Direttiva 89/676/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, recante modifica della direttiva 75/106/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati
Gazzetta ufficiale n. L 398 del 30/12/1989 pag. 0018 - 0018
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 9 pag. 0145
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 9 pag. 0145
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1989 recante modifica della direttiva 75/106/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati (89/676/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A, vista la proposta della Commissione (1), in cooperazione con il Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), considerando che la direttiva 75/106/CEE (4), modificata da ultimo dalla direttiva 88/316/CEE (5), prevede un'armonizzazione totale della gamma delle quantità nominali per quanto riguarda alcuni prodotti del settore vitivinicolo; considerando che l'evoluzione all'interno della Comunità per quel che riguarda gli imballaggi del vino implica la modifica di tale gamma; considerando che, perché possano essere utilizzate bottiglie con vuoto a rendere con volumi non previsti nella direttiva 75/106/CEE, è necessario prevedere disposizioni particolari, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La direttiva 75/106/CEE è modificata nel modo seguente: 1) Il testo dell'articolo 1, secondo comma è sostituito dal testo seguente: «Sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva gli imballaggi preconfezionati contenenti i prodotti elencati nell'allegato III: - punto 1, lettera a), che sono imballati in volumi inferiori a 0,25 litri e destinati all'uso professionale, - punto 2, lettera a) e punto 4, che sono destinati al vettovagliamento di aeroplani, navi e treni, oppure alla vendita nei "duty free shops''.» 2) L'articolo 5, paragrafo 3 è modificato come segue: a) la lettera a) è soppressa; b) il testo dei trattini della lettera c) è sostituito dal testo seguente: «- 0,68 litri, 0,70 litri e 0,98 litri in Spagna fino al 31 dicembre 1992, - 0,46 litri e 0,70 litri in Grecia fino al 31 dicembre 1992.» 3) Il testo dell'allegato III, colonna I, punto 1, lettera a) è modificato come segue: a) sono aggiunte le cifre seguenti: «0,187 (1)-4-8»; b) alla fine della gamma dei volumi sono soppresse le parole seguenti: «0,187 (unicamente per il vettovagliamento di aeroplani e navi)»; c) è aggiunta la nota seguente a piè di pagina: «(1) Valore destinato unicamente al vettovagliamento di aeroplani, navi e treni nonché alla vendita nei duty free shops.» Articolo 2 Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva il 1g luglio 1990. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1989. Per il Consiglio Il presidente E. CRESSON (1) GU n. C 31 del 7. 2. 1989, pag. 6. (2) GU n. C 158 del 26. 6. 1989, pag. 215 e GU n. C 291 del 20. 11. 1989, pag. 44. (3) GU n. C 139 del 5. 6. 1989, pag. 8. (4) GU n. L 42 del 15. 2. 1975, pag. 1. (5) GU n. L 143 del 10. 6. 1988, pag. 26.