31989L0219

Direttiva 89/219/CEE della Commissione del 7 marzo 1989 che modifica la direttiva 83/181/CEE del Consiglio, che determina il campo di applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 77/388/CEE per quanto concerne l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, di talune importazioni definitive di beni, affinché sia tenuto conto dell'introduzione della nomenclatura combinata

Gazzetta ufficiale n. L 092 del 05/04/1989 pag. 0013 - 0014
edizione speciale finlandese: capitolo 9 tomo 2 pag. 0011
edizione speciale svedese/ capitolo 9 tomo 2 pag. 0011


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DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 1989

che modifica la direttiva 83/181/CEE del Consiglio, che determina il campo di applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 77/388/CEE per quanto concerne l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, di talune importazioni definitive di beni, affinché sia tenuto conto dell'introduzione della nomenclatura combinata

(89/219/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 20/89 (2), in particolare l'articolo 15,

considerando che la classificazione delle merci figuranti nell'allegato della direttiva 83/181/CEE del Consiglio (3), modificata da ultimo dalla direttiva 88/331/CEE (4), del 13 giugno 1988, si fonda sull'utilizzazione della nomenclatura del consiglio di cooperazione doganale;

considerando che il 14 giugno 1983 il consiglio di cooperazione doganale ha approvato la « Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci », denominato in appresso SA che il Consiglio ha approvato tale convenzione con decisione 87/369/CEE (5) e che il sistema viene applicato dal 1o gennaio 1988; che è stata pertanto elaborata una nomenclatura combinata ai fini dell'attuazione del SA nella Comunità economica europea; che i riferimenti che figurano all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d) e nell'allegato della direttiva 83/181/CEE debbono di conseguenza essere basati su detta nomenclatura combinata;

considerando che l'adeguamento alla nomenclatura combinata della direttiva 83/181/CEE ha carattere prettamente tecnico e non comporta alcuna modifica per quanto riguarda il campo di applicazione delle esenzioni previste da tale direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 83/181/CEE è modificata nel modo seguente:

1. All'articolo 1, paragrafo 2, lettera d) il riferimento alle voci da 22.03 a 22.09 della tariffa doganale comune è sostituito dal riferimento ai codici NC da 2203 a 2208.

2. Il testo dell'allegato è sostituito dal testo figurante nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri applicano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o luglio 1989. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 1989.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 4 del 6. 1. 1989, pag. 19.

(3) GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 38.

(4) GU n. L 151 del 17. 6. 1988, pag. 79.

(5) GU n. L 198 del 20. 7. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

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Materiale visivo e auditivo di carattere educativo, scientifico o culturale

1.2 // // // Codice NC // Designazione delle merci // // // 3704 00 // Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessili, fotografici impressionati ma non sviluppati: // ex 3704 00 10 // - Lastre e pellicole: // // - Pellicole cinematografiche, positive di carattere educativo, scientifico o culturale // ex 3705 // Lastre e pellicole, fotografiche, impressionate e sviluppate diverse dalle pellicole cinematografiche: // // - di carattere educativo scientifico o culturale // 3706 // Pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate anche portanti la registrazione del suono oppure portanti soltanto la registrazione del suono: // 3706 10 // - di larghezza uguale o superiore a 35 mm: // // - - altre: // ex 3706 10 99 // - - - altre positive: // // - Pellicole cinematografiche di attualità (sonorizzate o non) che rappresentano avvenimenti di attualità all'epoca dell'importazione, e importati, a fini di riproduzione, nei limiti di due copie per argomento // // - Pellicole di archivio (sonorizzate o non) destinate ad accompagnare pellicole di attualità // // - Pellicole a carattere ricreativo particolarmente adatte ai bambini ed ai giovani // // - non nominate, di carattere educativo, scientifico o culturale // 3706 90 // - altre: // // - - altre: // // - - - altre positive: // ex 3706 90 51 ex 3706 90 91 ex 3706 90 99 // - Pellicole cinematografiche di attualità (sonorizzate o non) che rappresentano avvenimenti di attualità all'epoca dell'importazione e importati, a fini di riproduzione, ed in limiti di due copie per argomento // // - Pellicole di archivio (sonorizzate o non) destinate ad accompagnare pellicole di attualità // // - Pellicole a carattere ricreativo particolarmente adatte ai bambini e ai giovani // // - non nominate, di carattere educativo scientifico o culturale // 4911 // Altri stampati, comprese le immagini, le incisioni e le fotografie: // // - altri: // 4911 99 // - - altri: // ex 4911 99 90 // - - - altri: // // - Microschede ed altri supporti utilizzati dai servizi d'informazione e di documentazione mediante calcolatore, di carattere educativo, scientifico o culturale // // - Pannelli murali destinati esclusivamente alla dimostrazione e all'insegnamento // ex 8524 // Dischi, nastri ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37: // // - di carattere educativo, scientifico o culturale // ex 9023 00 // Strumenti, apparecchi e modelli progettati per la dimostrazione (per esempio: nell'insegnamento o nelle esposizioni) non suscettibili di altri usi: // // - Modelli, plastici e pannelli murali di carattere educativo, scientifico o culturale, destinati esclusivamente alla dimostrazione e all'insegnamento // // - Plastici o modelli visivi ridotti di concezioni astratte, strutture molecolari o formule matematiche // Varie // Ologrammi per proiezione mediante laser // // Giochi multimedia // // Materiale d'insegnamento programmato anche a forma di telai di presentazione corredato del relativo materiale stampato » // //