Direttiva 89/438/CEE del Consiglio del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva 74/561/CEE riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali, la direttiva 74/562/CEE riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali e la direttiva 77/796/CEE per il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati ed altri titoli di trasportatore di merci e di trasportatore di persone su strada e che comporta misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento di detti trasportatori
Gazzetta ufficiale n. L 212 del 22/07/1989 pag. 0101 - 0105
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva 74/561/CEE riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali, la direttiva 74/562/CEE riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali e la direttiva 77/796/CEE per il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati ed altri titoli di trasportatore di merci e di trasportatore di persone su strada e che comporta misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento di detti trasportatori (89/438/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), considerando che le norme comuni istituite dalla direttiva 74/561/CEE (4), modificata da ultimo dalla direttiva 85/578/CEE (5), nonché dalla direttiva 74/562/CEE (6), modificata da ultimo dalla direttiva 85/579/CEE (7), mirano espressamente, da un lato, a contribuire al risanamento del mercato dei trasporti e a migliorare le prestazioni dei trasportatori e, dall'altro, a facilitare l'effettivo esercizio del diritto di stabilimento; considerando che tali direttive fissano tre requisiti per l'accesso alla professione di trasportatore e precisamente il requisito di onorabilità, di capacità finanziaria e di capacità professionale; che, se esse stabiliscono alcune norme per la capacità professionale, non definiscono tuttavia il contenuto dei primi due requisiti e lasciano agli Stati membri il compito di fissare, sul piano nazionale, le misure appropriate; che esse raccomandano tuttavia un «ulteriore coordinamento» in materia; considerando che il regolamento (CEE) n. 3164/76 del Consiglio, del 16 dicembre 1976, relativo all'accesso al mercato dei trasporti internazionali di merci su strada (8), (9) GU n. C 102 del 16. 4. 1988, pag. 5. (10) GU n. C 12 del 16. 1. 1988, pag. 39. (11) GU n. C 318 del 12. 12. 1988, pag. 11. (12) GU n. L 308 del 19. 11. 1974, pag. 18. (13) GU n. L 372 del 31. 12. 1985, pag. 34. (14) GU n. L 308 del 19. 11. 1974, pag. 23. (15) GU n. L 372 del 31. 12. 1985, pag. 35. (16) GU n. L 357 del 29. 12. 1976, pag. 1. modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1841/88 (17), prevede che a partire dal 1g gennaio 1993 l'accesso al mercato dei trasporti transfrontalieri è regolato da un sistema di autorizzazioni comunitarie accordate secondo criteri qualitativi; considerando che per quanto riguarda il requisito dell'onorabilità risulta necessario, per risanare in modo efficace il mercato, subordinare uniformemente l'accesso alla professione di trasportatore e il suo esercizio all'assenza di condanne penali gravi, anche nel settore commerciale, all'assenza di dichiarazione di non idoneità ad esercitare la professione, nonché all'osservanza delle normativa applicabili all'attività di trasportatore; considerando che per quanto concerne il requisito di capacità finanziaria è necessario fissare determinati criteri che devono soddisfare i trasportatori, in particolare per assicurare la parità di trattamento delle imprese dei vari Stati membri e che tali criteri si applicano ai trasportatori che chiedono l'autorizzazione di accesso alla professione a decorrere dal 1g gennaio 1990; considerando che per quanto concerne il requisito di capacità professionale risulta opportuno prevedere che il candidato trasportatore acquisti tale capacità superando un esame scritto; che gli Stati membri possono tuttavia dispensare il candidato trasportatore da tale esame se questo giustifica un'esperienza pratica sufficiente; che è necessario completare l'elenco delle materie la cui conoscenza è richiesta per il riconoscimento della competenza professionale del trasportatore; considerando che è necessario prevedere un sistema di reciproca assistenza tra Stati membri per l'applicazione della presente direttiva; considerando che, per tener conto delle modifiche apportate alle direttive 74/561/CEE e 74/562/CEE, è necessario modificare la direttiva 77/796/CEE (18), modificata dalla direttiva 80/1180/CEE (19); considerando che è opportuno che la Commissione presenti entro un termine idoneo una relazione motivata sull'attuazione della presente direttiva, ¹(20) GU n. L 163 del 30. 6. 1988, pag. 1. (21) GU n. L 334 del 24 12. 1977, pag. 37. (22) GU n. L 350 del 23. 12. 1980, pag. 43. HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La direttiva 74/561/CEE è modificata come segue: 1) Il testo dell'articolo 1, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: «2. Ai sensi della presente direttiva, s'intende per - "professione di trasportatore di merci su strada'', l'attività di qualsiasi impresa che effettui, mediante un veicolo automobile isolato oppure un insieme di veicoli accoppiati, il trasporto di merci per conto di terzi; - "impresa'', qualsiasi persona fisica, qualsiasi persona giuridica con o senza scopo di lucro, qualsiasi associazione o gruppo di persone senza persona- lità giuridica con o senza scopo di lucro, nonché qualsiasi organismo dipendente dall'autorità pubblica, avente una propria personalità giuridica o dipendente da un'autorità con tale personalità.» 2) All'articolo 2: - nei paragrafi 1 e 2, le parole «persone fisiche o imprese» sono sostituite da «imprese»; - il paragrafo 2 è completato dal comma seguente: «In caso di circostanze impreviste gli Stati membri possono accordare una deroga temporanea in attesa che si concludano le consultazioni con la Commissione.» 3) All'articolo 3, paragrafo 1: - nel primo comma le parole «persone fisiche o imprese» sono sostituite da «imprese»; - il testo del terzo comma è sostituito dal testo seguente: «Se il richiedente non è una persona fisica: - il requisito di cui alla lettera a) deve essere soddisfatto dalla o dalle persone che dirigono in maniera permanente ed effettiva l'attività di trasporto dell'impresa. Gli Stati membri possono chiedere che anche altre persone dell'impresa soddisfino tale requisito; - il requisito di cui alla lettera c) deve essere soddisfatto dalla o dalle persone di cui al primo trattino.» 4) Il testo dell'articolo 3, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: «2. Gli Stati membri fissano i requisiti che devono essere soddisfatti dalle imprese stabilite sul loro territorio onde ottemperare al requisito di onorabilità. Essi stabiliscono che tale requisito non è o non è più soddisfatto qualora la o le persone fisiche che si ritiene debbano soddisfare tale requisito ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1: - siano state oggetto di una condanna penale grave, anche per infrazioni commesse nel settore commerciale; - siano state dichiarate non idonee all'esercizio della professione di trasportatore a norma delle regolamentazioni vigenti; - siano state condannate per infrazioni gravi e ripetute alle regolamentazioni vigenti riguardanti: - le condizioni di remunerazione e di lavoro della professione, oppure - l'attività di trasporto e in particolare le norme relative al periodo di guida e di riposo dei conducenti, ai pesi e dimensioni dei veicoli commerciali, alla sicurezza stradale e dei veicoli. Nei casi previsti dai tre precedenti trattini il requisito di onorabilità continua a non essere soddisfatto fintantoché non sia sopraggiunta la riabilitazione o un'altra misura di effetto equivalente conformemente alle disposizioni nazionali vigenti in materia.» 5) Il testo dell'articolo 3, paragrafo 3, è sostituito dal testo seguente: «3. a) La capacità finanziaria consiste nella disponibilità di risorse finanziarie necessarie ad assicurare il corretto avviamento e la buona gestione dell'impresa. b) Ai fini dell'accertamento della capacità finanziaria, l'autorità competente considera: i conti annuali dell'impresa, ove esistano; i fondi disponibili, comprese le liquidità bancarie e le possibilità di scoperti e prestiti; tutti gli attivi, comprese le proprietà disponibili come garanzia per l'impresa; i costi, compreso il prezzo di acquisto o i pagamenti iniziali per veicoli, edifici, impianti e installazioni; nonché il capitale di esercizio. c) L'impresa deve disporre di un capitale e di riserve di valore almeno pari a 3 000 ecu per veicolo o a 150 ecu per tonnellata del peso massimo autorizzato dei veicoli utilizzati dall'impresa: l'importo da prendere in considerazione è quello che risulta dal calcolo che dà la cifra più bassa. Gli Stati membri possono derogare alle disposizioni del primo comma nel caso di imprese di trasporto che esercitino le loro attività esclusivamente nell'ambito del mercato nazionale. d) Ai fini delle lettere a), b), e c), l'autorità competente può accettare come prova la con- ferma o l'assicurazione di una banca o di altro istituto adeguatamente qualificato. Tale conferma o assicurazione possono consistere in una garanzia bancaria o qualsiasi altro strumento analogo. e) Le disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) si applicano alle imprese autorizzate in uno Stato membro, a decorrere dal 1g gennaio 1990, a norma di una regolamentazione nazionale, ad esercitare la professione di trasportatore di merci su strada.» 6) Il testo dell'articolo 3, paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente: «4. Il requisito della capacità professionale consiste nel possesso delle competenze accertate, nell'ambito di un esame scritto che può avere la forma di domande con più possibilità di risposta, dall'autorità o dall'organismo a tal fine designato da ogni Stato membro, nelle materie che figurano nell'elenco riportato in allegato. Gli Stati membri possono esentare dall'esame i candidati trasportatori che dimostrino di possedere un'esperienza pratica di almeno cinque anni a livello direzionale in un'impresa di trasporti. Gli Stati membri possono esentare i titolari di taluni diplomi dell'insegnamento superiore o dell'insegnamento tecnico implicanti una buona conoscenza delle materie che sono elencate nell'allegato e che essi precisano specialmente a tal fine, dall'esame nelle materie richieste per tali diplomi. Un attestato rilasciato dall'autorità o dall'organismo di cui al primo comma deve essere esibito come prova della capacità professionale.» 7) All'articolo 5, paragrafo 1, le parole «persone fisiche e imprese» sono sostituite da «imprese». 8) All'articolo 6, paragrafo 3, le parole «persone fisiche o imprese» sono sostituite da «imprese». 9) È inserito l'articolo seguente: «Articolo 6 bis 1. Qualora trasportatori non residenti abbiano commesso infrazioni gravi o infrazioni minori e ripetute alle normative relative ai trasporti e tali infrazioni siano tali da poter comportare il ritiro dell'autorizzazione ad esercitare la professione di trasportatore di merci, gli Stati membri comunicano allo Stato membro in cui il trasportatore è stabilito tutte le informazioni in loro possesso su tali infrazioni nonché sulle sanzioni da essi comminate. 2. Nella misura in cui uno Stato membro proceda al ritiro dell'autorizzazione ad esercitare la professione di trasportatore di merci nel settore dei trasporti internazionali, esso ne informa la Commissione che comunica le informazioni necessarie agli Stati membri interessati. 3. Gli Stati membri si assistono reciprocamente nell'applicazione della presente direttiva.» 10) Nell'allegato, al punto A, - alla fine del punto 2 sono aggiunti i trattini seguenti: «- le tecniche di gestione di un'impresa di trasporti su strada; «- la tecnica commerciale.»; - alla fine del punto 4 sono aggiunti i trattini seguenti: «- i trasporti di sostanze pericolose; «- i trasporti di prodotti alimentari; «- i principi applicabili in materia di tutela dell'ambiente e riguardanti l'utilizzazione e la manutenzione dei veicoli.» Articolo 2 La direttiva 74/562/CEE è modificata come segue: 1) All'articolo 1: - il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: «2. Ai sensi della presente direttiva, s'intende per: - "professione di trasportatore di viaggiatori su strada", l'attività di qualsiasi impresa che effettui, mediante autoveicoli che, secondo il modello di costruzione e la loro attrezzatura, siano atti a trasportare più di nove persone, autista compreso, e siano destinati a tal fine, trasporti di viaggiatori con offerta al pubblico o a talune categorie di utenti, dietro compenso versato dalla persona trasportata o dall'organizzatore del trasporto; - "impresa", qualsiasi persona fisica o giuridica con o senza scopo di lucro, qualsiasi associazione o gruppo di persone senza personalità giuridica, con o senza scopo di lucro, nonché qualsiasi organismo dipendente dall'autorità pubblica, avente una propria personalità giuridica o dipendente da un'autorità con tale personalità.»; - nel paragrafo 3, le parole «persone fisiche o imprese» sono sostituite da «imprese». 2) All'articolo 2: il paragrafo 1 è modificato come segue: - al primo coma, le parole «persone fisiche o imprese» sono sostituite da «imprese». - il testo del terzo comma è sostituito dal testo seguente: «Se il richiedente non è una persona fisica: - il requisito di cui alla lettera a) deve essere soddisfatto dalla o dalle persone che dirigono in maniera permanente ed effettiva l'attività di trasporto dell'impresa. Gli Stati membri possono chiedere che anche altre persone dell'impresa soddisfino tale requisito; - il requisito di cui alla lettera c) deve essere soddisfatto dalla o dalle persone di cui al primo trattino.» 3) Il testo dell'articolo 2, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: «2. Gli Stati membri fissano i requisiti che devono essere soddisfatti dalle imprese stabilite sul loro territorio onde ottemperare al requisito dell'onorabilità. Essi stabiliscono che tale requisito non è o non è più soddisfatto qualora la o le persone fisiche che si ritiene debbano soddisfare tale requisito ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1: - siano state oggetto di una condanna penale grave, anche per infrazioni commesse nel settore commerciale, - siano state dichiarate non idonee all'esercizio della professione di trasportatore a norma delle regolamentazioni vigenti, - siano state condannate per infrazioni gravi e ripetute alle regolamentazioni vigenti riguardanti: - le condizioni di retribuzione e di lavoro della professione, oppure - l'attività di trasporto e in particolare le norme relative al periodo di guida e di riposo dei conducenti, ai pesi e dimensioni dei veicoli commerciali, alla sicurezza stradale e dei veicoli. Nei casi previsti dai tre precedenti trattini il requisito dell'onorabilità continua a non essere soddisfatto fintantoché non sia sopraggiunta la riabilitazione o un'altra misura di effetto equivalente, conformemente alle disposizioni nazionali vigenti in materia.» 4) Il testo dell'articolo 2, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente: «3. a) La capacità finanziaria consiste nella disponibilità delle risorse finanziarie necessarie ad assicurare il corretto avviamento e la buona gestione dell'impresa. b) Ai fini dell'accertamento della capacità finanziaria l'autorità competente considera: i conti annuali dell'impresa, ove esistano; i fondi disponibili, compresi le liquidità bancarie e le possibilità di scoperti e prestiti; tutti gli attivi, comprese le proprietà disponibili come garanzia per l'impresa; i costi, compreso il prezzo di acquisto o i pagamenti iniziali per veicoli, edifici, impianti e installazioni, nonché il capitale di esercizio. c) L'impresa deve disporre di un capitale e di riserve di valore almeno pari a 3 000 ecu per veicolo o 150 ecu per posto a sedere dei veicoli usati dall'impresa; l'importo da prendere in considerazione è quello che risulta dal calcolo che dà la cifra più bassa. Gli Stati membri possono derogare alle disposizioni del primo comma nel caso di imprese di trasporto che esercitino le loro attività esclusivamente nell'ambito del mercato nazionale. d) Ai fini delle lettere a), b) e c) l'autorità competente può accettare, come prova, la conferma o l'assicurazione di una banca o di altro istituto adeguatamente qualificato. Tale conferma o assicurazione può consistere in una garanzia bancaria o altro strumento analogo. e) Le disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) si applicano alle sole imprese autorizzate in uno Stato membro, a decorrere dal 1g gennaio 1990, a norma di una regolamentazione nazionale, ad esercitare la professione di trasportatore di viaggiatori su strada.» 5) Il testo dell'articolo 2, paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente: «4. Il requisito della capacità professionale consiste nel possesso delle competenze accertate, nell'ambito di un esame scritto che può avere la forma di domande con più possibilità di risposta, dall'autorità o dall'organismo a tal fine designato da ogni Stato membro, nelle materie che figurano nell'elenco riportato in allegato. Gli Stati membri possono esentare dall'esame i candidati trasportatori che dimostrino di possedere un'esperienza pratica di almeno cinque anni a livello direzionale in un'impresa di trasporti. Gli Stati membri possono esentare i titolari di taluni diplomi dell'insegnamento superiore o dell'insegnamento tecnico implicanti una buona conoscenza delle materie che sono elencate nell'allegato e che essi precisano specialmente a tal fine, dall'esame nelle materie richieste per tali diplomi. Un attestato rilasciato dall'autorità o dall'organismo di cui al primo comma deve essere esibito come prova della capacità professionale.» 6) All'articolo 4, paragrafo 1, le parole «persone fisiche e imprese» sono sostituite da «imprese». 7) All'articolo 5, paragrafo 3, le parole «persone fisiche o imprese» sono sostituite da «imprese». 8) È inserito l'articolo seguente: «Articolo 5 bis 1. Qualora i trasportatori non residenti abbiano commesso infrazioni gravi o infrazioni minori e ripetute alle normative relative ai trasporti e tali infrazioni siano tali da poter comportare il ritiro dell'autorizzazione ad esercitare la professione di trasportatore di viaggatori, gli Stati membri comunicano allo Stato membro in cui il trasportatore è stabilito tutte le informazioni in loro possesso su tali infrazioni nonché sulle sanzioni da essi comminate. 2. Nella misura in cui uno Stato membro proceda al ritiro dell'autorizzazione ad esercitare la professione di trasportatore di viaggiatori nel settore dei trasporti internazionali, esso ne informa la Commissione che comunica le informazioni necessarie agli Stati membri interessati. 3. Gli Stati membri si assistono reciprocamente nell'applicazione della presente direttiva.» 9) Nell'allegato, al punto A: - alla fine del punto 2 sono aggiunti i trattini seguenti: «- le tecniche di gestione di un'impresa di trasporti su strada; «- la tecnica commerciale.»; - alla fine del punto 4 è aggiunto il trattino seguente: «- i principi applicabili in materia di tutela dell'ambiente e riguardanti l'utilizzazione e la manutenzione dei veicoli.» Articolo 3 Il testo dell'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva 77/796/CEE è sostituito dal testo seguente: «1. Dal 1g gennaio 1990 gli Stati membri riconoscono come prova sufficiente della capacità professionale gli attestati di cui all'articolo 3, paragrafo 4, secondo comma della direttiva 74/561/CEE nonché all'articolo 2, para- grafo 4, secondo comma della direttiva 74/562/CEE, rilasciati in un altro Stato membro.» Articolo 4 Gli attestati rilasciati ai trasportatori anteriormente al 1g gennaio 1990 a titolo di prova della capacità professionale a norma delle disposizioni delle direttive 74/561/CEE e 74/562/CEE vigenti sino a tale data sono assimilati agli attestati rilasciati ai sensi delle disposizioni modificate dalla presente direttiva. Articolo 5 1. Gli Stati membri adottano, previa consultazione della Commissione, le misure necessarie all'attuazione delle disposizioni modificate dalla presente direttiva. Tali disposizioni sono applicabili a decorrere dal 1g gennaio 1990, fatti salvi l'articolo 5 della direttiva 74/561/CEE e l'articolo 4 della direttiva 74/562/CEE. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva. 3. Anteriormente al 1g gennaio 1992, la Commissione presenta al Consiglio una relazione motivata sull'attuazione della presente direttiva. Articolo 6 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Lussemburgo, addì 21 giugno 1989. Per il Consiglio Il Presidente C. ARANZADI