Direttiva 89/462/CEE del Consiglio del 18 luglio 1989 che modifica la direttiva 78/546/CEE relativa alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada nell'ambito di una statistica regionale
Gazzetta ufficiale n. L 226 del 03/08/1989 pag. 0008 - 0013
edizione speciale finlandese: capitolo 7 tomo 3 pag. 0185
edizione speciale svedese/ capitolo 7 tomo 3 pag. 0185
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 18 luglio 1989 che modifica la direttiva 78/546/CEE relativa alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada nell'ambito di una statistica regionale (89/462/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 213, visto il progetto di direttiva presentato dalla Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), considerando che la direttiva 78/546/CEE (4), modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1985, deve essere modificata per tener conto dell'evoluzione della politica comune dei trasporti; considerando che la direttiva 78/546/CEE prevede unicamente dati annuali, forniti entro i dodici mesi successivi all'anno di riferimento; che tali dati devono essere comparati a quelli relativi ad altri modi di trasporto rilevati mensilmente o trimestralmente; che è necessario, quindi, disporre di alcuni dati trimestrali; considerando che la direttiva 78/546/CEE prevede soltanto una rilevazione dei dati statistici relativi ai trasporti nazionali ed internazionali; che i traffici terzi sono forme di trasporto che appaiono destinate a svilupparsi in futuro; che è quindi opportuno stabilire una rilevazione statistica per tali traffici; considerando che tutti gli Stati membri dispongono di dati sugli spostamenti dei veicoli trattori, ma che non tutti dispongono di dati sugli spostamenti dei veicoli portanti; che è quindi opportuno uniformare la raccolta dei dati in base agli spostamenti dei veicoli trattori lasciando impregiudicato il regime giuridico e amministrativo applicabile alle autorizzazioni di trasporto; considerando che la direttiva 78/546/CEE non designa singolarmente alcuni paesi dell'Europa orientale nell'elenco dei paesi terzi, ma li raggruppa sotto la denominazione di «altri paesi europei»; che la designazione individuale di tali paesi appare opportuna per consentire raffronti con altri modi di trasporto e l'individuazione dei flussi di merci provenienti da essi o diretti verso di essi; considerando che, dal 1g gennaio 1988, l'elenco dei dati che possono essere richiesti agli Stati membri negli scambi intracomunitari è rigorosamente limitato; che questa limitazione s'iscrive nel quadro di una politica adottata dal Consiglio e dalla Commissione e tendente a sopprimere nella misura del possibile la documentazione amministrativa richiesta negli scambi comunitari; che è dunque necessario abbandonare le rilevazioni statistiche ancora esistenti al momento del passaggio delle frontiere all'interno della Comunità e non previste dalla normativa comunitaria; considerando che è opportuno applicare l'articolo 9 della direttiva 78/546/CEE al sistema modificato di realizzazione delle indagini statistiche; considerando che attualmente il Regno di Danimarca fornisce alla Commissione i dati statistici relativi ai trasporti internazionali delle merci di cui alla direttiva 78/546/CEE fondandosi sulle statistiche relative al commercio estero; che detto Stato membro è in procinto di stabilire un sistema statistico specifico per i trasporti di merci su strada; che occorre quindi rinviare temporaneamente l'applicazione in Danimarca delle disposizioni della presente direttiva relative alla rilevazione dei dati statistici dei traffici terzi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La direttiva 78/546/CEE è modificata come segue: 1) All'articolo 1 è aggiunta la seguente lettera: «c) tra due altri Stati membri o tra un altro Stato membro ed uno Stato terzo (in seguito denominati ´´traffici terzi'');» 2) Il testo dell'articolo 3, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: «1. Ciascuno Stato membro rileva dati statistici sui trasporti di cui all'articolo 1, effettuati dai veicoli immatricolati nel proprio territorio. I parametri dei trasporti sono determinati dal veicolo trattore. Nel caso di un insieme di veicoli accoppiati, in cui il veicolo trattore e quello portante siano immatricolati in paesi diversi, è considerato paese di immatricolazione dell'insieme quello del veicolo trattore.» 3) Il testo dell'articolo 3, paragrafo 2, parte introduttiva è sostituito dal testo seguente: «2. I dati statistici sono ripartiti come segue:» 4) Il testo dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), parte introduttiva è sostituito dal testo seguente: «b) per i trasporti internazionali e i traffici terzi, espressi in tonnellate e in tonnellate-chilometro:» 5) Il testo dell'articolo 3, paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente: «4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati statistici di cui al presente articolo mediante tabelle conformi ai modelli che figurano nell'allegato IV.» 6) Il testo dell'articolo 4 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 4 Nel determinare il metodo da utilizzare per la rilevazione dei dati statistici relativi ai trasporti internazionali e ai traffici terzi, gli Stati membri si astengono dal richiedere l'adempimento di formalità al momento del passaggio delle frontiere tra Stati membri.» 7) All'articolo 5, paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente: «Tuttavia, i dati previsti dalle tabelle C sono rilevati per la prima volta per il 1990.» 8) Il testo dell'articolo 5, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: «2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, anteriormente alla fine dell'anno successivo all'anno di riferimento, le tabelle A, B e C5/C6 riportate nell'allegato IV, e al più tardi cinque mesi dopo la fine del periodo di riferimento, le tabelle da C1 a C4 riportate nell'allegato IV.» 9) Il testo dell'articolo 5, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente: «3. La Commissione comunica agli Stati membri i risultati delle indagini e qualsiasi altra informazione idonea di cui disponga al più tardi: - sei mesi dopo la data dell'ultima comunicazione delle tabelle A, B e C5/C6, - tre mesi dopo la data dell'ultima comunicazione delle tabelle da C1 a C4.» 10) Il testo dell'articolo 6, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: «2. Nel determinare i propri metodi di rilevazione, gli Stati membri prendono le misure necessarie per ottenere risultati d'indagine sufficienti per quanto riguarda il peso totale dei quantitativi trasportati in traffico nazionale, in traffico internazionale ed in traffico terzi. Essi comunicano annualmente alla Commissione dati sulla percentuale delle mancate risposte e, sotto forma di scarto tipo o di intervallo di fiducia, sull'attendibilità dei risultati. Essi le comunicano inoltre dati sul metodo utilizzato per il calcolo delle prestazioni espresse in tonnellate-chilometro.» 11) Il testo dell'articolo 7 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 7 La Commissione pubblica i risultati statistici appropriati.» 12) Il testo dell'articolo 8 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 8 Anteriormente al 1g gennaio 1992, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'esperienza maturata nell'ambito dei lavori effettuati in applicazione della presente direttiva. Nello stesso contesto la Commissione prende anche posizione, tenendo conto degli sviluppi della politica comune dei trasporti, in merito all'adeguatezza della portata delle indagini di cui all'articolo 1, dei dati statistici di cui all'articolo 3 e delle ripartizioni di cui agli allegati II e III.» 13) All'articolo 9 è aggiunto il comma seguente: «Questo sistema è ugualmente applicabile durante i primi tre anni di esecuzione delle rilevazioni statistiche modificate, a decorrere dal 1990.» 14) Nell'elenco dei paesi terzi riportato nell'allegato III sono inseriti, dopo «Finlandia» i paesi seguenti: «URSS Polonia Ungheria Romania Bulgaria» 15) All'allegato IV sono aggiunte le tabelle figuranti nell'allegato della presente direttiva. Articolo 2 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1g gennaio 1990. Essi ne informano immediatamente la Commissione. 2. Tuttavia per il Regno in Danimarca, la data indicata nel paragrafo 1 è sostituita dal 1g gennaio 1993 per quanto riguarda la rilevazione dei dati statistici dei traffici terzi. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 1989. Per il Consiglio Il Presidente R. DUMAS (1) GU n. C 4 dell'8. 1. 1988, pag. 4. (2) GU n. C 167 del 27. 6. 1988, pag. 425. (3) GU n. C 134 del 24. 5. 1988, pag. 7. (4) GU n. L 168 del 26. 6. 1978, pag. 29. ALLEGATO TABELLE DA AGGIUNGERE ALL'ALLEGATO IV DELLA DIRETTIVA 78/546/CEE TRASPORTI SU STRADA TABELLA C1 (trimestrale) Traffici nazionali ed internazionali secondo il paese e il genere di trasporto (tonnellate) Paese Conto proprio Conto terzi Totale A. Nazionali Internazionali (¹): B. Provenienza: 01 02 . . . . . . C. Destinazione: 01 02 . . . . . . Totali: EUR (B e C) Paesi a commercio di Stato (B e C) Paesi terzi (B e C) B C A+B+C B+C (¹) Allegato III. TRASPORTI SU STRADA TABELLA C2 (trimestrale) Traffici nazionali ed internazionali secondo il paese e il genere di trasporto (t/km) Paese Conto proprio Conto terzi Totale A. Nazionali Internazionali (¹): B. Provenienza: 01 . . . 12 EUR C. Destinazione: 01 . . . 12 EUR Totale A+B+C Totale B+C (¹) Stati membri. TRASPORTI SU STRADA TABELLA C3 (trimestrale) Traffici terzi, secondo il paese e il genere di trasporto (tonnellate) Paesi di carico scarico Conto proprio Conto terzi Totale Traffici terzi 01 02 03 04 05 . . . Totale 01 02 01 03 04 05 Totale 02 . . . . . . Totale 01 02 03 04 05 . . . Totale Totali (¹): EUR Paesi a commercio di Stato Paesi terzi Totale (¹) Da inserire nelle colonne: paese di carico/scarico. TRASPORTI SU STRADA TABELLA C4 (trimestrale) Traffici terzi, secondo il paese e il genere di trasporto (t/km) Paesi di carico scarico Conto proprio Conto terzi Totale Traffici terzi (limitati agli Stati membri) 01 02 03 04 05 . . . 12 Totale 01 02 01 03 04 05 . . . 12 Totale 02 . . . . . . Totale 01 02 03 04 05 . . . 12 Totale TRASPORTI SU STRADA TABELLA C5/C6 (C5: conto proprio; C6: conto terzi) (annuale) Traffici terzi secondo il paese e il gruppo di merci (tonnellate) Paese di Gruppo di merci (¹) carico scarico 01 02 . . . 24 Totale Traffici terzi 01 02 03 04 05 . . . Totale 01 02 01 03 04 05 . . . Totale 02 . . . . .. Totale 01 02 03 04 05 . . . Totale Totali (²): EUR Paesi a commercio di Stato Paesi terzi Totale (¹) Allegato I. (²) Da inserire nelle colonne paese di carico/scarico.