31989L0516

Direttiva 89/516/CEE della Commissione del 1g agosto 1989 che adegua al progresso tecnico la direttiva del Consiglio 76/758/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle luci d'ingombro, alle luci di posizione anteriori e posteriori nonché alle luci di arresto dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Gazzetta ufficiale n. L 265 del 12/09/1989 pag. 0001 - 0014
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 19 pag. 0063
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 19 pag. 0063


DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 1g agosto 1989 che adegua al progresso tecnico la direttiva del Consiglio 76/758/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle luci d'ingombro, alle luci di posizione anteriori e posteriori nonché alle luci di arresto dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (89/516/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 87/403/CEE (2), in particolare l'articolo 11,

vista la direttiva 76/758/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle luci d'ingombro, alle luci di posizione anteriori, alle luci di posizione posteriori ed alle luci di arresto dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (3), modificata da ultimo dalla direttiva 87/354/CEE (4), in particolare l'articolo 10,

considerando che, in virtù dell'esperienza acquisita, è ora possibile procedere ad una semplificazione del marchio di omologazione CEE di dette luci qualora siano raggruppate, combinate o mutuamente incorporate ad altre luci e modificare talune prescrizioni, tenuto conto del progresso tecnico che nel frattempo ha avuto luogo;

considerando che i provvedimenti previsti dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte ad eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei veicoli a motore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1 L'elenco degli allegati e gli allegati 0, I, II e III della direttiva 76/758/CEE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2 1. A decorrere dal 1g gennaio 1990 gli Stati membri non possono:

a) - né negare per un determinato tipo di veicolo a motore l'omologazione CEE, o il rilascio del documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino della direttiva 70/156/CEE, o l'omologazione di portata nazionale,

- né vietare la prima messa in circolazione dei vei-

coli,

per motivi attinenti alle luci d'ingombro, alle luci di posizione anteriori e posteriori nonché alle luci di arresto, se le stesse sono conformi alle prescrizioni della presente direttiva;

b) - né negare l'omologazione CEE o di portata nazionale di un determinato tipo di luci d'ingombro, di luci di posizione anteriori, di luci di posizione posteriori e di luci di arresto, se tali luci d'ingombro, luci di posizione anteriori, luci di posizione posteriori e luci di arresto sono conformi alle prescrizioni della presente direttiva,

- né vietare la commercializzazione di luci d'ingombro, luci di posizione anteriori, luci di posizione posteriori

e luci di arresto che rechino il marchio d'omologazione CEE rilasciato in base alle prescrizioni della presente direttiva.

2. A decorrere dal 1g luglio 1990 gli Stati membri:

a) - non possono più rilasciare il documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino della direttiva 70/156/CEE per un tipo di veicolo le cui luci d'ingombro, luci di posizione anteriori, luci di posizione posteriori e luci di arresto non siano conformi alle prescrizioni della presente direttiva:

- possono negare l'omologazione di portata nazionale per un tipo di veicolo le cui luci d'ingombro, luci di posizione anteriori, luci di posizione posteriori e luci di arresto non siano conformi alle prescrizioni della presente direttiva;

b) - non possono più rilasciare l'omologazione CEE per un tipo di luci d'ingombro, luci di posizione anteriore, luci di posizione posteriore e luci di arresto che non sia conforme alle prescrizioni della presente direttiva;

- possono negare l'omologazione di portata nazionale per un tipo di luci di posizione anteriore, luci di posizione posteriore e luci d'arresto che non sia conforme alle prescrizioni della presente direttiva.

3. A decorrere dal 1g ottobre 1995 gli Stati membri possono vietare la prima messa in circolazione dei veicoli le cui luci d'ingombro, luci di posizione anteriori, luci di posizione posteriori e luci di arresto non siano conformi alle prescrizioni della presente direttiva e la commercializzazione di luci che non rechino il marchio d'omologazione rilasciato in base alle prescrizioni della presente direttiva.

4. In deroga alle disposizioni del paragrafo 2, lettera b), gli Stati membri continuano a riconoscere l'omologazione

CEE attribuita a un tipo di luci d'ingombro, luci di posizione anteriore, luci di posizione posteriore o luci di arresto in base alle prescrizioni della direttiva 76/758/CEE per i dispositivi destinati ad essere montati sui veicoli già in circolazione e possono inoltre rilasciare l'omlogazione CEE per un tipo di luci d'ingombro, luci di posizione anteriore, luci di posizione posteriore o luci di arresto in base alle prescrizioni della direttiva 76/758/CEE purché questi dispositivi siano destinati alla sostituzione su veicoli già in circolazione e non sia tecnicamente possibile che essi soddisfino alle prescrizioni della presente direttiva.

Articolo 3 Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1989. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate in forza del primo comma fanno espresso riferimento alla presente direttiva.

Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 1g agosto 1989.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Vicepresidente

(1) GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.

(2) GU n. L 220 dell'8. 8. 1987, pag. 44.

(3) GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 54.

(4) GU n. L 192 dell'11. 7. 1987, pag. 43. ALLEGATO L'elenco degli allegati è modificato nel modo seguente:

Il testo relativo all'allegato I è sostituito dal seguente:

«- Luci di posizione anteriori, luci di posizione posteriori, luci di arresto e luci d'ingombro: angoli minimi richiesti per la ripartizione della luce nello spazio».

Il testo dell'allegato 0 è modificato nel modo seguente:

Il punto 1.4 è soppresso.

In punti 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.5 e 1.6 vengono soppressi.

Inserire i seguenti nuovi punti 1.4 ed 1.5:

«1.4.

Definizioni

Le definizioni contenute nella direttiva 76/756/CEE e concernenti:

- sorgente luminosa per le lampade a incandescenza,

- luci indipendenti,

- luci raggruppate,

- luci combinate,

- luci mutuamente incorporate,

- dispositivo,

- luce semplice,

- luce unica,

- coppia di luci o numero pari di luci,

- superficie illuminante,

- superficie illuminante di una luce di segnalazione diversa da un catadiottro,

- superficie apparente,

- asse di riferimento,

- centro di riferimento,

si applicano anche nell'ambito della presente direttiva.

«1.5.

Con il termine "luce di posizione anteriore e posteriore, luce di arresto e luce d'ingombro di tipi differenti'' si intendono lampade delle varie categorie menzionate che differiscano per caratteristiche fondamentali quali:

- il nome od il marchio commerciale;

- le caratteristiche del sistema ottico (livelli di intensità luminosa, angoli di distribuzione della luce, tipo di lampada a filamento, ecc);

- il sistema impiegato per ridurre l'illuminazione durante le ore notturne nel caso di luci di arresto a due livelli d'intensità».

Al punto 5.5 si legga:

«5.5.

Le luci di posizione anteriori e posteriori che siano raggruppate, combinate o mutuamente incorporate possono venir impiegate anche quali luci d'ingombro».

I punti da 6 a 9 vengono sostituiti dai seguenti:

«6.

INTENSITÀ DELLA LUCE EMESSA

«6.1.

Lungo l'asse di riferimento l'intensità della luce emessa da ciascuno dei due campioni non deve risultare inferiore all'intensità minima o superiore all'intensità massima specificate nella tabella sottostante:

(¹)

Intensità

minime

cd

Valori massimi in cd per l'impiego

in quanto

Luce

semplice

Luce

semplice

marcata "D"

(allegato III,

punto 4.3.6)

Totale per

un insieme

di

due lampade

(allegato III,

punto 4.3.6)

6.1.1.

Luci di posizione anteriori,

luce d'ingombro anteriore

4

60 (²)

42 (²)

84 (²)

6.1.2.

Luci di posizione anteriori

incorporate nei proiettori

4

100 (²)

-

-

6.1.3.

Luci di posizione posteriori,

luce d'ingombro posteriore

4

12 (²)

8,5 (²),5

17 (²)

6.1.4.

Luci d'arresto

4

60 (²)

42 (²)

84 (²)

6.1.4.1.

ad un livello d'intensità

40

100 (²)

70 (²)

140 (²)

6.1.4.2.

a due livelli d'intensità

40

100 (²)

70 (²)

140 (²)

6.1.4.2.1.

nelle ore diurne

130

520 (²)

364 (²)

728 (²)

6.1.4.2.2.

nelle ore notturne

30

80 (²)

56 (²)

112 (²)

(¹) L'installazione dei dispositivi sopra menzionati nei veicoli a motore e nei loro rimorchi è prevista

dalla direttiva concernente l'installazione dei dispositivi d'illuminazione e di segnalazione luminosa

(76/756/CEE).

(²) Il valore complessivo dell'intensità massima applicabile ad un gruppo di due luci si ottiene moltiplicando per 1,4 il valore prescritto per una luce semplice.

Quando due luci semplici dotate della stessa funzione, identiche o meno, sono raggruppate in un dispositivo cosicché le proiezioni delle superfici illuminanti delle luci semplici su un piano verticale e perpendicolare al piano longitudinale mediano del veicolo occupino non meno del 60 % del più piccolo rettangolo nel quale sia possibile inserire le proiezioni delle suddette superfici illuminanti, il gruppo ottico in questione verrà considerato una luce ai fini dell'installazione su un veicolo. In tale caso ogni luce semplice dovrà ottemperare alle prescrizioni in tema d'intensità minima e l'intensità massima ammissibile non dovrà venir superata dall'insieme delle due luci (ultima colonna della tabella precedente).

Nel caso di una luce semplice che contenga più di una sorgente luminosa, tale luce dovrà ottemperare alle prescrizioni in fatto d'intensità minima anche quando una delle sorgenti luminose venga meno, e quando tutte le fonti di luce sono in funzione l'intensità massima prescritta per una luce semplice potrà venir superata purché la luce semplice in questione non sia marcata "D" e non venga superata l'intensità massima prescritta per un insieme di due lampade (ultima colonna della tabella).

6.2.

Al di fuori dell'asse di riferimento ed all'interno delle aperture definite nei diagrammi dell'allegato I l'intensità della luce emessa da ciascuno dei due campioni forniti deve:

6.2.1.

non risultare, in ciascuna direzione corrispondente ai punti della tabella di distribuzione della luce riprodotta nell'allegato IV, inferiore al prodotto del minimo precisato al precedente paragrafo 6.1 per la percentuale specificata dalla tabella suddetta per la direzione in questione;

6.2.2.

non superare in nessuna direzione, all'interno dello spazio dal quale il dispositivo di segnalazione luminosa risulta visibile, il massimo precisato al precedente paragrafo 6.1.;

6.2.3.

un'intensità luminosa di 60 cd è tuttavia consentita nel caso di luci di posizione posteriori mutuamente incorporate con luci d'arresto (vedi paragrafo 6.1.3 più sopra) al di sotto di un piano che formi verso il basso un angolo di 5g con il piano orizzontale.

6.2.4.

Inoltre:

6.2.4.1.

nell'ambito di tutte le aperture definite nei diagrammi dell'allegato I, l'intensità della luce emessa non deve risultare inferiore a 0,05 cd per le luci di posizione anteriori e posteriori e per le luci d'ingombro, né inferiore a 0,3 cd per le luci d'arresto ad un livello di intensità, né a 0,3 cd nelle ore diurne ed a 0,07 cd nelle ore notturne per le luci d'arresto a due livelli di intensità;

6.2.4.2.

nel caso in cui una luce di posizione posteriore sia mutuamente incorporata con una luce d'arresto il rapporto tra le intensità luminose effettivamente misurate delle due luci accese contemporaneamente e l'intensità della luce posteriore di posizione accesa da sola dovrà risultare pari ad almeno 5:1 nel campo delimitato dalle rette orizzontali passanti a p 5gV e dalle rette verticali passanti a p 10gH della tabella di distribuzione della luce. Nel caso di una luce di arresto a due livelli d'intensità, tale prescrizione deve essere soddisfatta in condizioni d'impiego notturno;

6.2.4.3.

andrà osservato quanto disposto dal paragrafo 2.2 dell'allegato IV in merito a variazioni locali dell'intensità.

6.3.

Le intensità andranno misurate con le lampade accese in modo continuo e, nel caso di dispositivi che emettono luce gialla selettiva o rossa, in luce colorata.

6.4.

Nel caso di una luce d'arresto che fornisca due livelli di intensità il tempo trascorso tra l'azionamento dell'interruttore ed il momento in cui la luce prodotta, misurata sull'asse di riferimento, raggiunge il 90 % del valore misurato conformemente a quanto disposto dal precedente paragrafo 6.3, andrà misurato in relazione alle condizioni d'impiego tanto diurno quanto notturno. Il tempo rilevato per le condizioni d'impiego notturno non dovrà risultare superiore a quello relativo alle condizioni d'impiego diurno.

6.5.

L'allegato IV, cui si fa riferimento al precedente paragrafo 6.2.1, fornisce particolari in merito ai metodi di misurazione da utilizzare.

7.

MODALITÀ DELLE PROVE

7.1.

Tutte le misure vanno effettuate con lampade campione incolori della categoria prescritta per il dispositivo in esame; la tensione della corrente di alimentazione andrà regolata così da produrre il flusso luminoso nominale prescritto per tale categoria di lampade.

7.2.

Nel caso tuttavia di luci d'arresto che facciano uso di un sistema aggiuntivo per ottenere l'intensità prevista per le ore notturne, la tensione applicata al sistema per misurare l'intensità prevista per le ore notturne sarà quella applicata alla lampada per misurare l'intensità per le ore diurne (1).

7.3.

Nel caso in cui una luce di posizione posteriore sia mutuamente incorporata con una luce d'arresto a due intensità e sia prevista per funzionare permanentemente facendo uso di un sistema aggiuntivo che regoli l'intensità della luce emessa, la misurazione della luce emessa verrà effettuata applicando al sistema la stessa tensione che, applicata alla lampada, consentirebbe a questa stessa lampada di produrre il flusso luminoso nominale prescritto.

7.4.

I margini verticali ed orizzontali della superficie illuminante di un dispositivo di segnalazione luminosa diverso da un catadiottro verranno determinati e misurati in rapporto al centro di riferimento.

8.

COLORE DELLA LUCE EMESSA

Il colore della luce emessa deve rientrare entro i limiti delle specifiche prescritte nell'allegato V alla presente direttiva per il colore in questione.

9.

CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

Ogni dispositivo recante un marchio d'omologazione (CEE) relativa ad un componente deve risultare conforme al tipo approvato ed ottemperare alle condizioni fotometriche di cui alle sezioni 6 ed 8. Ciononostante nel caso di un dispositivo prelevato in modo casuale dalla produzione di serie i requisiti relativi al minimo d'intensità della luce emessa (misurata con la lampada campione di cui alla precedente sezione 7) possono limitarsi in ogni direzione all'80 % dei valori minimi prescritti nei punti 6.1 e 6.2.

.

L'allegato I è modificato nel modo seguente:

Il titolo diventa:

«LUCI DI POSIZIONE ANTERIORI, LUCI DI POSIZIONE POSTERIORI, LUCI DI ARRESTO E LUCI D'INGOMBRO

ANGOLI MINIMI PRESCRITTI PER LA DISTRIBUZIONE DELLA LUCE NELLO SPAZIO (*)»

Nei titoli dei due primi diagrammi aggiungere «Luci d'ingombro» dopo «Luci di posizione anteriori» e «Luci di posizione posteriori».

L'allegato II è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO II

MODELLO DI CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE CEE RELATIVA AD UN COMPONENTE

[Formato massimo: A 4 (210 mm × 297 mm)]

Denominazione dell'amministrazione

Notifica concernente la concessione, il rifiuto o la revoca dell'omologazione CEE relativa ad un componente, oppure la concessione, il rifiuto o la revoca della proroga dell'omologazione CEE relativa ad un componente in rapporto ad un tipo di luce d'ingombro, luce di posizione anteriore, luce di posizione posteriore o luce di arresto

Omologazione relativa ad un componente n. ....................

1.

Tipo di lthpse

Preoisto per l'impiego in thn grthppo ottipso psomposto da dthe lampade

Luce di posizione anteriore

Sì/no (*)

Luce di posizione posteriore

Sì/no (*)

Luce di arresto

Sì/no, un/due (*) livello (i) d'intensità

Luce d'ingombro

Sì/no (*)

2.

Tipo e numero delle lampade a incandescenza .

3.

Colore della luce emessa: rosso/giallo selettivo/bianco (*) .

4.

Marchio di fabbrica o commerciale .

5.

Nome e indirizzo del costruttore .

6.

Eventualmente nome ed indirizzo del suo mandatario .

.

7.

Presentato alle prove per l'omologazione CEE relativa ad un componente il .

8.

Servizio tecnico che svolge le prove di omologazione CEE relative ad un componente

.

9.

Data del verbale rilasciato da detto servizio .

10.

Numero del verbale rilasciato da detto servizio .

11.

Data della concessione/del rifiuto/della revoca dell'omologazione CEE relativa ad un componente (*) .

12.

Estensione dell'omologazione CEE relativa ad un componente a dispositivi che emettono una luce di colore rosso/giallo selettivo/bianco (*) .

13.

Data della concessione/del rifiuto/della revoca dell'estensione dell'omologazione CEE relativa ad un componente (*) .

14.

Omologazione CEE unica relativa ad un componente, concessa in base al paragrafo 3.3 dell'allegato III, per un dispositivo d'illuminazione e di segnalazione luminosa che comprenda diverse luci, ed in particolare

.

15.

Nel caso in cui una luce di posizione posteriore sia mutuamente incorporata con una luce di arresto a due intensità, dichiarare se esiste un sistema di adeguamento della tensione, ed in caso affermativo descriverne lecaratteristiche .

.

16.

Omologazione concessa unicamente per la sostituzione sui veicoli in servizio: sì/no (*) .

17.

Per luci di arresto a due livelli d'intensità indicare il sistema utilizzato per ottenere l'intensità destinata alle ore notturne (precisare le caratteristiche principali) .

18.

Data della concessione/revoca di una omologazione CEE unica relativa ad un componente (*) .

19.

Luogo .

20.

Data .

21.

Firma .

22.

L'accluso disegno n. . . . indica la posizione geometrica in cui il dispositivo va montato sul veicolo, nonché l'asse di riferimento ed il centro di riferimento del dispositivo stesso .

23.

Eventuali osservazioni .

(*) Cancellare la dicitura inutile.»

«Appendice 1

ESEMPI DI MARCHI DI OMOLOGAZIONE CEE

Dopo l'appendice 1 si aggiunta la seguente nuova appendice 2:

«Appendice 2

ESEMPI DI MARCHI SEMPLIFICATI PER LUCI RAGGRUPPATE, COMBINATE O MUTUAMENTE INCORPORATE

Nota: Negli esempi precedenti le linee verticali ed orizzontali schematizzano la forma generale di un insieme di luci e non fanno parte del marchio di omologazione.

I tre esempi di marchi di omologazione CEE modelli A, B e C rappresentano tre possibili varianti del marchio applicabile ad un dispositivo di segnalazione luminosa nel caso in cui due o più luci formino parte dello stesso dispositivo.

Il marchio di omologazione CEE qui raffigurato indica che il dispositivo ha ricevuto l'omologazione CEE nei Paesi Bassi (e 4) col numero 3333, ed è composto di:

- un catadiottro della classe I A, omologato CEE conformemente alla direttiva 76/757/CEE;

- un indicatore luminoso posteriore di direzione della categoria 2a, omologato CEE conformemente alla direttiva 76/759/EWG;

- una luce di posizione posteriore rossa (R) omologata CEE conformemente alla presente direttiva;

- un proiettore fendinebbia posteriore (F) omologato CEE conformemente alla direttiva 77/538/CEE;

- un proiettore di retromarcia (AR) omologato CEE conformemente alla direttiva 77/539/CEE;

- una luce di arresto (S 1) a un livello di intensità omologata CEE conformemente alla presente direttiva».

(1) Le condizioni di funzionamento e d'installazione di tali sistemi aggiuntivi saranno definite mediante disposizioni speciali».