31989R0232

REGOLAMENTO (CEE) N. 232/89 DELLA COMMISSIONE del 30 gennaio 1989 relativo a varie forniture di cereali a titolo di aiuto alimentare -

Gazzetta ufficiale n. L 029 del 31/01/1989 pag. 0028 - 0033


REGOLAMENTO (CEE) N. 232/89 DELLA COMMISSIONE del 30 gennaio 1989 relativo a varie forniture di cereali a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1870/88 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare (3), stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato a una serie di paesi ed organismi beneficiari 5 276 t di cereali;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario (4); che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario si procede alla mobilitazione nella Comunità di cereali, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati in allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate negli allegati. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

(2) GU n. L 168 dell'1. 7. 1988, pag. 7.

(3) GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

(4) GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

ALLEGATO I 1. Azioni n. (1): da 1288/88 a 1294/88.

2. Programma: 1988.

3. Beneficiario (11): Euronaid, Rhijngeesterstraatweg 40, Postbus 77, NL-2340 AB Oegstgeest, Holand.

4. Rappresentante del beneficiario (2): vedi GU n. C 103 del 16. 4. 1987.

5. Luogo o paese di destinazione: Haiti, Gana, Zaire, Bolivia, Cile.

6. Prodotto da mobilitare: farina di frumento tenero.

7. Caratteristiche e qualità della merce (3): vedi elenco pubblicato nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, II. A 6.

8. Quantitativo globale: 1 420 t (1 945 t di cereali).

9. Numero dei lotti: 1 (7 parti: A: 1 260 t; B: 20 t; C: 60 t; D: 20 t; E: 20 t; F: 20 t; G: 20 t).

10. Condizionamento e marcatura (4): [parti A, B, C, D, E: (7) (8) (9) (10)].

Vedi elenco pubblicato nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, II.B.2.a).

Da indicare sui sacchi (marcatura con lettere dell'altezza minima di 5 cm):

Parte A:

1 260 t: « ACTION No 1288/88 / FARINE DE FROMENT / HAÏTI / PROTOS / 81507 / PORT-AU-PRINCE / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE / POUR DISTRIBUTION GRATUITE »

Parte B:

20 t: « ACTION No 1289/88 / WHEAT FLOUR / GHANA / PROSALUS / 85552 / SEFWI ASAFO VIA TAKORADI / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY / FOR FREE DISTRIBUTION »

Parte C:

60 t: « ACTION No 1290/88 / FARINE DE FROMENT / ZAÏRE / CARITAS BELGICA / 80291 / KINSHASA VIA MATADI / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE / POUR DISTRIBUTION GRATUITE »

Parte D:

20 t: « ACTION No 1291/88 / FARINE DE FROMENT / ZAÏRE / CARITAS BELGICA / 80292 / KANANGA VIA DAR ES SALAAM / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE / POUR DISTRIBUTION GRATUITE »

Parte E:

20 t: « ACTION No 1292/88 / FARINE DE FROMENT / ZAÏRE / CARITAS BELGICA / 80293 / BUKAVU VIA DAR ES SALAAM / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE / POUR DISTRIBUTION GRATUITE »

Parte F:

20 t: « ACCIÓN No 1293/88 / HARINA DE TRIGO / BOLIVIA / PROSALUS / 85550 / SUCRE VÍA ARICA / DONACIÓN DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA / DESTINADO A LA DISTRIBUCIÓN GRATUITA »

Parte G:

20 t: « ACCIÓN No 1294/88 / HARINA DE TRIGO / CHILE / DWH / 82801 / SANTIAGO DE CHILE VÍA VALPARAÍSO / DONACIÓN DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA / DESTINADO A LA DISTRIBUCIÓN GRATUITA »

11. Modo di mobilitazione: sul mercato della Comunità.

12. Stadio di fornitura: reso porto d'imbarco.

13. Porto d'imbarco: -

14. Porto di sbarco indicato dal beneficiario: -

15. Porto di sbarco: -

16. Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco: -

17. Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dall'1 al 31. 3. 1989.

18. Data limite per la fornitura: -

19. Procedura per determinare le spese di fornitura: gara.

20. Scadenza per la presentazione delle offerte: 14. 2. 1989, ore 12.

21. In caso di seconda gara:

a) scadenza per la presentazione delle offerte: 21. 2. 1989, ore 12;

b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco: dal 5 al 31. 3. 1989;

c) data limite per la fornitura: -

22. Importo della garanzia di gara: 5 ECU/t.

23. Importo della garanzia di fornitura: 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.

24. Indirizzo a cui inviare le offerte (5):

Bureau de l'aide alimentaire

À l'attention de Monsieur N. Arend

Bâtiment Loi 120, bureau 7/58

Rue de la Loi 200

B-1049 Bruxelles

telex AGREC 22037 B

25. Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (6): restituzione applicabile il 20. 1. 1989 fissata dal regolamento (CEE) n. 4067/88 della Commissione (GU n. L 356 del 23. 12. 1988, pag. 63).

ALLEGATO II 1. Azioni n. (1): 1295-1298/88 e 1299-1305/88. 2. Programma: 1988.

3. Beneficiario (11): Euronaid, Rhijngeesterstraatweg 40, Postbus 77, NL-2340 AB Oegstgeest.

4. Rappresentante del beneficiario (2): vedi GU n. C 103 del 16. 4. 1987.

5. Luogo o paese di destinazione: Brasile, El Salvador, Nicaragua, Repubblica dominicana, Uganda.

6. Prodotto da mobilitare: Riso lavorato a grani medi (non parboiled) definiti all'allegato A, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, modificato dal regolamento (CEE) n. 3877/87 (GU n. L 365 del 24. 12. 1987).

7. Caratteristiche e qualità della merce (3):

Vedi elenco pubblicato nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, II.A.10.

8. Quantitativo globale: 1 388 t (3 331 t di cereali).

9. Numero dei lotti: 2 (A: 420 t; B: 968 t).

Lotto A: 420 t (4 parti): A1: 160 t; A2: 100 t; A3: 100 t; A4: 60 t;

Lotto B:968 t (7 parti): B1: 50 t; B2: 50 t; B3: 30 t; B4: 30 t; B5: 30 t; B6: 200 t; B7: 578 t.

10. Condizionamento e marcatura (4): [Lotto A: (7) (8) (9) (10)]

Vedi elenco pubblicato nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, II. B. 1. c.

Iscrizione sui sacchi (impressa con lettere di almeno 5 cm di altezza):

LOTTO A

Parte A1:

160 t: « ACCIÓN No 1245/88 / ARROZ / REPÚBLICA DOMINICANA / OXFAM B / 80826 / SANTO DOMINGO / DONACIÓN DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA / DESTINADO A LA DISTRIBUCIÓN GRATUITA »

Parte A2:

100 t: « ACTION No 1296/88 / RICE / UGANDA / CARITAS GERMANY / 80481 / KAMPALA VIA MOMBASA / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY / FOR FREE DISTRIBUTION »

Parte A3:

100 t: « ACTION No 1297/88 / RICE / UGANDA / CARITAS GERMANY / 80482 / KAMPALA VIA MOMBASA / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY / FOR FREE DISTRIBUTION »

Parte A4:

60 t: « ACTION No 1298/88 / RICE / UGANDA / SSP / 81304 / KAMPALA VIA MOMBASA / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY / FOR FREE DISTRIBUTION »

LOTTO B

Parte B1:

50 t: « ACÇAO Nº 1299/88 / ARROZ / BRASIL / DKW / 82344 / BELÉM / DONATIVO DA COMUNIDADE ECONÓMICA EUROPEIA / DESTINADO À DISTRIBUIÇAO GRATUITA »

Parte B2:

50 t: « ACÇAO Nº 1300/88 / ARROZ / BRASIL / DKW / 82345 / PAULISTA VIA RECIFE / DONATIVO DA COMUNIDADE ECONÓMICA EUROPEIA / DESTINADO À DISTRIBUIÇAO GRATUITA »

Parte B3:

30 t: « ACÇAO Nº 1301/88 / ARROZ / BRASIL / DKW / 82346 / LAJEADO VIA PORTO ALEGRE / DONATIVO DA COMUNIDADE ECONÓMICA EUROPEIA / DESTINADO À DISTRIBUIÇAO GRATUITA »

Parte B4:

30 t: « ACÇAO Nº 1302/88 / ARROZ / BRASIL / DKW / 82347 / NATAL / DONATIVO DA COMUNIDADE ECONÓMICA EUROPEIA / DESTINADO À DISTRIBUIÇAO GRATUITA »

Parte B5:

30 t: « ACÇAO Nº 1303/88 / ARROZ / BRASIL / DKW / 82348 / MANAUS / DONATIVO DA COMUNIDADE ECONÓMICA EUROPEIA / DESTINADO À DISTRIBUIÇAO GRATUITA »

Parte B6:

200 t: « ACCIÓN No 1304/88 / ARROZ / EL SALVADOR / CATHWEL / 80127 / SAN SALVADOR VÍA ACAJUTLA / DONACIÓN DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA / DESTINADO A LA DISTRIBUCIÓN GRATUITA »

Parte B7:

578 t: « ACCIÓN No 1305/88 / ARROZ / NICARAGUA / DKW / 82352 / BLUEFIELDS VÍA CORINTO / DONACIÓN DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA / DESTINADO A LA DISTRIBUCIÓN GRATUITA »

11. Modo di mobilitazione: sul mercato della Comunità.

12. Stadio di fornitura: reso porto d'imbarco.

13. Porto d'imbarco: -

14. Porto di sbarco indicato dal beneficiario: -

15. Porto di sbarco: -

16. Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco: -

17. Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco: dall'1 al 31. 3. 1989.

18. Data limite per la fornitura: -

19. Procedura per determinare le spese di fornitura: gara.

20. In caso di gara, scadenza per la presentazione delle offerte: 14. 2. 1989, ore 12.

21. In caso di seconda gara:

a) scadenza per la presentazione delle offerte: 24. 2. 1989, ore 12;

b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco: dal 5 al 31. 3. 1989;

c) data limite per la fornitura:

22. Importo della garanzia di gara: 5 ECU/t.

23. Importo della garanzia di fornitura: 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.

24. Indirizzo a cui inviare le offerte (5):

Bureau de l'aide alimentaire

à l'attention de Monsieur N. Arend

Bâtiment loi 120, bureau 7/58

Rue de la Loi 200

B-1049 Bruxelles

Telex AGREC 22037 B.

25. Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (6): restituzione applicabile il 20. 1. 1989, fissata dal regolamento (CEE) n. 4067/88 della Commissione (GU n. L 336 del 23. 12. 1988, pag. 63).

Note

(1) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.

(2) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare: vedi elenco nella GU n. C 227 del 7. 9. 1985, pag. 4.

(3) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nella Stato membro in questione, non sono superate.

Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137.

L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti:

- certificato fitosanitario,

- certificato di origine.

Il fornitore deve inviare un duplicato dell'originale della fattura a:

M. de Keyzer and Schuetz BV

Postbus 1438

Blaak 16

NL-3000 Rotterdam.

(4) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.

(5) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al numero 20 dei presenti allegati, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87 preferibilmente:

- per fattorino all'ufficio di cui al numero 24 dei presenti allegati;

- oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles:

235 01 32, 236 10 97, 235 01 30, 236 20 05.

(6) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987) si applica alle restituzioni all'esportazione ed eventualmente agli importi compensativi monetari e adesione al tasso rappresentativo ai coefficienti monetari. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al numero 25 dei presenti allegati.

(7) Da spedire in contenitori di 20 piedi; condizioni: FCL/LCL.

Shippers-count-load and stowage (cls).

(8) L'aggiudicatario deve fornire all'agente addetto al ricevimento della merce l'elenco completo d'imballaggio di ciascuno dei contenitori, specificando il numero di cartoni relativo a ciascun numero come indicato nel bando di gara.

(9) L'aggiudicatario deve sigillare ogni contenitore con un dispositivo di chiusura numerato, il cui numero deve essere comunicato allo speditore del beneficiario.

(10) La fornitura franco porto d'imbarco come previsto dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2200/87, comporta che siano a carico dell'aggiudicatario le seguenti spese sostenute al porto d'imbarco:

- se i contenitori sono utilizzati in base ad un contratto FCL/FCL oppure FCL/LCL, tutte le spese relative all'uso dei contenitori, eccettuate le spese di nolo, fino al terminale, incluse le spese THC (spese di movimentazione al terminale).

Qualora, in base al secondo comma del punto 2 del citato articolo 13 all'aggiudicatario incombano le operazioni di carico dei contenitori a bordo delle navi indicate dal beneficiario, il rimborso delle spese a norma della disposizione citata non include le spese THC (spese di movimentazione al terminale);

- se i contenitori sono utilizzati in base ad un contratto LCL/FCL oppure LCL/LCL, nessuna spesa; l'aggiudicatario fornisce la merce al terminale in tempo utile perché i contenitori possano essere immediatamente riempiti a spese del beneficiario.

(11) L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari e per la loro distribuzione.