Direttiva 89/594/CEE del Consiglio del 30 ottobre 1989 che modifica le direttive 75/362/CEE, 77/452/CEE, 78/686/CEE, 78/1026/CEE e 80/154/CEE concernenti il riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati ed altri titoli rispettivamente di medico, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario ed ostetrica, nonché le direttive 75/363/CEE, 78/1027/CEE e 80/155/CEE concernenti il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività rispettivamente di medico, veterinario ed ostetrica
Gazzetta ufficiale n. L 341 del 23/11/1989 pag. 0019 - 0029
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 3 pag. 0013
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 3 pag. 0013
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 30 ottobre 1989 che modifica le direttive 75/362/CEE, 77/452/CEE, 78/686/CEE, 78/1026/CEE e 80/154/CEE concernenti il riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati ed altri titoli rispettivamente di medico, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario ed ostetrica, nonché le direttive 75/363/CEE, 78/1027/CEE e 80/155/CEE concernenti il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività rispettivamente di medico, veterinario ed ostetrica (89/594/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 49, l'articolo 57, paragrafo 1 e paragrafo 2, prima e terza frase, nonché l'articolo 66, vista la proposta della Commissione (1), in cooperazione con il Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), considerando che è necessario apportare talune modifiche tecniche alle direttive 75/362/CEE (4), 77/452/CEE (5), 78/686/CEE (6), 78/1026/CEE (7) e 80/154/CEE (8), modificate da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, concernenti il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli rispettivamente di medico, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario ed ostetrica, nonché alla direttiva 75/363/CEE (9), modificata da ultimo dalla direttiva 82/76/CEE (10), e alle direttive 78/1027/CEE (11) e 80/155/CEE (12) per il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative concernenti le attività rispettivamente di medico, veterinario ed ostetrica, allo scopo di tener conto dei cambiamenti della denominazione dei diplomi, certificati ed altri titoli delle suddette professioni o della denominazione di alcune specializzazioni mediche, nonché della creazione di alcune specializzazioni mediche nuove o dell'abbandono di alcune specializzazioni esistenti verificatisi in alcuni Stati membri; considerando che è opportuno tutelare sul piano comunitario i diritti acquisiti dei titolari di titoli che non vengono più rilasciati in seguito alle modifiche sopra menzionate, intervenute nella normativa dello Stato membro che li ha rilasciati, e completare, se necessario, in tal senso le direttive sopra menzionate mediante disposizioni specifiche; considerando che è opportuno prevedere, per motivi di equità, misure transitorie a favore di determinati titolari di diplomi, certificati ed altri titoli di veterinario e di ostetrica, ¹ rilasciati rispettivamente dall'Italia e dalla Spagna, a conclusione di formazioni non interamente conformi alle direttive 78/1027/CEE e 80/155/CEE , HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: CAPITOLO 1 Modifiche relative alle direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE (riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico) Articolo 1 L'articolo 3 della direttiva 75/362/CEE è modificato come segue: 1) alla lettera a) «in Germania»: - il testo del punto 2 è sostituito dal testo seguente: «2. il certificato d'esame di Stato di medico rilasciato dalle autorità competenti dopo il 30 giugno 1988 e l'attestato che certifica l'esercizio dell'attività di medico durante un periodo di tirocinio (´´Arzt im Praktikum'')» - l'attuale punto 2 diventa il nuovo punto 3 ed i termini «sub 1» sono sostituiti dai termini «sub 1 e 2» 2) la lettera f) «in Italia» è sostituita dal testo seguente: «f) in Italia: Diploma di laurea in medicina e chirurgia rilasciato dall'università e corredato del diploma di abilitazione all'esercizio della medicina e chirurgia rilasciato dalla commissione d'esame di Stato;» 3) la lettera j) «in Grecia» è sostituita dal testo seguente: «j) in Grecia: "Ptychio Iatrikis" (diploma di laurea in medicina) rilasciato dalla: - facoltà di medicina di un'università, o dalla - facoltà di scienze sanitarie, dipartimento di medicina, di un'università;» 4) la lettera k) «in Spagna» è sostituita dal testo seguente: «k) in Spagna: "Título de Licenciado en Medicina y Cirugía" (diploma di laurea in medicina e chirurgia) rilasciato dal ministero della pubblica istruzione e della scienza o dal rettore di un'università;» Articolo 2 L'articolo 5, paragrafo 2 della direttiva 75/362/CEE è modificato come segue: 1) il testo della voce «in Belgio» è sostituito dal testo seguente: «in Belgio: "Titre d'agréation en qualité de médecin spécialiste - erkenningstitel van geneesheer specialist" (titolo di abilitazione come medico specialista), rilasciato dal ministro che ha tra le sue attribuzioni la sanità pubblica.» 2) alla voce «in Francia» è aggiunto un trattino così redatto: «- il diploma di studi specializzati di medicina rilasciato dalle università.» 3) la voce «nei Paesi Bassi» è così modificata: - il testo attuale diventa il primo trattino; - è aggiunto il trattino seguente: «- Het door de Sociaal - Geneeskundigen Registratie-Commissie (SGRC) afgegeven getuigschrift van erkenning en inschrijving in het Register van Sociaal - Geneeskundigen (certificato di abilitazione e di iscrizione all'albo dei medici in medicina sociale rilasciato dalla commissione di registrazione dei medici in medicina sociale);» 4) il testo della voce «in Grecia» è sostituito dal testo seguente: «in Grecia: "Titlos Iatrikis eidikotitas chorigoymenos apo tis Nomarchies" (titolo di specializzazione medica), rilasciato dalle prefetture.» Articolo 3 All'articolo 5 della direttiva 75/362/CEE, il paragrafo 3 è modificato come segue: 1) alla voce «anestesia e rianimazione»: - la sottovoce concernente la Francia è sostituita dal testo seguente: «Francia: anesthésiologie - réanimation chirurgicale» - la sottovoce concernente i Paesi Bassi è sostituita dal testo seguente: «Paesi Bassi: anesthesiologie» 2) alla voce «chirurgia generale»: - la sottovoce concernente la Spagna è sostituita dal testo seguente: «Spagna: ciruría general y del aparato digestivo» 3) alla voce «oculistica»: - la sottovoce concernente Il Belgio è sostituita dal testo seguente: «Belgio: ophtalmologie/oftalmologie» 4) alla voce «tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio»: - la sottovoce concernente la Francia è sostituita dal testo seguente: «Francia: pneumologie» - la sottovoce concernente i Paesi Bassi è sostituita dal testo seguente: «Paesi Bassi: longziekten en tuberculose» 5) alla voce «urologia»: - la sottovoce concernente la Francia è sostituita dal testo seguente: «Francia: chirurgie urologique» 6) alla voce «ortopedia e traumatologia»: - la sottovoce concernente la Francia è sostituita dal testo seguente: «Francia: chirurgie orthopédique et traumatologie» 7) alla fine dell'articolo 5, sono aggiunte le seguenti voci: «- anatomia patologica ) «- Germania: Pathologie Belgio: anatomie pathologique/ pathologische anatomie Danimarca: patologisk anatomi og histo- logi eller vaevsundersoegelse Francia: anatomie et cythologie pathologique Irlanda: morbid anatomy and histo- pathology Italia: anatomia patologica Lussemburgo: anatomie pathologique Paesi Bassi: pathologische anatomie Regno Unito: morbid anatomy and histo- pathology Grecia: pathologiki anatomiki Spagna: anatomía patológica Portogallo: anatomia patológica «- neurologia Germania: Neurologie Belgio: neurologie/neurologie Danimarca: neuromedicin eller medi- cinske nervesygdomme Francia: neurologie Irlanda: neurology Italia: neurologia Lussemburgo: neurologie Paesi Bassi: neurologie Regno Unito: neurology Grecia: Nevrologia Spagna: neurología Portogallo: neurologia «- psichiatria Germania: Psychiatrie Belgio: psychiatrie/psychiatrie Danimarca: psykiatri Francia: psychiatrie Irlanda: psychiatry Italia: psichiatria Lussemburgo: psychiatrie Paesi Bassi: psychiatrie Regno Unito: psychiatry Grecia: Psychiatriki Spagna: psiquiatría Portogallo: psiquiatria». Articolo 4 All'articolo 7 della direttiva 75/362/CEE, il paragrafo 2 è modificato come segue: 1) alla voce «ematologia biologica»: - è inserita la seguente sottovoce: «Francia: hématologie» - in tutte le versioni linguistiche, ad eccezione del francese e del portoghese, è soppressa la sottovoce relativa alla Spagna 2) la voce «anatomia patologica» è soppressa 3) alla voce «chirurgia plastica»: - la sottovoce concernente la Francia è sostituita dal testo seguente: «Francia: chirurgie plastique, reconstructrice et esthéthique» 4) alle voce «chirurgia toracica»: - la sottovoce concernente la Francia è sostituita dal testo seguente: «Francia: chirurgie thoracique et cardio- vasculaire» 5) alla voce «chirurgia pediatrica»: - è inserita la seguente sottovoce: «Francia: chirurgie infantile» 6) alla voce «chirurgia vascolare»: - nella versione linguistica olandese il titolo di tale voce è sostituito da «chirurgie van bloedvaten» - è inserita la seguente sottovoce: «Francia: chirurgie vasculaire» - la sottovoce concernente l'Italia è sostituita dal testo seguente: «Italia: chirurgia vascolare» 7) alla voce «cardiologia» la sottovoce concernente la Francia è sostituita dal testo seguente: «Francia: pathologie cardio-vasculaire» 8) alla voce «gastroenterologia»: - la sottovoce concernente la Francia è sostituita dal testo seguente: «Francia: gastro-entérologie et hépatologie» - la sottovoce concernente il Lussemburgo è sostituita dal testo seguente: «Lussemburgo: gastro-entérologie» - la sottovoce concernente i Paesi Bassi è sostituita dal testo seguente: «Paesi Bassi: gastro-enterologie» - la sottovoce concernente la Grecia è sostituita dal testo seguente: «Grecia: gastrenterologia» 9) alla voce «reumatologia» - è inserita la sottovoce seguente: «Danimarca: reumatologi» 10) alla voce «endocrinologia»: - è inserita la seguente sottovoce: «Francia: endocrinologie - maladies métaboliques» - la sottovoce concernente il Lussemburgo è sostituita dal testo seguente: «Lussemburgo: endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition» 11) alla voce «fisioterapia»: - la sottovoce concernente la Grecia è sostituita dal testo seguente: «Grecia: fysiki iatriki kai apokatastasi». 12) le voci «neurologia» e «psichiatria» sono soppresse 13) alla voce «neuropsichiatria»: - la sottovoce concernente la Grecia è sostituita dal testo seguente: «Grecia: nevrologia - psychiatriki» 14) alla voce «dermatologia e venerologia»: - la sottovoce concernente la Francia è sostituita dal testo seguente: «Francia: dermatologie et vénéréologie» - la sottovoce concernente i Paesi Bassi è sostituita dal testo seguente: «Paesi Bassi: dermatologie en venerologie» 15) alla voce «radiologia»: - la sottovoce concernente la Francia è sostituita dal testo seguente: «Francia: électro-radiologie» 16) alla voce «radio diagnostica»: - è inserita la sottovoce seguente: «Germania: Radiologische Diagnostik» - la sottovoce concernente la Francia è sostituita dal testo seguente: «Francia: radiodiagnostic et imagerie médicale» 17) alla voce «radioterapia» - è inserita la sottovoce seguente: «Germania: Strahlentherapie» - la sottovoce concernente la Francia è sostituita dal testo seguente: «Francia: oncologie, option radiothérapie» 18) alla voce «medicina tropicale»: - la sottovoce «Belgio: médecine tropicale/tropische geneeskunde» è soppressa 19) alla voce «psichiatria infantile»: - è inserita la seguente sottovoce: «Irlanda: child and adolescent psychiatry» 20) alla voce «geriatria»: - è inserita la seguente sottovoce: «Paesi Bassi: klinische geriatrie» 21) alla voce «malattie renali» - è inserita la seguente sottovoce: «Francia: néphrologie» - è inserita la seguente sottovoce: «Lussemburgo: néphrologie» 22) alla voce «community medicine» - è inserita la seguente sottovoce: «Francia: santé publique et médecine sociale» 23) la voce «occupational medicine» è modificata come segue: a) la denominazione della voce, salvo nella versione inglese, è sostituita dalle seguenti denominazioni: 23) a) - versione portoghese: - versione danese: «arbejdsmedicin» - versione tedesca: «Arbeitsmedizin» - versione greca: «iatriki tis ergasias» - versione spagnola: «medicina del trabajo» - versione francese: «médecine du travail» - versione italiana: «medicina del lavoro» - versione olandese: «arbeidsgenees- kunde» - versione portoghese: «medicina do trabalho» b) sono inserite le seguenti sottovoci: 23) b Paesi Bassi «Germania: Arbeitsmedizin» «Danimarca: samfundsmedicin/ arbejdsmedecin» «Francia: médecine du travail» «Italia: medicina del lavoro» «Paesi Bassi: arbeids- en bedrijfsgeneeskunde» «Grecia: iatriki tis ergasias» «Portogallo: medicina do trabalho» 24) alla voce «allergologia»: - la sottovoce concernente la Grecia è sostituita dal testo seguente: «Grecia: allergiologia» 25) alla voce «chirurgia dell'apparato digerente» - è inserita la seguente sottovoce: «France: chirurgie viscérale» 26) sono aggiunte le voci seguenti: «medicina nucleare: 26) «Regno Unito: Germania: Nuklearmedizin Belgio: médecine nucléaire/ nucleaire geneeskunde Francia: médecine nucléaire Italia: medicina nucleare Paesi Bassi: nucleaire geneeskunde Regno Unito: nuclear medicin Grecia: pyriniki iatriki Spagna: medicina nuclear Portogallo: medicina nuclear chirurgia maxillo-facciale (formazione di base di me- dico) Francia: chirurgie maxillo-faciale et stomatologie Italia: chirurgia maxillo-facciale Spagna: cirugía oral y maxilofacial chirurgia dentaria, della bocca e maxillo-facciale (formazione di base di medico e di dentista) Germania: Zahn-, Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie Belgio: stomatologie/chirurgie orale et maxillo-faciale, stomatologie/orale en maxillo-faciale chirurgie Irlanda: oral and maxillo-facial surgery Regno Unito: oral and maxillo-facial surgery». Articolo 5 Il testo dell'articolo 9, paragrafo 3 della direttiva 75/362/CEE è sostituito dal testo seguente: «3. Ogni Stato membro riconosce come prova sufficiente per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati ed altri titoli di medico o di medico specialista non corrispondono alle denominazioni che figurano per tale Stato membro agli articoli 3, 5 o 7, i diplomi, certificati ed altri titoli rilasciati da detti Stati membri, corredati di un certificato rilasciato dalle autorità od enti competenti. Tale certificato attesta che questi diplomi, certificati ed altri titoli di medico o di medico specialista sono rilasciati a conclusione di una formazione conforme alle disposizioni della direttiva 75/363/CEE previste, secondo il caso, agli articoli 2, 4 o 6 della presente direttiva e sono assimilati dallo Stato membro che li ha rilasciati a quelli le cui denominazioni figurano, secondo il caso, agli articoli 3, 5 o 7 della presente direttiva.» Articolo 6 L'articolo 2 della direttiva 75/363/CEE è modificato come segue: - al paragrafo 1, lettera a), è aggiunta la seguente frase: «quanto alla formazione che porta al rilascio del diploma, certificato o altro titolo di specialista in chirurgia dentaria, della bocca e maxillo-facciale (formazione di base per medici e dentisti), essa presupppone inoltre la conclusione e la convalida del ciclo di formazione per dentisti di cui all'articolo 1 della direttiva 78/687/CEE (13); - è aggiunta la seguente nota a piè di pagina: «(14) GU n. L 233 del 24. 8. 1978, pag. 10.», - al paragrafo 2 è aggiunta la seguente frase: «quanto al rilascio del diploma, certificato o altro titolo di specialista in chirurgia dentaria, della bocca e ma- xillo-facciale (formazione di base per medici e dentisti), esso è subordinato inoltre alla detenzione di uno dei diplomi, certificati o altri titoli di dentista di cui all'articolo 1 della direttiva 78/687/CEE.» - il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente: «3. Gli Stati membri designano, entro il termine previsto all'articolo 9, le autorità o organismi competenti per il rilascio dei diplomi, certificati ed altri titoli di cui al paragrafo 1.» Articolo 7 All'articolo 4 della direttiva 75/363/CEE al «secondo gruppo» sono aggiunti seguenti trattini: «- anatomia patologica - neurologia - psichiatria» Articolo 8 L'articolo 5 della direttiva 75/363/CEE è modificato come segue: 1) nel «primo gruppo»: - nella versione olandese, la denominazione «chirurgie van hart- en bloedvaten» è sostituita da «chirurgie van bloedvaten»; - è aggiunto il testo seguente: «- chirurgia maxillo-facciale (formazione di base di medico)»; 2) nel «secondo gruppo: - sono soppresse le voci «neurologia», «psichiatria» e «anatomia patologica»; - la voce «occupational medicine», salvo nella versione inglese, è sostituita dalle seguenti denominazioni: 2. - - versione portoghese: - versione danese: «- arbejdsmedicin» - versione tedesca: «- Arbeitsmedizin» - versione greca: «- iatriki tis ergasias» - versione spagnola: «- medicina del trabajo» - versione francese: «- médecine du travail» - vesione italiana: «- medicina del lavoro» - versione olandese: «- arbeidsgenees- kunde» - versione portoghese: «- medicina do trabalho»; - sono aggiunti i seguenti trattini: «- medicina nucleare» «- chirurgia dentaria, della bocca e maxillo-facciale (formazione di base di medico e di dentista)». Articolo 9 1. Gli Stati membri che hanno abrogato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative concernenti il rilascio dei diplomi, certificati ed altri titoli di neuropsichiatria, radiologia chirurgia toracica, chirurgia vascolare, chirurgia gastroenterologica, ematologia biologica, fisioterapia o medicina tropicale ed hanno adottato misure relative ai diritti acquisiti a favore dei propri cittadini, riconoscono ai cittadini degli Stati membri il diritto di beneficiare delle stesse misure, purché i loro diplomi, certificati ed altri titoli di neuropsichiatria, radiologia, chirurgia toracica, chirurgia vascolare, chirurgia gastroenterologica, ematologia biologica, fisioterapia o medicina tropicale soddisfino le relative condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2 della direttiva 75/362/CEE o agli articolo 2, 3 e 5 della direttiva 75/362/CEE o agli articoli 2, 3 e 5 della direttiva 75/363/CEE, purché tali diplomi, certificati ed altri titoli siano stati rilasciati prima della data a decorrere dalla quale in Stato membro ospitante ha cessato di rilasciare i suoi diplomi, certificati ed altri titoli per la specializzazione in questione. 2. Le date alle quali gli Stati membri interessati hanno abrogato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative concernenti i diplomi, certificati ed altri titoli di cui al paragrafo 1 figurano nell'allegato. 3. Sono abrogati l'articolo 9, paragrafo 4 della direttiva 75/362/CEE e l'articolo 15 della direttiva 82/76/CEE. CAPITOLO 2 Modifiche relative alla direttiva 77/452/CEE (reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di infermiere responsabile dell'assistenza generale) Articolo 10 All'articolo 1 della direttiva 77/452/CEE il paragrafo 2 è modificato come segue: 1) alla voce «nel Regno Unito» i termini «State Registered Nurse» sono sostituiti dai termini «State Registered Nurse» o «Registered General Nurse»; 2) alla voce «in Grecia» i termini «Diplomatoychos adelfi nosokomos» sono sostituiti dai termini «Diplomatoychos i ptychioychos nosokomos, nosileftis i nosileftria». Articolo 11 L'articolo 3 della direttiva 77/452/CEE è modificato come segue: 1) la lettera f) («in Italia») è sostituita dal testo seguente: «f) in Italia: - il diploma di infermiere professionale, rilasciato dalle scuole riconosciute dallo Stato» 2) la lettera i) («nel Regno Unito») è sostituita dal testo seguente: «i) nel Regno Unito: - uno ´´Statement of Registration as a Registered General Nurse'' nella parte I del registro tenuto dal ´´United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting''» 3) la lettera j) («in Grecia») è sostituita dal testo seguente: «j) in Grecia: - "To diploma Adelfis Nosokomas tis Anoteras Scholis Adelfon Nosokomon" (Diploma di infermiera responsabile dell'assistenza generale della scuola superiore per infermieri responsabili dell'assistenza generale), certificato conforme dal ministero per i servizi sociali o dal ministero della sanità e della previdenza, oppure - "To ptychio Nosokomon toy Tmimatos Adelfon Nosokomon ton Paraiatrikon Scholon ton Keftron Anotera Technikis kai Epangelmatikis Ekpaidefsis'' (Certificato di infermiere della sezione infermieri delle scuole paramediche dei centri di istruzione superiore tecnica e professionale) rilasciato dal ministro della pubblica istruzione e degli affari religiosi, oppure - "To ptychio nosilefti i nosileftrias ton Technologikon Ekpaideftikon Idrymaton (TEI)'' (Certificato di infermiere degli istituiti di istruzione tecnologica) del ministro della pubblica istruzione e degli affari religiosi, oppure - "To ptychio tis Anotatis Nosileftikis tis Scholis Epangelmaton Ygeias, Tmima Nosileftikis toy Paneptistimioy Athinon'' (Certificato di infermiere della facoltà di scienze sanitarie dell'università di Atene).» 4) la lettera k) («in Spagna») è sostituita dal testo seguente: «k) in Spagna: ´´Titulo de Diplomado en Enfermería'' (Diploma universitario in infermeria), rilasciato dal ministero della pubblica istruzione e della scienza, o dal rettore di un'università.» Articolo 12 L'articolo 4 della direttiva 77/452/CEE è modificato come segue: - i due attuali commi diventano il paragrafo 1 di tale articolo, - è aggiunto il paragrafo seguente: «2. Ogni Stato membro riconosce come prova sufficiente per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati ed altri titoli di infermiere responsabile dell'assistenza generale non corrispondono alle denominazioni che figurano per tale Stato membro all'articolo 3, i diplomi, certificati ed altri titoli rilasciati da detti Stati membri, corredati di un certificato rilasciato dalle autorità od enti competenti. Tale certificato attesta che questi diplomi, certificati ed altri titoli di infermiere responsabile dell'assistenza generale sono rilasciati a conclusione di una formazione conforme alle disposizione della direttiva 77/453/CEE previste dall'articolo 2 della presente direttiva e sono assimilati dallo Stato membro che li ha rilasciati a quelli cui denominazioni figurano all'articolo 3 della presente direttiva.» CAPITOLO 3 Modifiche relative alla direttiva 78/686/CEE (reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista) Articolo 13 All'articolo 1 della direttiva 78/686/CEE la voce «in Italia» è sostituita dal testo seguente: «- in Italia: odontoiatra». Articolo 14 All'articolo 5 della direttiva 78/686/CEE è aggiunta al paragrafo 1 «Ortodonzia» la sottovoce seguente: «- in Grecia: "Titlos tis Odontiatrikis eidikotitas tis Orthodontikis'' (Titolo che attesta una formazione specifica in ortodonzia) rilasciato dall'autorità competente riconosciuta a tal fine.''». Articolo 15 All'articolo 7 della direttiva 78/686/CEE è aggiunto il seguente paragrafo: «3. Ogni Stato membro riconosce come prova sufficiente per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati ed altri titoli di dentista specializzato in ortodonzia e in chirurgia della bocca non corrispondano alle denominazioni che figurano per tale Stato membro agli articoli 3 o 5, i diplomi, certificati ed altri titoli rilasciati da detti Stati membri, corredati di un certificato rilasciato dalle autorità od enti competenti. Tale certificato attesta che i suddetti diplomi, certificati ed altri titoli di dentista o di dentista specializzato in ortodonzia e in chirurgia della bocca sono rilasciati a conclusione di una formazione conforme alle disposizioni della direttiva 78/687/CEE previste, secondo il caso, agli articoli 2 o 4 della presente direttiva e sono assimilati dallo Stato membro che li ha rilasciati a quelli le cui denominazioni figurano, secondo il caso, agli articoli 3 o 5 della presente direttiva.» CAPITOLO 4 Modifiche relative alle direttive 78/1026/CEE e 78/1027/CEE (reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di veterinario e coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di veterinario) Articolo 16 Il testo dell'articolo 2, secondo comma della direttiva 78/1026/CEE, è sostituito dal testo seguente: «Quando uno dei diplomi, certificati o altri titoli elencati all'articolo 3 è stato rilasciato prima dell'applicazione della presente direttiva o è stato rilasciato dopo tale date a conclusione di una formazione iniziata prima di quest'ultima, esso deve essere corredato di un attestato compilato dalle autorità competenti dello Stato membro che lo rilascia in cui si certifichi che esso è conforme all'articolo 1 della direttiva 78/1027/CEE.» Articolo 17 L'articolo 3 della direttiva 78/1026/CEE è modificato come segue: 1) la lettera j) («in Grecia») è sostituita dal testo seguente: «j) in Grecia: "Ptychio ktiniatrikis'' (diploma di veterinario della Facoltà di scienze geotecniche dell'università Aristotele di Salonicco o della scuola di veterinaria dell'università Aristotele di Salonicco).» 2) la lettera k) («in Spagna») è sostituita dal testo seguente: «k) in Spagna: ´´Título de Licenciado en Veterinaría'' (diplomato in veterinaria), rilasciato dal ministero della pubblica istruzione e della scienza o dal rettore di un'università).» Articolo 18 Il testo dell'articolo 4 della direttiva 78/1026/CEE è sostituito dal seguente testo: «Articolo 4 1. Ogni Stato membro riconosce come prova sufficiente per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati ed altri titoli non corrispondano al complesso dei requisiti minimi di formazione previsti all'articolo 1 della direttiva 78/1027/CEE, i diplomi, certificati ed altri titoli di veterinario rilasciati da detti Stati membri prima dell'applicazione della direttiva 78/1027/CEE, o che sono stati rilasciati dopo tale data a conclusione di una formazione iniziata prima di quest'ultima, corredati di un attestato secondo il quale tali cittadini si sono dedicati effettivamente e lecitamente alle attività in questione per almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni precedenti il rilascio dell'attestato. 2. Ogni Stato membro riconosce come prova sufficiente per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati ed altri titoli di veterinario non corrispondano alle denominazioni che figurano in tale Stato membro all'articolo 3, i diplomi, certificati ed altri titoli rilasciati da detti Stati membri, corredati di un certificato rilasciato dalle autorità od enti competenti. Tale certificato attesta che detti diplomi, certificati ed altri titoli di veterinario sono rilasciati a conclusione di una formazione conforme alle disposizioni della direttiva 78/1027/CEE prevista all'articolo 2 della presente direttiva e sono assimilati dallo Stato membro che li ha rilasciati a quelli le cui denominazioni figurano all'articolo 3 della presente direttiva.» Articolo 19 All'articolo 1 della direttiva 78/1027/CEE è aggiunto il paragrafo seguente: «5. A titolo transitorio e in deroga al paragrafo 2, l'Italia, le cui disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative prevedevano un programma di formazione che, al momento della presa di effetto della direttiva 78/1026/CEE e della presente direttiva non è stato reso interamente conforme a quello che figura in allegato, può mantenere l'applicazione di dette disposizioni alle persone che hanno iniziato la loro formazione di veterinario entro il 31 dicembre 1984. Ogni Stato membro ospitante è autorizzato ad esigere dai titolari dei diplomi, certificati ed altri titoli di veterinario rilasciati dall'Italia a conclusione delle formazioni iniziate antecedentemente al 1° gennaio 1985 che i loro diplomi, certificati ed altri titoli siano corredati di un attestato secondo il quale si sono dedicati effettivamente e lecita- mente alle attività di veterinario per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti al rilascio dell'attestato, a meno che tale diploma, certificato o altro titolo sia corredato di un attestato rilasciato dalle autorità competenti italiane a conclusione di una formazione pienamente conforme al presente articolo e all'allegato.» Articolo 20 Nell'allegato della direttiva 78/1027/CEE, nella versione greca nel primo trattino del «secondo gruppo: Scienze cliniche» del capitolo «B) Materie specifiche», il termine «Cheiroyrgiki» è sostituito dal termine «Maieftiki». CAPITOLO 5 Modifiche relative alle direttive 80/154/CEE e 80/155/CEE (reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di ostetrica e coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative concernenti l'accesso alle attività dell'ostetrica ed il loro esercizio) Articolo 21 L'articolo 1 della direttiva 80/154/CEE è modificato come segue: 1) il testo della voce «nella Repubblica federale di Germania» è sostituito dal seguente testo: «nella Repubblica federale di Germania: ´´Hebamme'' o ´´Entbindungspfleger''»; 2) il testo della voce «in Grecia» è sostituito dal seguente testo: «in Grecia: ´´Maía'' o ´´Maieftis''». Articolo 22 L'articolo 3 della direttiva 80/154/CEE è modificato come segue: 1) il testo del primo trattino della lettera a) («nella Repubblica federale di Germania») è sostituito dal testo seguente: «- il ´´Zeugnis ueber die staatliche Pruefung fuer Hebammen und Entbindungspfleger'', rilasciato dalla commissione di esame di Stato»; 2) nel testo della lettera h) («nei Paesi Bassi»), in tutte le versioni linguistiche salvo quella olandese, la parola «vroedvrouwdiploma» è sostituita da «diploma van verloskundige»; 3) il testo della lettera i) («nel Regno Unito») è sostituito dal testo seguente: «i) nel Regno Unito: uno ´´Statement of Registration as a Midwife'' nella parte 10 del registro tenuto dal ´´United Kingdom Central Council for Nursing Midwifery and Health Visiting''»; 4) il testo della lettera j) («in Grecia») è sostituito dal testo seguente: «j) in Grecia: - il ´´Ptzxío Maíaw h Maiezth'' certificato conforme dal ministero della sanità e della previdenza, - il ´´Ptzxío Anvtéraw Sxolhw Stelexvn Zgeíaw kai Koinvnikhw Prónoiaw, Pthmatow Maieztikhw'' rilasciato dalla facoltà dei quadri sanitari e di previdenza sociale, sezione ostetricia, dai centri d'istruzione superiore tecnica e professionale o dagli istituti d'istruzione tecnologica e professionale del ministero della pubblica istruzione e degli affari religiosi»; 5) il testo della lettera k) («in Spagna») è sostituito dal testo seguente: «k) in Spagna: - il diploma ´´matrona'' o ´´asistente obstétrico (matrona)'' o ´´enfermera obstétrica-ginecològica'', rilasciato dal ministero della pubblica istruzione e della scienza». Articolo 23 All'articolo 5 della direttiva 80/154/CEE è aggiunto il paragrafo seguente: «3. Fatto salvo l'articolo 4, ogni Stato membro riconosce come prova sufficiente per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati ed altri titoli di ostetrica non corrispondano alle denominazioni che figurano per tale Stato membro all'articolo 3, diplomi, certificati ed altri titoli rilasciati da detti Stati membri, corredati di un certificato rilasciato dalle autorità od enti competenti. Tale certificato attesta che i diplomi, certificati ed altri titoli di ostetrica sono rilasciati a conclusione di una formazione conforme alle disposizioni della direttiva 80/155/CEE previste all'articolo 2 della presente direttiva e sono assimilati dallo Stato membro che li ha rilasciati a quelli le cui denominazioni figurano all'articolo 3 della presente direttiva.» Articolo 24 All'articolo 1 della direttiva 80/155/CEE sono aggiunti i seguenti paragrafi: «5. La presente direttiva non pregiudica affatto la possibilità che gli Stati membri accordino nel loro territorio, secondo la loro normativa, l'accesso alle attività di ostetrica ed il loro esercizio ai titolari di diplomi, certificati o altri titoli non conseguiti in uno Stato membro. 6. In via transitoria e in deroga ai paragrafi 1 e 4 la Spagna, le cui disposizioni legislative, regolamentari e amministrative prevedevano una formazione che non è stata resa conforme alla presente direttiva al momento dell'entrata in applicazione della direttiva 80/154/CEE e della presente direttiva, può continuare ad applicare le suddette disposizioni alle persone che hanno iniziato una formazione specifica di ostetrica entro il 31 dicembre 1985. Ogni Stato membro ospitante è autorizzato ad esigere dai titolari dei diplomi, certificati ed altri titoli di ostetrica rilasciati dalla Spagna a conclusione delle formazioni iniziate antecedentemente al 1° gennaio 1986 che i loro diplomi, certificati ed altri titoli siano corredati di un attestato secondo il quale si sono dedicati effettivamente e lecitamente alle attività di ostetrica per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti al rilascio dell'attestato, a meno che tale diploma, certificato o altro titolo sia corredato di un attestato rilasciato dalle autorità competenti spagnole a conclusione di una formazione pienamente conforme al presente articolo e all'allegato.» Articolo 25 All'articolo 4 della direttiva 80/155/CEE, il testo di cui al punto 6, nella versione spagnola, è sostituito dal testo seguente: «6. Llevar a cabo el parto normal cuando se trate de una presentación de vértice, inluyendo, si es necesario, la episiotomía, y, en caso de urgencia, realizar el parto en presentación de nalgas.» Articolo 26 Il testo dell'articolo 8 della direttiva 80/155/CEE nella versione tedesca è sostituito dal testo seguente: «Articolo 8 Spaetestens sechs Jahre nach Bekanntgabe dieser Richtlinie beschliesst der Rat auf Vorschlag der Kommission und nach Stellungnahme des Beratenden Ausschusses, ob die Anwendung der Ausnahme nach Teil B Nummer 3 des Anhangs geaendert oder aufgehoben werden soll.» Articolo 27 Il testo del punto B dell'allegato della direttiva 80/155/CEE è sostituito dal testo seguente: «B. INSEGNAMENTO PRATICO E INSEGNAMENTO CLINICO Questi insegnamenti sono impartiti sotto opportuna sorveglianza: 1. Visite a gestanti con almeno 100 esami prenatali. 2. Sorveglianza e cure di almeno 40 partorienti. 3. Pratica da parte dell'allieva di almeno 40 parti; se non è possibile raggiungere questo numero per indisponibilità di partorienti, lo si può ridurre ad un minimo di 30, a condizione che l'allieva partecipi inoltre attivamente ad altri 20 parti. 4. Partecipazione attiva a parti podalici. In caso d'impossibilità dovuta a un numero insufficiente di parti podalici, una formazione dovrà svolgersi in forma simulata. 5. Pratica dell'episiotomia e principi di sutura. Questi ultimi comprendono un insegnamento teorico e delle esercitazioni pratiche. Le esercitazioni di sutura includono la sutura della ferita episiotomica e di una semplice lacerazione perineale; queste esercitazioni possono svolgersi in forma simulata solo se non è possibile altrimenti. 6. Sorveglianza e cure di 40 gestanti, partorienti o puerpere in parti difficili. 7. Sorveglianza ed assistenza, ivi compresi esami, di almeno 100 puerpere e neonati sani. 8. Osservazione ed assistenza ai neonati che richiedano cure particolari, compresi i nati prima del termine, i nati dopo il termine e i neonati con peso inferiore alla norma o neonati malati. 9. Assistenza a donne che presentano patologie nei settori della ginecologia e dell'ostetricia. 10. Principi di assistenza nel campo della medicina e della chirurgia. Essi comprenderanno un insegnamento teorico ed esercizi clinici.» CAPITOLO 6 Disposizioni finali Articolo 28 Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi l'8 maggio 1991. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Articolo 29 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 30 ottobre 1989. Per il Consiglio Il Presidente J.-P. SOISSON (1) GU n. C 353 del 30. 12. 1987, pag. 17 e GU n. C 322 del 15. 12. 1988, pag. 22. (2) GU n. C 235 del 12. 9. 1988, pag. 67 e GU n. C 256 del 9. 10. 1989. (3) GU n. C 134 del 24. 5. 1988, pag. 29. (4) GU n. L 167 del 30. 6. 1975, pag. 1. (5) GU n. L 176 del 15. 7. 1977, pag. 1. (6) GU n. L 233 del 24. 8. 1978, pag. 1. (7) GU n. L 362 del 23. 12. 1978, pag. 1. (8) GU n. L 33 dell'11. 2. 1980, pag. 1.(9) GU n. L 167 del 30. 6. 1975, pag. 14. (10) GU n. L 43 del 15. 2. 1982, pag. 21. (11) GU n. L 362 del 23. 12. 1978, pag. 7. (12) GU n. L 33 dell'11. 2. 1982, pag. 8. ALLEGATO Date a decorrere dalle quali alcuni Stati membri hanno abrogato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative concernenti il rilascio di diplomi, certificati ed altri titoli di cui all'articolo 9 della direttiva Chirurgia gastroenterologica 31° dicembre 1971 BELGIO Chirurgia toracica 1° gennaio 1983 Chirurgia vascolare 1° gennaio 1983 Neuropsichiatria 1° agosto 1987, salvo per le persone che hanno iniziato la formazione prima di tale data Chirurgia gastroenterologica 1° gennaio 1983 DANIMARCA Ematologia biologica Fisioterapia 1° gennaio 1983, salvo per le persone che hanno iniziato la formazione prima di tale data, e che la hanno terminata entro il 1988 Medicina tropicale 1° agosto 1987, salvo per le persone che hanno iniziato la formazione prima di tale data FRANCIA Radiologia 3° dicembre 1971 Neuropsichiatria 31° dicembre 1971 LUSSEMBURGO Radiologia Neuropsichiatria non sono più rilasciati diplomi, certificati ed altri titoli per le formazioni iniziate dopo il 5 marzo 1982 PAESI BASSI Radiologia 8° luglio 1984 Neuropsichiatria 9° luglio 1984