31989R0790

Regolamento (CEE) n. 790/89 del Consiglio del 20 marzo 1989 che fissa l'importo dell'aiuto supplementare forfettario per la costituzione di organizzazioni di produttori nonché il massimale dell'aiuto per il miglioramento della qualità e della commercializzazione nel settore della frutta a guscio e delle carrube

Gazzetta ufficiale n. L 085 del 30/03/1989 pag. 0006 - 0006
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 28 pag. 0197
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 28 pag. 0197


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REGOLAMENTO (CEE) N. 790/89 DEL CONSIGLIO

del 20 marzo 1989

che fissa l'importo dell'aiuto supplementare forfettario per la costituzione di organizzazioni di produttori nonché il massimale dell'aiuto per il miglioramento della qualità e della commercializzazione nel settore della frutta a guscio e delle carrube

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 789/89 (2), in particolare l'articolo 14 ter, paragrafo 4 e l'articolo 14 quinquies, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'aiuto supplementare forfettario per l'incoraggiamento della costituzione di organizzazioni di produttori di frutta a guscio e di carrube deve essere fissato in modo da rappresentare un reale incentivo, tenuto conto della scarsissima percentuale della produzione commercializzata tramite organizzazioni di produttori e della piccola dimensione delle organizzazioni esistenti;

considerando che per l'aiuto per il miglioramento delle qualità e della commercializzazione di cui all'articolo 14 quinquies del regolamento (CEE) n. 1035/72, il massimale della partecipazione finanziaria dello Stato membro e della Comunità dev'essere fissato ad un livello realistico, che tenga conto dell'obiettivo essenziale del miglioramento genetico e colturale e della superficie del frutteto che può essere ogni anno oggetto di un'azione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'aiuto supplementare forfettario per la costituzione di organizzazioni di produttori di frutta a guscio e/o di carrube, di cui all'articolo 14 ter del regolamento (CEE) n. 1035/72, è fissato come segue:

- 60 ECU/t per la quota inferiore a 1 000 t,

- 70 ECU/t per la quota compresa tra 1 000 e 2 000 t,

- 75 ECU/t per la quota superiore a 2 000 t,

di frutta a guscio e/o di carrube commercializzate dall'organizzazione di produttori nel corso della prima campagna di commercializzazione.

Articolo 2

Il massimale per ettaro di cui all'articolo 14 quinquies, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/72 è fissato a 300 ECU per i primi cinque anni e a 210 ECU per i cinque anni successivi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o settembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 marzo 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. ROMERO HERRERA

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 91.

(2) Vedi pagina 3 della presente Gazzetta ufficiale.