31989R0352

REGOLAMENTO (CEE) N. 352/89 DELLA COMMISSIONE del 13 febbraio 1989 che modifica il regolamento (CEE) n. 570/88 relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari -

Gazzetta ufficiale n. L 042 del 14/02/1989 pag. 0007 - 0007


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REGOLAMENTO (CEE) N. 352/89 DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 570/88 relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1109/88 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7 e l'articolo 12, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 570/88 della Commissione (3) è stato modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2951/88 (4) per prevedere in particolare che la fabbricazione del burro concentrato si svolga entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte; che tale modifica è stata introdotta a causa di una situazione caratterizzata da una domanda anormalmente elevata di burro di ammasso pubblico e di mercato; che per limitare i quantitativi richiesti, la Commissione è stata indotta ad aumentare i prezzi minimi di vendita, a diminuire il livello degli aiuti e ad abbreviare i termini previsti per la produzione del burro concentrato e per l'incorporamento nei prodotti finali; che a seguito di questi provvedimenti, i quantitativi richiesti sono scesi a livelli normali tenuto conto del fabbisogno effettivo dell'industria interessata; che data questa nuova situazione, è opportuno ripristinare il termine inizialmente previsto per la trasformazione del burro concentrato anche al fine di ridurre la differenza tra questo termine e quello previsto per l'incorporamento nei prodotti finali;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 570/88, il testo del primo trattino è sostituito dal testo seguente:

« - sette mesi per quanto riguarda la fabbricazione del burro concentrato, ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile alle quantità aggiudicate anteriormente alla data della sua entrata in vigore e per le quali il termine di tre mesi stabilito per la fabbricazione del burro concentrato non sia ancora scaduto a tale data.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 27.

(3) GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 31.

(4) GU n. L 266 del 27. 9. 1988, pag. 28.