31989L0130

Direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio del 13 febbraio 1989 relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato

Gazzetta ufficiale n. L 049 del 21/02/1989 pag. 0026 - 0028
edizione speciale finlandese: capitolo 1 tomo 2 pag. 0103
edizione speciale svedese/ capitolo 1 tomo 2 pag. 0103


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 13 febbraio 1989

relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato

(89/130/CEE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

vista la decisione 88/376/CEE, Euratom del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che la creazione di una risorsa propria complementare delle Comunità fondata sul prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato, in appresso denominato « PNLpm », degli Stati membri rende necessario un accentuamento della comparabilità e dell'attendibilità di tale aggregato;

considerando che il completamento del mercato interno aumenterà la necessità di disporre di dati comparabili a livello internazionale sull'aggregato PNLpm e sui suoi componenti; che tali dati costituiscono inoltre importanti elementi di analisi per il coordinamento delle politiche economiche;

considerando che i dati del PNLpm devono essere comparabili, dal punto di vista concettuale e pratico, nonché rappresentativi dell'economia degli Stati membri;

considerando che la comparabilità concettuale del PNLpm è garantita dal rispetto delle definizioni e delle relative regole di contabilizzazione del Sistema europeo di conti economici integrati (SEC);

considerando che la comparabilità pratica del PNLpm dipende dalle procedure di valutazione applicate e dai dati di base disponibili; che il miglioramento del grado di copertura del PNLpm presuppone lo sviluppo delle basi statistiche e delle procedure di valutazione;

considerando che occorre prevedere una procedura di verifica e di valutazione della comparabilità e della rappresentatività del PNLpm; che a tal fine conviene istituire un comitato nel quale sia assicurata una stretta collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

TITOLO I

Definizione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato

Articolo 1

Il PNLpm è definito conformemente al Sistema europeo di conti economici integrati (SEC) in vigore.

Il PNLpm si calcola addizionando al prodotto interno lordo ai prezzi di mercato (PILpm, codice del SEC: N1), i redditi da lavoro dipendente (R10), nonché i redditi da capitale e impresa (R40) ricevuti dal resto del mondo e sottraendo i flussi corrispondenti versati al resto del mondo.

Articolo 2

Il PILpm rappresenta il risultato finale dell'attività di produzione delle unità produttrici residenti. Il PNLpm può essere presentato con riferimento al SEC secondo tre prospettive:

1) Prospettiva della produzione

Il PILpm (N1) corrisponde al saldo tra produzione di beni e servizi (P10) e consumi intermedi (P20), addizionando l'IVA gravante sui prodotti (R21) e le imposte nette sulle importazioni, IVA esclusa (R29).

2) Prospettiva delle spese

Il PILpm (N1) corrisponde alla somma dei consumi finali (P30) sul territorio economico delle famiglie, delle istituzioni sociali private non a fini di lucro, delle amministrazioni pubbliche, degli investimenti fissi lordi (P41), della variazione delle scorte (P42) e del saldo tra esportazioni (P50) e importazioni (P60).

3) Prospettiva dei redditi

Il PILpm (N1) corrisponde alla somma dei reditti da lavoro dipendente (R10), del risultato lordo di gestione dell'economia (N2) e delle imposte indirette sulla produzione e sulle importazioni (R20), previa deduzione dei contributi alla produzione (R30).

TITOLO II

Disposizioni relative al metodo di calcolo e alla trasmissione dei dati del PNLpm

Articolo 3

1. Gli Stati membri elaborano il PNLpm conformemente all'articolo 1 nel quadro della contabilità nazionale.

2. Anteriormente al 1o ottobre di ogni anno, gli Stati membri forniscono alla Commissione (Istituto statistico delle Comunità europee, ISCE), nel quadro della contabilità nazionale, le cifre per l'aggregato PNLpm e i suoi componenti conformemente alle definizioni del SEC di cui agli articoli 1 e 2. Gli Stati membri forniscono inoltre le informazioni necessarie per mostrare come è stato derivato l'aggregato. Le cifre fornite riguardano l'anno precedente e le eventuali modifiche apportate alle cifre degli esercizi precedenti.

Articolo 4

Gli Stati membri forniscono alla Commissione (ISCE), conformemente alle modalità da essa stabilite su consultazione con il comitato di cui all'articolo 6, progressivamente e al più tardi entro diciotto mesi dalla notifica della presente direttiva, un inventario delle procedure e delle basi statistiche utilizzate per il calcolo del PNLpm e dei suoi componenti.

Articolo 5

Gli Stati membri, in sede di trasmissione dei dati di cui all'articolo 3, comunicano alla Commissione (ISCE) le eventuali modifiche delle procedure e delle basi statistiche utilizzate.

TITOLO III

Disposizioni relative alla verifica del calcolo PNLpm

Articolo 6

1. La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità economica europea per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso:

- la Commissione differisce l'applicazione delle misure da essa decise di un termine che sarà fissato in ciascun atto che il Consiglio adotterà, ma che non può in alcun caso superare tre mesi a decorrere dalla data della comunicazione;

- il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al primo trattino.

Articolo 7

Il comitato di cui all'articolo 6 provvede ad esaminare le questioni sollevate dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro, che riguardano l'applicazione della presente direttiva, e specialmente:

a) il rispetto, ogni anno, delle definizioni di cui agli articoli 1 e 2;

b) l'esame, ogni anno, dei dati trasmessi nel quadro dell'articolo 3 e delle informazioni trasmesse nel quadro degli articoli 4 e 5, relative alle fonti statistiche e ai procedimenti di calcolo del PNLpm e delle sue componenti.

Esso si occupa inoltre dei problemi di revisione dei dati del PNLpm e del problema della completezza del PNLpm.

Esso suggerisce alla Commissione, se necessario, le misure per accrescere la comparabilità e la rappresentatività del PNLpm. TITOLO IV

Disposizioni finanziarie

Articolo 8

Gli Stati membri fruiscono, per i primi anni d'attuazione della presente direttiva, di un concorso finanziario della Comunità per l'esecuzione dei lavori diretti a migliorare la comparabilità e la rappresentatività dei dati del PNLpm. L'importo ritenuto necessario per questo concorso ammonta a 6 milioni di ECU.

TITOLO V

Disposizioni finali

Articolo 9

Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di dodici mesi successivi alla sua notifica (1).

Articolo 10

La Commissione presenta entro la fine del 1991, in occasione del riesame della decisione 88/376/CEE, Euratom, una relazione sull'applicazione della presente direttiva.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 13 febbraio 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. SOLCHAGA CATALAN

(1) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 24.

(2) GU n. C 187 del 18. 7. 1988, pag. 142.

(1) La presente direttiva è stata notificata agli Stati membri il 16 febbrario 1989.