31989R0094

REGOLAMENTO (CEE) N. 94/89 DELLA COMMISSIONE del 16 gennaio 1989 che modifica il regolamento (CEE) n. 1609/88 in ordine alla data entro la quale deve essere entrato all' ammasso il burro venduto a norma del regolamento (CEE) n. 3143/85 -

Gazzetta ufficiale n. L 014 del 18/01/1989 pag. 0005 - 0005


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REGOLAMENTO (CEE) N. 94/89 DELLA COMMISSIONE

del 16 gennaio 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 1609/88 in ordine alla data entro la quale deve essere entrato all'ammasso il burro venduto a norma del regolamento (CEE) n. 3143/85

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1109/88 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3143/85 della Commissione, dell'11 novembre 1985, relativo allo smaltimento a prezzo ridotto di burro d'intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3036/88 (4), il burro posto in vendita dev'essere stato immagazzinato entro una data da stabilirsi; che, in considerazione del livello delle giacenze di burro, è opportuno modificare le date figuranti nell'articolo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 1609/88 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3405/88 (6), che fissa la data entro la quale dev'essere entrato all'ammasso il burro venduto a norma del regolamento (CEE) n. 3143/85;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1 primo comma del regolamento (CEE) n. 1609/88 è sostituito dal seguente testo:

« Articolo 1

Il burro di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3143/85 dev'essere stato immagazzinato anteriormente al 1o agosto 1986 o tra il 1o agosto e il 31 ottobre 1987 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o febbraio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 27.

(3) GU n. L 298 del 12. 11. 1985, pag. 9.

(4) GU n. L 271 dell'1. 10. 1988, pag. 93.

(5) GU n. L 143 del 10. 6. 1988, pag. 23.

(6) GU n. L 299 dell'1. 11. 1988, pag. 59.