Regolamento (CEE) n. 787/89 del Consiglio del 20 marzo 1989 che modifica il regolamento (CEE) n. 1883/78 relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia
Gazzetta ufficiale n. L 085 del 30/03/1989 pag. 0001 - 0001
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 28 pag. 0193
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 28 pag. 0193
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 787/89 DEL CONSIGLIO del 20 marzo 1989 che modifica il regolamento (CEE) n. 1883/78 relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione, considerando che a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1883/78 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2050/88 (4), le operazioni materiali occasionate dal magazzinaggio e, se del caso, dalla trasformazione dei prodotti all'intervento sono finanziate con importi forfettari uniformi per la Comunità; che è opportuno prevedere lo stesso sistema di finanziamento per l'imputazione al FEAOG, sezione garanzia, delle spese derivanti dall'attuazione delle particolari misure, previste dalla normativa comunitaria, destinate a garantire l'utilizzazione e/o la destinazione per determinate finalità dei prodotti detenuti dagli organismi di intervento, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1883/78 è aggiunto il comma seguente: « Sono altresì finanziate con importi forfettari uniformi per la Comunità le spese occasionate dalle misure particolari destinate a garantire l'utilizzazione e/o la destinazione per determinate finalità dei prodotti detenuti dagli organismi di intervento, adottate nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato e i cui costi sono a carico del FEAOG, sezione garanzia. Gli importi forfettari sono stabiliti secondo la procedura prevista al primo comma. » Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile alle spese effettuate a decorrere dal 1o gennaio 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 20 marzo 1989. Per il Consiglio Il Presidente C. ROMERO HERRERA (1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. (2) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1. (3) GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1. (4) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 6.