Direttiva 89/117/CEE del Consiglio del 13 febbraio 1989 relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro
Gazzetta ufficiale n. L 044 del 16/02/1989 pag. 0040 - 0042
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 2 pag. 0200
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 2 pag. 0200
***** DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 13 febbraio 1989 relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tali Stato membro (89/117/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 54, vista la proposta della Commissione (1), in cooperazione con il Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), considerando che la creazione di un mercato interno europeo presuppone che le succursali di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale in un altro Stato membro vengano trattate allo stesso modo delle succursali di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale nello stesso Stato membro; che, per quanto riguarda la pubblicazione di documenti relativi ai conti annuali, ciò significa che è sufficiente che le succursali di istituti con sede sociale in un altro Stato membro pubblichino i documenti relativi ai conti annuali della propria impresa nel loro insieme; considerando che, nell'ambito di un diverso strumento di coordinamento degli obblighi di pubblicità concernenti le succursali, è previsto che alcuni tipi di società, comprese le banche e altri istituti finanziari, soggetti al diritto di uno Stato membro pubblichino alcuni atti ed alcune informazioni concernenti le succursali stabilite in un altro Stato membro; che, per quanto concerne la pubblicità dei documenti contabili, si fa riferimento a disposizioni specifiche che devono essere adottate per le banche e per gli altri istituti finanziari; considerando che dopo l'adozione della direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (4), non appare più giustificata la prassi attuale di alcuni Stati membri consistente nell'esigere, dalle succursali di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tali Stati membri, la pubblicazione di conti annuali concernenti la loro attività; che inoltre la pubblicazione dei conti annuali di succursali non permette di dare al pubblico, in particolare ai creditori, un'idea sufficiente della situazione finanziaria dell'impresa, poiché non si può percepire isolatamente una parte di un tutto organico; considerando d'altra parte che nell'attuale stadio di integrazione non può essere trascurata la necessità di talune informazioni sull'attività delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro; che tuttavia occorre limitare l'ampiezza di queste informazioni per evitare distorsioni di concorrenza; considerando tuttavia che la presente direttiva riguarda soltanto gli obblighi di pubblicità per i conti annuali, ma non riguarda in alcun modo gli obblighi di informazione che incombono alle succursali di enti creditizi ed istituti finanziari in virtù di altre disposizioni, nell'ambito, per esempio, del diritto sociale, per quanto riguarda il diritto all'informazione dei dipendenti, del diritto di sorveglianza bancaria per gli enti creditizi e gli istituti finanziari del paese ospite, e del diritto fiscale, nonché per scopi statistici; considerando che, per le succursali di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale in un paese terzo, la parità delle condizioni di concorrenza significa, da un lato, che tali succursali devono osservare, per la pubblicazione di documenti relativi ai conti annuali, un livello eguale o equivalente a quello vigente nella Comunità, ma anche, d'altro lato, che queste succursali non devono essere obbligate a pubblicare conti annuali concernenti la loro attività qualora esse soddisfino la suddetta condizione; considerando che l'equivalenza dei documenti relativi ai conti annuali degli enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale in un paese terzo, richiesta dalla presente direttiva, può porre problemi di valutazione; che pertanto l'esame di questi e di altri problemi che si presentano nella materia oggetto della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda l'applicazione della stessa, richiede che i rappresentanti degli Stati membri e quelli della Commissione cooperino in seno ad un comitato di contatto; che, per evitare la proliferazione di questi comitati, è auspicabile che la suddetta cooperazione avvenga in seno al comitato previsto all'articolo 52 della direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (1), modificata, da ultimo, dalla direttiva 84/569/CEE (2); che tuttavia, ove si tratti di esaminare problemi relativi agli enti creditizi, il comitato dovrà avere una composizione appropriata, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Campo d'applicazione 1. Le misure di coordinamento stabilite dalla presente direttiva sono applicabili alle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari che sono quali quelli previsti all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 86/635/CEE e che hanno la propria sede sociale fuori di detto Stato membro. Se un ente creditizio o istituto finanziario hanno la propria sede sociale in un paese terzo, la presente direttiva è applicabile nella misura in cui detto ente creditizio o istituto finanziario abbiano una forma giuridica comparabile a quelle menzionate alle precitate lettere a) e b). 2. L'articolo 1, terzo trattino della direttiva 77/780/CEE (3) è applicabile mutatis mutandis alle succursali degli enti creditizi e degli istituti finanziari previsti alla presente direttiva. Articolo 2 Disposizioni relative alle succursali di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale in un altro Stato membro 1. Gli Stati membri prevedono che le succursali di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale in un altro Stato membro pubblichino, conformemente all'articolo 44 della direttiva 86/635/CEE, i documenti del proprio ente creditizio o del proprio istituto finanziario previsti nel suddetto articolo (conti annuali, conti consolidati, rapporto di gestione, rapporto di gestione consolidato, relazioni stabilite dalla persona incaricata del controllo dei conti annuali e dei conti consolidati). 2. Questi documenti devono essere redatti e controllati secondo le modalità previste, conformemente alla direttiva 86/635/CEE, dalla legislazione dello Stato membro in cui l'ente creditizio o l'istituto finanziario ha la propria sede sociale. 3. Le succursali non possono essere tenute a pubblicare conti annuali concernenti la propria attività. 4. Fino ad ulteriore coordinamento, gli Stati membri possono esigere che le succursali pubblichino le informazioni supplementari seguenti: - i proventi e gli oneri della succursale menzionati nelle voci 1, 3, 4, 6, 7, 8 e 15 dell'articolo 27 della direttiva 86/635/CEE o delle A4, A9, da B1 a B4 e B7 dell'articolo 28 della medesima direttiva; - il numero di persone impiegato in media dalla succursale; - il totale dei crediti e dei debiti imputabili alla succursale, ripartiti tra quelli sugli enti creditizi a quelli sui clienti, nonché l'importo complessivo di tali crediti e debiti espressi nella moneta dello Stato membro in cui è stabilita la succursale; - il totale dell'attivo e degli importi corrispondenti alle voci dell'attivo 2, 3, 4, 5 e 6, alle voci del passivo 1, 2 e 3 ed alle voci fuori bilancio 1 e 2 secondo la definizione che figura all'articolo 4 ed agli articoli analoghi direttiva 86/635/CEE nonché, per le voci dell'attivo 2, 5 e 6, la ripartizione dei titoli secondo che siano o non siano considerati « immobilizzazioni finanziarie » ai sensi dell'articolo 35 della direttiva 86/635/CEE. Se sono richieste queste informazioni, la loro esattezza e corrispondenza ai conti annuali devono essere verificate da una o più persone abilitate al controllo dei conti annuali in virtù della legislazione dello Stato membro in cui è stabilita la succursale. Articolo 3 Disposizioni relative alle succursali di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale in un paese terzo 1. Gli Stati membri prevedono che le succursali di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale in un paese terzo pubblichino, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, i documenti che vi sono indicati e che sono stati redatti e verificati secondo la legislazione del paese della sede sociale. 2. L'articolo 2, paragrafo 3 è applicabile se i documenti in questione sono stati redatti conformemente alla direttiva 86/635/CEE o in modo equivalente e se la condizione della reciprocità per gli enti creditizi e gli istituti finanziari della Comunità è soddisfatta nel paese terzo in cui si trova la sede sociale. 3. Nei casi diversi da quelli di cui al paragrafo 2, gli Stati membri possono esigere che le succursali pubblichino conti annuali concernenti la loro attività. 4. Nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3, gli Stati membri possono esigere che le succursali pubblichino le informazioni previste all'articolo 2, paragrafo 4 e l'importo del capitale di dotazione. 5. L'articolo 9, paragrafi 1 e 3 della direttiva 77/780/CEE è applicabile per analogia alle succursali degli enti creditizi e degli istituti finanziari di cui alla presente direttiva. Articolo 4 Lingue di pubblicazione Gli Stati membri possono esigere che i documenti previsti dalla presente direttiva vengano pubblicati nella o nelle lingue ufficiali nazionali e che la traduzione di detti documenti venga autenticata. Articolo 5 Compito del comitato di contatto Il comitato di contatto istituito dall'articolo 52 della direttiva 78/660/CEE, nella composizione appropriata, ha altresì il compito: a) di agevolare, senza pregiudizio degli articoli 169 e 170 del trattato, un'applicazione armonizzata della presente direttiva mediante una concertazione regolare, in particolare sui problemi concreti dell'applicazione della stessa, quali la valutazione dell'equivalenza dei documenti, e di agevolare le decisioni relative alla comparabilità e all'equivalenza delle forme giuridiche indicate all'articolo 1, paragrafo 1; b) di consigliare, se necessario, la Commissione in merito ai complementi o alle modifiche da apportare alla presente direttiva. Disposizioni finali Articolo 6 (1) Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o gennaio 1991. Essi ne informano immediatamente la Commissione. (2) Gli Stati membri possono prevedere che le disposizioni di cui al paragrafo 1 si applichino per la prima volta ai conti annuali dell'esercizio che inizia il 1o gennaio 1993 o nel corso del 1993. (3) Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 7 Cinque anni dopo la data prevista all'articolo 6, paragrafo 2, il Consiglio procede, in base a una relazione della Commissione, all'esame e, se del caso, su proposta della Commissione e in cooperazione con il Parlamento europeo alla revisione dell'articolo 2, paragrafo 4, in funzione all'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva e dell'obiettivo di ridurre le informazioni supplementari di cui all'articolo 2, paragrafo 4, tenendo conto dei progressi realizzati verso una maggiore armonizzazione dei conti delle banche e degli altri istituti finanziari. Articolo 8 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 13 febbraio 1989. Per il Consiglio Il Presidente C. SOLCHAGA CATALAN (1) GU n. C 230 dell'11. 9. 1986, pag. 4. (2) GU n. C 319 del 30. 11. 1987, pag. 64 e GU n. C 290 del 14. 11. 1988, pag. 66. (3) GU n. C 345 del 21. 12. 1987, pag. 73. (4) GU n. L 372 del 31. 12. 1986, pag. 1. (1) GU n. L 222 del 14. 8. 1978, pag. 11. (2) GU n. L 314 del 4. 12. 1984, pag. 28. (3) GU n. L 322 del 17. 12. 1977, pag. 30.