il collo deve essere tagliato conformemente alle prescrizioni veterinarie;

b) mezzene: il prodotto ottenuto mediante separazione della carcassa di cui al punto a) secondo un piano simmetrico che passa nel mezzo di ogni vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacra attraverso il centro dello sterno e della sinfisi ischio-pubica. Le vertebre dorsali e lombari non devono essere spostate;

c) quarti anteriori:

- taglio della carcassa dopo prosciugamento,

- taglio dritto a 10 o a 8 costole,

o

- taglio a 5 o a 8 costole con il pancettone che fa parte del quarto anteriore;

d) quarti posteriori:

- taglio della carcassa dopo prosciugamento,

- taglio dritto a 3 o a 5 costole,

o

- taglio a 5 o a 8 costole detto « pistola ».

3. I prodotti di cui al punto 1 devono essere ottenuti da carcasse ben dissanguate correttamente scuoiate e che non presentino raschiamenti o escissioni né tracce superficiali di sangue, né ecchimosi, ematomi, raschiamenti dei grassi superficiali. La pleura deve essere intatta.

4. I prodotti di cui al punto 2, lettere c) e d) devono essere ottenuti da carcasse o mezzene che rispondano alle condizioni di cui al punto 2, lettere a) e b).

5. I prodotti di cui al paragrafo 1 devono essere refrigerati subito dopo la macellazione per almeno 24 ore in modo da presentare, al termine del periodo di refrigerazione, una temperatura interna non superiore a + 7 °C. Tale temperatura deve restare costante fino al momento della presa in consegna.

6. Il marchio dei prodotti, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, lettera d), deve essere perfettamente leggibile.

ALLEGATO IV

Coefficienti per la conversione delle offerte (qualità R 3) verso altre qualità eleggibili

1.2,4.5,7 // // // // Qualità // Categoria A // Categoria C // // // // 1.2.3.4.5.6.7 // // Alto della gamma (+) // Centro della gamma (0) // Basso della gamma (-) // Alto della gamma (+) // Centro della gamma (0) // Basso della gamma (-) // // // // // // // // U 2 // 1,064 // 1,058 // 1,044 // 1,064 // 1,058 // 1,044 // U 3 // 1,049 // 1,044 // 1,029 // 1,049 // 1,044 // 1,029 // U 4 // - // - // - // 1,020 // 1,015 // 1,000 // R 2 // 1,020 // 1,015 // 1,000 // - // - // - // R 3 // 1,006 // 1,000 // 0,985 // 1,006 // 1,000 // 0,985 // R 4 // - // - // - // 0,977 // 0,971 // 0,956 // O 2 // 0,962 // 0,956 // 0,942 // - // - // - // O 3 // 0,948 // 0,942 // 0,927 // 0,948 // 0,942 // 0,927 // // // // // // //

ANEXO V - BILAG V - ANHANG V - PARARTIMA V - ANNEX V - ANNEXE V - ALLEGATO V - BIJLAGE V - ANEXO V

Direcciones de los organismos de intervención - Interventionsorganernes adresser - Anschriften der Interventionsstellen - Diefthýnseis ton organismón paremváseos - Addresses of the intervention agencies - Adresses des organismes d'intervention - Indirizzi degli organismi d'intervento - Adressen van de interventiebureaus - Endereços dos organismos de intervenção

1.2.3 // BELGIQUE/BELGIË: // Office belge de l'économie et de l'agriculture rue de Trèves 82 1040 Bruxelles // Belgische Dienst voor Bedrijfs- leven en Landbouw Trierstraat 82 1040 Brussel 1.2,3 // // Tél. 02 / 230 17 40, télex 24076 OBEA BRU B, 65567 OBEA BRU B, telefax 02 / 230 25 33 // BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND // Bundesanstalt fuer landwirtschaftliche Marktordnung (BALM) Referat 313 - Adickesallee 40 D-6000 Frankfurt am Main 18 Tel. (06 11) 55 04 61 / 55 05 41, Telex 411 156 / 411 727 Tel. 0 69 / 15 64 (0) 7 04 / 7 05, Telefax 069-1 564 651, Teletext 6 990 732 // DANMARK: // Direktoratet for Markedsordningerne // // EF-Direktoratet // // Frederiksborggade 18 // // DK-1360 Koebenhavn K // // tlf. 01 15 41 30, telex 15137 DK, telefax 01 926 948 // ELLADA: // Ktinotrofikí

odós Stadíoy 33

Athína 10559

til. 321 23 59, télex 221683 // ESPAÑA: // SENPA (Servicio Nacional de Productos Agrarios) Calle Beneficencia 8 25004 Madrid Teléfonos: 2 22 29 61, 2 22 91 20, 2 21 65 30. Télex: SENPA 23427 E // FRANCE: // OFIVAL // // Tour Montparnasse // // 33, avenue du Maine // // 75755 Paris Cedex 15 // // Tél. 45 38 84 00, télex 260643 // IRELAND: // Department of Agriculture // // Agriculture House // // Kildare Street // // Dublin 2 // // Tel. (01) 78 90 11, ext. 22 78 // // Telex 4280 and 5118 // ITALIA: // Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) // // via Palestro, 81, Roma // // Tel. 47 49 91 // // Telex 61 30 03 // LUXEMBOURG // Service d'économie rurale, section cheptel et viande // // 113-115, rue de Hollerich // // Luxembourg // // Tél.: 478/443 // // Télex 2537 // NEDERLAND: // Ministerie van Landbouw en Visserij // // Voedselvoorzieningsin- en verkoopbureau (VIB) // // Burg. Kessenplein 3 // // Postbus 960 // // 6430 AZ Hoensbroek // // Tel. 045 / 23 83 83, telefax 045 / 22 27 35, telex 56396 // UNITED KINGDOM: // Intervention Board for Agricultural Produce // // Fountain House // // 2 Queens Walk // // Reading RG1 7QW // // Berkshire // // Tel. (0734) 58 36 26 // // Telex 848 302

ALLEGATO VI

Tabella di concordanza

1.2.3 // // // // Regolamento (CEE) n. 2226/78 // Regolamento (CEE) n. 828/87 // Presente regolamento // // // // Articolo 1 // // Articolo 1 // Articolo 3, paragrafo 2, lettera a) // // Articolo 2, lettera d) // Articolo 5 // // Articolo 3 // Articolo 6, paragrafo 1, lettera b) // // Articolo 4, paragrafo 2, lettera a) // Articolo 6, paragrafo 1, lettera c) // // Articolo 4, paragrafo 2, lettera b) // Articolo 6, paragrafo 1, lettera d) // // Articolo 4, paragrafo 2, lettera c) // Articolo 6, paragrafo 1, lettera e) // // Articolo 4, paragrafo 2, lettera d) // Articolo 6, paragrafo 2 // // Articolo 4, paragrafo 3 // Articolo 8 // // Articolo 5 // Articolo 9 // // Articolo 6 // - // // Articolo 7 // - // // Articolo 8 // - // // Articolo 9 // - // // Articolo 10 // - // // Articolo 11 // - // // Articolo 12 // - // // Articolo 13 // - // // Articolo 14 // - // // Articolo 15 // - // // Articolo 16 // - // // Articolo 17 // Articolo 10 // // Articolo 18 // Articolo 11 // // Articolo 19 // Articolo 12 // // Articolo 20 // Articolo 13 // // Articolo 21 // Articolo 14 // // Articolo 22 // Articolo 15 // // Articolo 23 // Articolo 16 // // Articolo 24 // - // // Articolo 25 // Articolo 17 // // Articolo 26 // Articolo 18 // // Articolo 27 // Articolo 19 // // Articolo 28 // Articolo 20 // // Articolo 29 // // Articolo 1, paragrafo 4 // Allegato I // // Allegato // Allegato II // Allegato II, punti da 1 a 5 // // Allegato III, punti da 1 a 5 // Allegato II, lettere - // // Allegato III, punto 6 // - // - // Allegato IV // Allegato III // - // Allegato V // - // - // Allegato VI // // //