31989R0765

REGOLAMENTO (CEE) N. 765/89 DEL CONSIGLIO del 20 marzo 1989 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1079/77 relativo ad un prelievo di corresponsabilità e a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Gazzetta ufficiale n. L 084 del 29/03/1989 pag. 0005 - 0005


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REGOLAMENTO (CEE) N. 765/89 DEL CONSIGLIO

del 20 marzo 1989

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1079/77 relativo ad un prelievo di corresponsabilità e a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1079/77 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2234/88 (5), ha introdotto un prelievo di corresponsabilità riscosso, in linea di principio, sull'insieme dei quantitativi di latte consegnati alle latterie nonché su alcune vendite di prodotti lattieri presso l'azienda produttrice;

considerando che a norma dell'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 763/89 (7), il regime del prelievo è stato portato da cinque a otto periodi di dodici mesi consecutivi; che è stato pure deciso di prorogare la riscossione del prelievo di corresponsabilità al tasso del 2 % a decorrere dal 1o luglio 1988; che appare quindi opportuno alleviare gli oneri che derivano ai piccoli produttori dal tasso del prelievo di corresponsabilità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1079/77 è aggiunto il paragrafo seguente:

« 4. Per i produttori le cui consegne nel corso dei dodici mesi corrispondenti al quarto periodo d'applicazione del regime del prelievo supplementare previsto all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 risultano inferiori o uguali a 60 000 kg, il tasso del prelievo di cui all'articolo 2 del presente regolamento e, all'occorrenza, di cui al paragrafo 3 del presente articolo è ridotto di 0,5 punti durante il sesto periodo d'applicazione del prelievo supplementare.

Beneficia altresì di questa riduzione di 0,5 punti qualsiasi produttore che abbia iniziato o ripreso le consegne dopo l'inizio del quarto periodo di dodici mesi e prima di una data determinata ogni anno dallo Stato membro interessato e le cui consegne constatate - o, se del caso, stimate - durante il primo anno di produzione siano inferiori o uguali a 60 000 kg ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o aprile 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 marzo 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. ROMERO HERRERA

(1) GU n. C 265 del 12. 10. 1988, pag. 6.

(2) GU n. C 12 del 16. 1. 1989.

(3) GU n. C 337 del 31. 12. 1988, pag. 16.

(4) GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6.

(5) GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 36.

(6) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(7) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.