31989L0384

Direttiva 89/384/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1989, che fissa le modalità per il controllo del rispetto del punto di refrigerazione del latte crudo previsto all'allegato A della direttiva 85/397/CEE

Gazzetta ufficiale n. L 181 del 28/06/1989 pag. 0050 - 0050
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 29 pag. 0189
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 29 pag. 0189


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 20 giugno 1989

che fissa le modalità per il controllo del rispetto del punto di refrigerazione del latte crudo previsto all'allegato A della direttiva 85/397/CEE

(89/384/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 85/397/CEE del Consiglio, del 5 agosto 1985, concernente i problemi sanitari e di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di latte trattato termicamente (1), modificata dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (2), e in particolare l'articolo 11, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la direttiva 85/397/CEE indica nell'allegato A, capitolo VI, punto D, le norme da rispettare per l'ammissione del latte crudo nell'azienda di trattamento o nel centro di raccolta o di normalizzazione;

considerando che, per tener conto delle differenze di raccolta, è necessario precisare a quale stadio può essere effettuato il controllo del punto di refrigerazione in modo che a questa esigenza venga ottemperato uniformemente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli Stati membri provvedono a che il controllo del punto di refrigerazione del latte crudo di cui al capitolo VI, punto D dell'allegato A della direttiva 85/397/CEE sia effettuato secondo le seguenti modalità:

1) Il latte crudo di ciascuna azienda produttrice deve essere sottoposto a controllo regolare mediante prelievi effettuati per sondaggio.

In caso di fornitura diretta del latte da una sola azienda produttrice allo stabilimento di trattamento i prelievi vanno effettuati sia durante l'operazione di raccolta del latte presso l'azienda, purché siano prese precauzioni per impedire frodi durante il trasporto, sia prima dello scarico presso lo stabilimento di trattamento quando il latte è fornito direttamente dal conduttore dell'azienda.

Qualora i risultati di un controllo inducano l'autorità competente a sospettare l'aggiunta di acqua al latte, essa preleva presso l'azienda un campione ufficiale. Un campione ufficiale è un campione rappresentativo del latte di una mungitura mattutina o serale totalmente controllata, iniziata non meno di 11 e non più di 13 ore dopo la mungitura precedente.

In caso di forniture provenienti da più aziende produttrici i prelievi possono essere effettuati soltanto al momento dell'ammissione del latte crudo nello stabilimento di trattamento o presso il centro di raccolta o di normalizzazione, purché sia comunque effettuato nelle aziende un controllo mediante prelievo di campioni.

Qulora dai controlli effettuati risulti un superamento della norma di cui al punto D del capitolo VI dell'allegato A della direttiva 85/397/CEE, vengono effettuati prelievi in tutte le aziende presso le quali è stata fatta la raccolta del latte crudo in questione.

Se necessario, l'autorità competente effettua prelievi di campioni ufficiali ai sensi del punto 1), terzo comma.

2) Se i risultati del controllo eliminano il sospetto di aggiunta di acqua il latte crudo può essere utilizzato per la produzione di latte trattato termicamente.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o luglio 1990.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 20 giugno 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. ROMERO HERRERA

(1) GU n. L 226 del 24. 8. 1985, pag. 13.

(2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.