Direttiva 89/365/CEE del Consiglio del 30 maggio 1989 che modifica la direttiva 79/117/CEE relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive
Gazzetta ufficiale n. L 159 del 10/06/1989 pag. 0058 - 0058
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 29 pag. 0122
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 29 pag. 0122
***** DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 30 maggio 1989 che modifica la direttiva 79/117/CEE relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive (89/365/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive (1), modificata da ultimo dalla direttiva 87/477/CEE (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, vista la proposta della Commissione, considerando che l'allegato della direttiva 79/117/CEE deve essere regolarmente modificato per tener conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche; considerando che la direttiva 86/355/CEE (3), che ha modificato l'allegato della direttiva 79/117/CEE, ha vietato la commercializzazione e l'impiego di ossido di etilene come prodotto fitosanitario, fatte salve talune deroghe temporanee nazionali per taluni prodotti di minore importanza, per i quali esiste un bisogno specifico, fino a quando si renderanno disponibili altri metodi di trattamento; considerando che dette deroghe scadono il 31 dicembre 1989; considerando che la Commissione ha riesaminato la situazione per quanto riguarda eventuali metodi alternativi soddisfacenti di trattamento in sostituzione dell'ossido di etilene; che da tale esame risulta che, per il momento, non esistono, in linea di massima, metodi alternativi di trattamento validi per quanto concerne due di tali deroghe; considerando che è pertanto necessario prorogare la data di scadenza delle due deroghe in questione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 L'allegato della direttiva 79/117/CEE è modificato come segue: Alla voce C. « Ossido di etilene », nella colonna di destra, il testo dell'ultima frase è sostituito dal testo seguente: « Le deroghe di cui alle lettere a), d) ed e) scadono il 31 dicembre 1989, al più tardi; le deroghe di cui alle lettere b) e c) scadono il 31 dicembre 1990, al più tardi. » Articolo 2 Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 31 dicembre 1989. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 30 maggio 1989. Per il Consiglio Il Presidente C. ROMERO HERRERA (1) GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 36. (2) GU n. L 273 del 26. 9. 1987, pag. 40. (3) GU n. L 212 del 2. 8. 1986, pag. 33.