Direttiva 89/100/CEE della Commissione del 20 gennaio 1989 che modifica l'allegato II della direttiva 66/401/CEE, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere
Gazzetta ufficiale n. L 038 del 10/02/1989 pag. 0036 - 0036
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 28 pag. 0139
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 28 pag. 0139
***** DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 20 gennaio 1989 che modifica l'allegato II della direttiva 66/401/CEE, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (89/100/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (1), modificata da ultimo dalla direttiva 88/380/CEE (2), in particolare l'articolo 21 bis, considerando che le sementi di coda di volpe (Alopecurus pratensis), per motivi inerenti alle condizioni colturali e alla caratteristiche morfologiche di tal pianta, contengono una proporzione relativamente elevata di sementi di diverse specie di poa; considerando che, per le sementi di coda di volpe, è pertanto difficile ottenere, relativamente alle sementi di poa, il contenuto massimo dell'1 % in peso di sementi di una sola altra specie di piante, stabilito nell'allegato II della direttiva 66/401/CEE; considerando che, per quanto riguarda le sementi di avena altissima (Arrhenatherum elatius) e di avena bionda (Trisetum flavescens), che presentano caratteristiche morfologiche analoghe, il suddetto contenuto massimo dell'1 % non si applica alle sementi di poa; considerando che, tenuto conto dello sviluppo delle conoscenze tecniche, è pertanto opportuno modificare l'allegato II della direttiva 66/401/CEE, inserendo la stessa disposizione per le sementi di coda di volpe; considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Nell'allegato II della direttiva 66/401/CEE nella parte I, paragrafo 2, lettera A (« Tavola »), colonna 6 (« Purezza specifica - Contenuto massimo di semi di altre specie di piante (% in peso) - Una singola specie »), dopo la cifra 1,0 relativa all'Alopecurus pratensis è aggiunta l'indicazione « (f) ». Articolo 2 Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o gennaio 1990. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 1989. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66. (2) GU n. L 187 del 16. 7. 1988, pag. 31.